Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 635 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 635 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
RAGIONE_SOCIALE pubblicazione: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10896/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, INDIRIZZO; -ricorrente-
contro
COGNOME NOMENOME NOME e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, c on domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 8190/2021, depositata il 17 novembre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Nell’ambito RAGIONE_SOCIALE indagini della Guardia di finanza, di cui al processo verbale di constatazione in data 30 maggio 2016, effettuate nei confronti di varie RAGIONE_SOCIALE, veniva contestato alla RAGIONE_SOCIALE, amministrata da NOME COGNOME, di aver annotato in contabilità, negli anni dal 2010 al 2013, costi certificati da fatture relative a operazioni inesistenti. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava quindi alla RAGIONE_SOCIALE, per l’anno d’imposta 2013, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, determinando un maggior reddito d’impresa pari a euro 295.322,00. Successivamente, l’Ufficio notificava a NOME COGNOME l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con cui veniva richiesto per detto periodo d’imposta 2013, il pagamento dell’importo di euro 131.994,51, comprensivo di interessi e sanzioni, per IRPEF e addizionali regionali: ciò in quanto veniva contestato al contribuente in base al predetto processo verbale della Guardia di finanza, il coinvolgimento nelle attività societarie della RAGIONE_SOCIALE, ritenendolo amministratore di fatto e socio occulto con una quota del 100% della RAGIONE_SOCIALE stessa.
Tale avviso veniva impugnato dal COGNOME presso la Commissione tributaria provinciale di Napoli.
Con sentenza n. 12446/05/2019, depositata il 26 ottobre 2019, la Commissione tributaria provinciale di Napoli rigettava il ricorso.
-Avverso tale pronuncia, il contribuente proponeva atto di appello.
L’RAGIONE_SOCIALE presentava le proprie controdeduzioni.
La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 8190/2021, depositata il 17 novembre 2021, ha accolto l’impugnazione.
-L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il contribuente si è costituito con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., nonché dell’art. 47 del TUIR 917/86 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. con riferimento alla qualifica di amministratore di fatto del COGNOME. La sentenza d’appello sarebbe errata nella parte in cui i giudici di secondo grado hanno negato l’esistenza di riscontri probatori circa la carica di amministratore di fatto del COGNOME nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Il ragionamento dei giudici di secondo grado sarebbe viziato poiché, pur tenendo conto e analizzando gli elementi che sostengono la pretesa erariale, escludono la qualifica di amministratore di fatto in capo al COGNOME, ritenendo che non siano emersi elementi concreti e sufficienti per delinearne la responsabilità gestoria. La Commissione tributaria regionale ha ritenuto che gli elementi raccolti nel processo verbale di constatazione non costituissero prova della gestione di fatto, argomentando che una prova di tale genere potesse essere raggiunta solo quando la funzione gestoria svolta in via di fatto si fosse concretizzata in atti che, per la loro natura sistematica e non occasionale, fossero sintomatici, in maniera incontestabile, dell’assunzione di tale funzione. In tal modo, la Commissione tributaria regionale , violando l’art. 2727 c.c., non ha tenuto conto che tale prova andava invece valutata secondo i canoni logici e giuridici che concernono le prove presuntive. La Commissione tributaria regionale, infatti, avrebbe dovuto verificare la sussistenza
di presunzioni gravi, precise e concordanti circa la riferibilità al contribuente della carica di amministratore di fatto.
1.1. -Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
In tema di RAGIONE_SOCIALE, la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della RAGIONE_SOCIALE stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall’esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza (Cass. n. 4045/2016).
È dunque amministratore di fatto colui che si ingerisce in modo completo e sistematico nella gestione sociale, superfluo, tuttavia, il requisito della sistematicità per il caso di compimento di atti di assoluta rilevanza per la vita dell’impresa che provano l’effettivo inserimento nella gestione della stessa (Cass. n. 23213/2025).
Nel caso di specie, la pronuncia ha effettuato una disamina RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie con apprezzamento di merito degli elementi dedotti, non sindacabile in sede di legittimità, richiedendo invero l’RAGIONE_SOCIALE una nuova e inammissibile rivalutazione del merito.
In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. n. 10927/2024).
-Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. nonché dell’art 2433 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. con riferimento alla
qualità di socio e di amministratore di fatto del COGNOME e alla conseguente applicabilità della presunzione di distribuzione degli utili. Si evidenzia che anche qui la Commissione tributaria regionale avrebbe fatto malgoverno dei principi in materia di prova presuntiva. Invero, il requisito dell’apparenza del vincolo sociale nei confronti dei terzi e l’effettiva esistenza degli elementi costitutivi del vincolo sociale possono essere provati dall’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento anche in via presuntiva. In tal senso, non vanno confusi gli aspetti che attengono alla motivazione dell’atto impugnato con gli aspetti probatori della vicenda, i quali attengono alla fase contenziosa. Nella fattispecie, la qualificazione del contribuente come socio e amministratore di fatto risulterebbe inequivocabilmente dalle indagini eseguite dalla Guardia di Finanza. Il contribuente, peraltro, non avrebbe fornito alcuna RAGIONE_SOCIALE prove contrarie nel senso definito dalla Suprema Corte – essendosi lo stesso limitato a criticare la presunzione applicata dall’ufficio con argomentazioni generiche e non convincenti – in tal modo non contrastando efficacemente la presunzione di avvenuta distribuzione degli utili accertati. Rispetto alla quantificazione degli utili, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, si deduce che in assenza di una contabilità attendibile e in presenza di un sistema di fatturazioni inesistenti, le indagini bancarie e di altro tipo svolte e di cui si dà conto nel processo verbale di constatazione appaiono sufficienti a suffragare l’ipotesi effettuata in merito all’entità dei redditi sottratti al fisco. L’RAGIONE_SOCIALE avrebbe ben esposto nelle difese formulate tutti i rilievi riportati nel processo verbale di constatazione, analizzando l’intera ricostruzione indiziaria effettuata dai militari nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, per i diversi periodi di imposta, dell’attività posta in essere dal COGNOME che di fatto gestiva le imprese di cui NOME COGNOME risultava legale rappresentante, in particolare della RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, indicando il cognato come colui il quale impartiva tutte le direttive, nonché di essersi impossessato di cospicue somme di denaro della RAGIONE_SOCIALE.
2.1. -Il motivo è inammissibile.
Il motivo non coglie la ratio decidendi che ha escluso la qualità di socio occulto per mancanza di indicazione di fatti specifici sulla titolarità RAGIONE_SOCIALE quote. La censura tratta confusamente e in maniera generica del profilo del socio occulto insieme alla qualifica di amministratore di fatto e alla presunzione sulla distribuzione degli utili, finendo per legare la prova del suo ruolo di socio occulto esclusivamente alla qualifica di amministratore di fatto e alla prospettazione che la RAGIONE_SOCIALE fosse un mero schermo.
Nel caso di specie, nella motivazione si evidenzia, peraltro, alla luce RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie, con accertamento quindi di merito, che non risulta oggetto di contestazione, il carattere di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, circostanza di per sé incompatibile con la qualifica di socio unico del COGNOME, specificando che l’RAGIONE_SOCIALE non ha fornito dati concreti a sostegno della propria tesi, tali da far presumere una sua partecipazione societaria.
3. -Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore della controricorrente in euro 5.800,00 per compensi, oltre ad euro 200 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 28 ottobre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME