Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17109 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17109 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/06/2024
Irpef -redditi di partecipazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13648/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO, in forza di procura in calce al ricorso;
– ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis ;
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 5069/2015, depositata in data 23/11/2015, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2024 dal relatore consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
L ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha recuperato a tassazione ai fini IRPEF gli utili di partecipazione dalla RAGIONE_SOCIALE che NOME COGNOME, quale amministratore e socio di fatto di detta società, unitamente ad altro socio di fatto, NOME COGNOME, aveva conseguito nell’anno d’imposta 2007. L’accertamento nei confronti della società nasceva da un pvc della Guardia di finanza che aveva accertato la presenza di un ‘ organizzazione che prestava manodopera a imprese edili creando crediti Iva artificiosi e che individuava NOME COGNOME e NOME COGNOME come amministratori e soci effettivi della società in luogo dell’unico socio e amministratore formalmente esistente.
NOME COGNOME impugnò l’avviso notificatogli, affermando di non essere mai stato né amministratore né socio di fatto della società, contestualmente contestando la legittimità della pretesa operata.
La Commissione tributaria provinciale di Bergamo accolse il ricorso.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, accogliendo l’appello erariale, confermò l’avviso di accertamento. In particolare, i giudici di appello evidenziarono che il maggior reddito accertato alla società era confluito nella disponibilità, per la parte di sua spettanza, di NOME COGNOME, come provato dalla gestione del cantiere da parte dei soci e amministratori di fatto in modo totalitario sia sotto l’aspetto tecnico che amministrativo, convinzione avvalorata dalle dichiarazioni di dipendenti, clienti e fornitori che non conoscevano gli amministratori legali, i quali non svolgevano alcuna
attività, e che avevano affermato che i loro unici e diretti riferimenti erano esclusivamente i due geometri.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione il contribuente, in base a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale del 24/05/2024.
Considerato che:
Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2639 c od. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., in quanto la CTR avrebbe fatto meccanicamente discendere la qualità di amministratore di fatto di RAGIONE_SOCIALE in capo al geom. NOME COGNOME dalle dichiarazioni di terzi alla Guardia di Finanza.
Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 47 del d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 2247 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., avendo la CTR erroneamente affermato la qualità di soci occulti degli amministratori di fatto, mentre nel nostro ordinamento giuridico la figura del socio di fatto richiede la sussistenza di una serie di presupposti (accordo con gli altri soci, conferimento in un fondo comune, affectio societatis , esteriorizzazione del vincolo), di cui nel caso in esame non si era data prova .
Va disatteso, in quanto inammissibile e comunque infondato, il primo motivo, che, pur denunciando violazione di legge, e precisamente dell’art. 2639 cod. civ., mescola doglianze eterogenee, dal vizio di motivazione, non avendo i giudici tenuto conto di alcuni documenti depositati, all’errore di sussunzione, sino alla critica del ragionamento presuntivo, nel tentativo di rimettere in discussione
l’accertamento in fatto della CTR, incensurabile nel giudizio di legittimità se correttamente motivato (Cass., S.U., n. 34476/2019).
Peraltro nel caso in esame ciò che rileva non è direttamente il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente, sulla cui valutazione il motivo si concentra, bensì, nella ricostruzione posta a base dell’accertamento, confermata dalla sentenza impugnata (come riportato dallo stesso ricorrente a pagina 1 del ricorso), il ruolo di socio della società.
2.1. Ancora, come evidenziato per vicenda connessa da Cass. n. 9407/2024, occorre osservare che non è necessario, per il riconoscimento della qualità di amministratori di fatto, l’esercizio di tutti i poteri attribuiti dalla legge agli amministratori, essendo sufficiente che il soggetto si sia inserito nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative e che tale ingerenza, lungi dall’esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza (Cass. n. 4045/2016; Cass. n. 1546/2022); quindi, né il coinvolgimento di altri soggetti nella gestione né la mancanza della formalizzazione in atti scritti del loro ruolo gestorio precludono l’accertamento della qualità di amministratore di fatto, desunto in questo caso dalle dichiarazioni dei clienti, committenti e dipendenti, che, come riportato dalla CTR, hanno affermato di aver trattato per la definizione degli impegni esclusivamente con il ricorrent e e con l’altro socio occulto, NOME COGNOME, escludendo quindi implicitamente che egli svolgesse m ansioni puramente tecniche nell’ambito dei cantieri , e hanno riferito di non conoscere l ‘amministratore di diritto .
2.2. Giova precisare che il dedotto omesso esame RAGIONE_SOCIALE lettere di incarico depositate in atti non può neanche essere riqualificato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 ) cod. proc. civ., mancando ogni allegazione del carattere decisivo di tali documenti ai fini di una diversa ricostruzione del fatto storico e poiché comunque l’art. 360, primo
comma, n. 5), cod. proc. civ. riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, come nel caso di specie, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018).
2.3. Giova appena precisare che nel processo tributario, le dichiarazioni di terzi acquisite in fase di accertamento hanno normalmente valore indiziario, e pur tuttavia, per il loro contenuto intrinseco ovvero per l’attendibilità dei riscontri offerti, possono assumere valore di presunzione grave, precisa e concordante ex art. 2729 cod. civ. (Cass. n. 16711/2016), concorrendo a formare il convincimento del giudice anche se non rese in contraddittorio con il contribuente, senza necessità di ulteriori indagini da parte dell’Ufficio (Cass. n. 9407/2024; Cass. n. 6946/2015; Cass. n. 9316/2020).
Il secondo motivo è inammissibile poiché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza e comunque tende ad una rivalutazione degli elementi di merito.
La ratio della decisione è che la composizione formale della società fosse di fatto una finzione e che il vero dominus della società fosse il ricorrente, unitamente al COGNOME (pagina 3).
Il motivo è quindi inammissibile laddove, censurando la ricostruzione fattuale, intende semplicemente negare che il ricorrente fosse socio occulto della società; né rilevano gli elementi necessari
richiamati dalla giurisprudenza per aversi società di fatto poiché nel caso di specie si discute dell’utilizzo di una società formalmente esistente e quindi del rapporto occulto del ricorrente con detta società; il motivo è altresì inammissibile laddove afferma che la distribuzione degli utili era possibile solo in favore del socio formalmente esistente, mentre la RAGIONE_SOCIALE ha sostanzialmente affermato il carattere fittizio di tale partecipazione.
4. Il ricorso va quindi respinto.
Alla soccombenza segue condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, spese che liquida in euro 5.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024.