Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10837 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10837 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 30329-2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliate in ROMA, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME , rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1173/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 13/3/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non /4/2024 dal AVV_NOTAIO
partecipata del l’11 COGNOME‘COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, (di seguito le Società) propongono ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 782/2018 della Commissione tributaria provinciale di Milano, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione avente ad oggetto l’ imposta di registro dovuta sulla sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 1927/2015, con cui era stata accolta la domanda di risoluzione contrattuale proposta da RAGIONE_SOCIALE e condannata RAGIONE_SOCIALE in liquidazione al pagamento, in favore della prima, di un importo a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi;
l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso; le ricorrenti hanno da ultimo depositato memoria difensiva
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo di ricorso le ricorrenti denunciano, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., «violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’oggetto della domanda» e lamentano che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente omesso di applica re l’art. 8 lett. b) insieme alla Nota II d.P.R. 26/4/1986 n. d.P.R. 26/4/1986 n. 131 ed il principio di alternatività IVA/Registro sulle somme oggetto di condanna nella sentenza emessa dal Tribunale civile di Milano;
1.2. con il secondo motivo le ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 40 e dell’art. 8 lett. b) d.P.R. 26/4/1986 n. 131 in combinato disposto con la Nota II per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente omesso di applicare l’imposta di registro in misura fissa per il principio di alternatività IVA/Registro sulla condanna al pagamento di somme, oggetto della sentenza in oggetto, da parte di RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE trattandosi di pagamento di corrispettivi o prestazioni per operazioni soggette ad IVA;
1.3. le doglianze, da esaminare congiuntamente (previa riformulazione del primo motivo come censura di diritto), sono infondate;
1.4. come emerge dalla sentenza impugnata, la vicenda trae origine dalla notifica alle contribuenti dell’avviso di liquidazione avente ad oggetto l’imposta di registro sulla sentenza emessa dal Tribunale di Milano numero 1927/2015 con cui il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE, aveva condannato RAGIONE_SOCIALE a corrispondere all’attrice la somma di Euro 24.595.822,3 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi di mora nella misura legale dalla data della domanda al saldo;
1.4. la Commissione tributaria regionale ha dunque evidenziato che «come si evince dalla motivazione della sentenza assoggettata a imposta di registro (in particolare si vedono le pagine 11 e 12) il Tribunale di Milano ha accolto la domanda di risoluzione del contratto nonché ha condannato la RAGIONE_SOCIALE a risarcire il danno da inadempimento determinato in € 21.920.689,35 per il valore RAGIONE_SOCIALE opere eseguite dall ‘ATI, in € 2.144.333,00 a titolo di costi e interessi sul mutuo richiesto da parte attrice e di € 531.000,00 a titolo di interessi passivi pagati su anticipo fatture e factoring sempre da parte attrice», essendo stata invece respinta «la domanda di risarcimento danni … per la voce del danno da cd. lucro assente»;
1.5. è stato altresì rilevato che dall’esame dell’atto assoggettato ad imposta di registro era «evidente che la condanna …(era)… conseguenza dell’accertamento della responsabilità contrattuale della parte convenuta e
che la sua quantificazione …(era)… avvenuta riconoscendo puntualmente le singole voci di danno emergente subite dall’attrice» , con conseguente applicazione della lett. b) dell’art. 8 cit. trattandosi di condanna che aveva avuto la «funzione di ristorare l’attrice dei danni subiti dalla caducazione ex nunc del contratto per risoluzione da inadempimento (art. 1453 c.c.)»;
1.6. ciò posto, come è noto, i provvedimenti giudiziari «recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura» devono essere tassat i con l’aliquota del 3 % da applicare all’importo per il quale la condanna è comminata (articolo 8, comma 1, lett. b), cit., ma con la precisazione che (ai sensi della Nota II all’articolo 8 cit.) l’imposta proporzionale non si applica «per la parte in cui » detti provvedimenti dispongono il pagamento di corrispettivi o p restazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunt o»;
1.7. nell’ambito dei provvedimenti giudiziari «recanti condanna» rientra anche la sentenza di condanna al risarcimento del danno, al riguardo osservandosi, tuttavia, che, anche se si tratta di un danno relativo a prestazioni soggette a Iva, la natura risarcitoria della condanna porta la fattispecie al di fuori del campo di applicazione dell’Iva;
1.8. dal quadro normativo innanzi delineato deriva l’operatività nel nostro sistema tributario del principio della cd. alternatività tra IVA e l’imposta di registro, che esclude l’applicabilità dell’imposta di registro in misura proporzionale per la registrazione di atti relativi ad operazioni che risultano già assoggettate ad IVA;
1.9. la corretta applicazione di tale principio presuppone, quindi, che in presenza della registrazione di una sentenza di condanna al pagamento di somme venga verificato preliminarmente se quelle stesse somme si riferiscano o meno a prestazioni di beni o servizi soggette all’imposta sul valore aggiunto;
1.10. nella controversia in esame si è in presenza di una sentenza di condanna della parte contrattuale inadempiente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno emergente in favore dell ‘altro contraente, in conseguenza della risoluzione del contratto, quantificato nella misura dianzi indicata;
1.11. come questa Corte ha già affermato, per il disposto del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 15, non concorrono a formare la base imponibile dell’IVA – che consegue alla cessione dei beni e alla prestazione dei servizile somme dovute a titolo di risarcimento del danno nonché a titolo di interessi moratori, penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi contrattuali (cfr., in tema di indennità dovuta ex lege n. 392 del 1978, ex art. 34, quale indennizzo per la cessazione del rapporto di locazione Cass. n. 13345 del 2006; in tema di transazione Cass. n. 17633 del 2008; in tema di danni da ritardata consegna del bene locato ex art. 1591 c.c. Cass. n. 22592 del 2013);
1.12. ne consegue che la Commissione tributaria regionale ha correttamente ritenuto non soggetto ad IVA l’importo spettante a titolo di risarcimento del danno emergente, assoggettando, pertanto, ad imposta di registro proporzionale la sentenza di condanna al pagamento di detto importo;
1.13. è opportuno, peraltro, evidenziare che il danno emergente, a seguito di risoluzione da inadempimento contrattuale, corrisponde all’i mmediata perdita economica causata al titolare del bene, in cui va compreso anche il valore economico della prestazione cui il creditore aveva diritto e che non ha ottenuto in conseguenza dell’inadempimento , come nel caso in esame relativamente alla condanna della convenuta inadempiente al pagamento del «valore RAGIONE_SOCIALE opere eseguite dall’ATI» , oltre al pregiudizio patrimoniale relativo ai «costi ed interessi sul mutuo richiesto da parte attrice» ed agli «interessi passivi pagati su anticipo fatture e factoring »;
1.14. correttamente, dunque , l’importo indicato nella sentenza sottoposta a registrazione è stato ritenuto dall’Amministrazione finanziaria esente da IVA e di conseguenza escluso dal meccanismo perequativo dell’alternanza IVA/Registro;
2.1. con il terzo motivo le ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla «mancata analisi dell’addendum del contratto di appalto» e alla «mancata analisi RAGIONE_SOCIALE
risoluzioni dell’ufficio» relativamente al preteso assoggettamento ad IVA anche «dei risarcimenti per danni»;
2.2. è assorbente, rispetto ad ogni altro rilievo, l’inammissibilità del motivo di ricorso, poiché si verte in ipotesi di doppia conforme ex art. 348ter, comma 5, cod. proc. civ., rispetto alla quale la parte ricorrente non ha indicato profili di divergenza tra le ragioni di fatto a base della decisione di primo grado e quelle a base del rigetto dell’appello, com’era invece necessario per dar ingresso alla censura ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. nn. 26774/2016, 5528/2014);
2.3. invero, nel caso di specie la decisione della CTR ha integralmente confermato la statuizione della CTP sfavorevole alle contribuenti, avendo proprio queste ultime riportato, nella memoria difensiva da ultimo depositata, che i giudici di primo grado avevano ritenuto legittima la tassazione della sentenza « da cui discende l’atto in discussione » poiché « qualifica le somme liquidate come ‘risarcimento del danno’ in accoglimento della richiesta di parte», ricorrendo, quindi, il medesimo iter logico -argomentativo alla base della sentenza di appello, come dianzi illustrato, mentre nessuna argomentazione è stata spesa dalle ricorrenti in ordine all ‘ eventuale differente ricostruzione del quadro probatorio effettuata dalla CTP e dalla CTR;
3.1. è d’uopo, in ogni caso, evidenziare che affinché la motivazione adottata dal giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse, il che comporta che sia quindi sufficiente quella motivazione che, come nel caso in esame, fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l’analitica confutazione RAGIONE_SOCIALE tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (cfr. Cass. 7662 del 02/04/2020; Cass. n. 12121 del 02/07/2004);
4.1. con il quarto motivo le ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente respinto il motivo di gravame circa la carenza di motivazione dell’atto impugnato con riguardo ai criteri di calcolo degli interessi applicati dall’Amministrazione finanziaria e la mancata allegazione della sentenza civile sottoposta a registrazione;
4.2. la censura va parimenti disattesa in quanto, come recentemente ribadito da questa Corte (cfr. Cass. n. 28742 del 16/10/2023) in tema di avviso di accertamento o di liquidazione di maggiori imposte dovute dal contribuente, l’obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l’indicazione dell’importo monetario richiesto, della relativa base normativa – che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono – e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo;
4.3. va altresì evidenziato che in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione, gravante sull’Amministrazione, è assolto con l’indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell’atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un’attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell’azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (Cass. n. 11283 del 07/04/2022);
4.4. l’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione, gravante sull’Amministrazione, è parimenti assolto con l’indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell’atto, purché sia certo o presumibile che il contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza (Cass. n. 9344 del 07/04/2021; Cass. n. 26340 del 29/09/2021 Cass. n. 30084 del 26/10/2021);
4.5. in particolare, l’Amministrazione finanziaria è esonerata dall’obbligo di allegare all’avviso di liquidazione la sentenza su cui esso si fonda, in quanto trattasi di atto di cui il contribuente, parte del relativo giudizio, è a conoscenza; diversamente tale incombente si risolverebbe in un adempimento superfluo ed ultroneo che, da un lato, determinerebbe un eccessivo aggravamento degli oneri connessi all’esercizio della potestà impositiva e, dall’altro, non varrebbe a fornire elementi utili e significativi per la tutela del diritto di difesa nei confronti della pretesa tributaria, ponendosi così in contrasto con i canoni generali della collaborazione e della buona fede (Cass. n. 21713 del 08/10/2020);
4.6. pertanto, in tema di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato, come nel caso di specie, parte, l’avviso di liquidazione è adeguatamente motivato anche quando, pur non allegando l’atto, riporti gli estremi identificativi essenziali del medesimo (natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione);
sulla scorta di quanto sin qui osservato, il ricorso va integralmente respinto;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio che liquida in Euro 11.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da