Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27088 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27088 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/10/2024
Ires Iva Irap Avviso accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17821/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in INDIRIZZO, INDIRIZZO, è domiciliata ex lege,
– ricorrente –
Contro
COGNOME NOME,
– intimato –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 10177/2017, depositata il 04/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti di NOME COGNOME, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Napoli che aveva accolto il ricorso spiegato da NOME COGNOME avverso l’avviso di accertamento notificato a lla RAGIONE_SOCIALE , ed anche al ricorrente quale amministratore di fatto, per il recupero di maggiore Ires, Iva ed Irap per l’anno di imposta 2008 .
La RAGIONE_SOCIALE ha confermato la legittimità dell’accertamento ritenendo sufficientemente provata la qualità in capo al COGNOME di gestore di fatto della società; ha escluso, invece, che potessero essere poste a carico del gestore di fatto le sanzioni ed ha compensato le spese.
Considerato che:
Con l’unico motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, d.l. 30 settembre 2003, n. 269 e dell’art. 9 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo accertato che il COGNOME era l’amministratore di fatto della società , ha ritenuto che non fosse tenuto a rispondere RAGIONE_SOCIALE sanzioni. Afferma che l’amministratore di fatto è equiparato all’amministratore di diritto , assumendo la responsabilità penale e civile di tutti i comportamenti a lui addebitati; che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico dell’ente, restando esclusa la responsabilità dell’amministratore, purchè le violazioni siano stato commesse nell’interesse esclusivo della società stessa; che, invece, la contestazione di altri ruoli, quale quello di socio occulto e/o beneficiario di proventi illeciti, ovvero di dominus di un complesso disegno criminoso (come nella fattispecie in esame,
caratterizzata dalla partecipazione di diversi soggetti giuridici, tutti riconducibili al COGNOME) deve portare ad attribuire la responsabilità alla persona fisica. Aggiunge cha la RAGIONE_SOCIALE aveva condiviso che l’effettivo promotore, artefice e beneficiario del disegno criminoso fosse proprio il COGNOME; che, pertanto, il rapporto fiscale non risultava in capo alla società, ma in capo a quest’ultimo il quale aveva utilizzato lo strumento societario per fini diversi; che, in particolare, il titolo di responsabilità imputatogli era riconducibile «alla illiceità della causa societaria derivante dalla natura RAGIONE_SOCIALE operazioni fraudolente poste in essere dai soggetti coinvolti, con conseguente inapplicabilità della normativa riferibile ad una società costituita regolarmente e destinata ad operare per scopi leciti».
Il motivo è inammissibile.
2.1. L’Ufficio assume che il COGNOME sarebbe tenuto al pagamento, in proprio, RAGIONE_SOCIALE sanzioni in quanto dette ultime, poste in genere a carico della società che abbia beneficiato RAGIONE_SOCIALE violazioni, restano a carico del soggetto autore RAGIONE_SOCIALE stesse ove ne sia il beneficiario; che, in particolare, risponde RAGIONE_SOCIALE sanzioni l’amministratore di fatto di una società costituita al solo scopo di evadere le imposte. Pertanto, fa valere, con il motivo in esame, una responsabilità del COGNOME per le sanzioni, in ragione, non della mera qualità di amministratore di fatto della società attinta dall’accertamento, ma in quanto reale beneficiario RAGIONE_SOCIALE violazioni commesse da una società costituita solo a tal fine.
2.2. La pretesa, come riferito dalla stessa ricorrente, si fonda sul presupposto che il principio secondo cui l’amministratore di fatto di una società, alla quale sia riferibile il rapporto fiscale, risponde RAGIONE_SOCIALE sanioni direttamente solo qualora le violazioni siano contestate, o le sanzioni irrogate, antecedentemente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 269 del 2003, incontra un limite nelle ipotesi in cui, come conseguenza dell’artificiosa costituzione ai fini illeciti della società, la persona fisica
che ha agito per conto di essa diviene al contempo trasgressore e contribuente, potendo, in tal caso, irrogarsi le sanzioni senza alcun limite nei confronti della persona fisica che ha beneficiato materialmente RAGIONE_SOCIALE violazioni tributarie contestate (Cfr. Cass. 01/04/2022, n. 10651)
2.3. La C.t.r., tuttavia, dopo aver riportato testualmente quanto riferito dall’U fficio in merito all’indagine dalla quale era scaturito l’atto impositivo, si è limitata ad affermare che la figura di gestore di fatto del COGNOME poteva ritenersi sufficientemente provata; che, invece, doveva escludersi che il COGNOME potesse rispondere nella qualità di gestore di fatto anche della sanzioni.
Nella parte motiva della sentenza non si fa riferimento alcuno né al fatto che la società amministrata era stata costituita solo per evadere le imposte né che il COGNOME, e non la società, aveva beneficiato RAGIONE_SOCIALE violazioni oggetto dell’accertamento. La RAGIONE_SOCIALE pertanto, non si è occupata di un coinvolgimento ulteriore del COGNOME, tale da giustificare la responsabilità di quest’ultimo anche per le sanzioni .
Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, non può ritenersi che la RAGIONE_SOCIALE, riportando letteralmente in sentenza la ricostruzione dei fatti prospettata dall’Ufficio, abbia condiviso che il COGNOME , oltre ad essere l’amministratore di fatto della società, fosse anche «l’effettivo promotore, artefice e beneficiario del disegno criminoso de quo».
2.4. I motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste RAGIONE_SOCIALE parti: in particolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità. Pertanto, secondo il costante insegnamento di questa Corte, qualora una determinata questione giuridica – che implichi un
accertamento di fatto – non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa: ciò che, nel caso di specie, non è accaduto. (cfr. Cass. 24/01/2019, n. 2038).
3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non deve procedersi alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese in assenza di costituzione dell’intimato .
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1quater, d.P.R’ 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 19 settembre 2024.