Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24312 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24312 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13179/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia n. 10474/2021 depositata il 24/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 08/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello della contribuente;
ricorre per cassazione la società contribuente con un unico motivo;
resiste con controricorso, integrato da memoria, l’Agenzia delle entrate che chiede il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve rigettarsi, con la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e raddoppio del contributo unificato.
Con l’unico motivo di ricorso, la società prospetta la violazione di legge, art. 5, e 40, d.P.R. n. 131 del 1986, nonché dell’art. 8, tariffa allegata al d.P.R. 131del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto l’oper azione di cui alla sentenza di condanna del Tribunale è soggetta ad IVA e conseguentemente l’imposta di registro va applicata in misura fissa stante la regola di alternatività Iva-registro.
La sentenza del Tribunale di Palermo, n. 1709/2016 reca una prima statuizione di condanna della contribuente nei confronti del Comune di Palermo ed una seconda condanna della società appaltatrice (garantita) in favore della società ricorrente (vedi la sentenza riprodotta interamente nel ricorso introduttivo). La prima e la seconda condanna sono dello stesso importo. La seconda condanna deriva dall’esercizio del diritto di rivalsa , del fideiussore nei confronti del debitore principale e, in quanto tale, non è soggetta ad IVA (come la prima condanna). Fatti questi pacifici e risultanti dalle decisioni di merito.
In tal senso già si è pronunciata questa Corte di Cassazione proprio in una controversia che vedeva parte la RAGIONE_SOCIALE ricorrente in questo giudizio (vedi Cassazione 14 marzo 2018, n. 6350, non massimata; vedi, inoltre, Cass. Sez. 5, 14/08/2024, n. 22855, Rv. 672343 -01).
Quand’anche, quindi, si ritenga che la Commissione Tributaria Regionale abbia errato nel dire che la sentenza andava tassata in misura proporzionale a prescindere dal titolo, l’affermazione può (deve) essere corretta in diritto (ferma la correttezza della decisione) sul presupposto che la tassazione proporzionale discende qui proprio dal titolo, visto che la sentenza ha condannato COGNOME a tenere indenne COGNOME (regresso) in forza della polizza fideiussoria, e dunque di un titolo fiscalmente distinto ed autonomo rispetto all’appalto, così da non rientrare, a differenza di questo, in campo Iva (v. art. 10 d.P.R. n. 633/72).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 08/04/2025 .