Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6747 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6747 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13858/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
-Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;
-Controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, n. 2576/26/2020, depositata in data 11 novembre 2020, non notificata;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in data 11 novembre 2020, n. 2576/2020, non notificata, che si è pronunciata in controversia su impugnazione di due avvisi di liquidazione dell’imposta di registro in misura proporzionale, su distinti decreti ingiuntivi relativi a diritti di credito derivanti da contratti di finanziamento ed oggetto di cessione di crediti.
Si trattava, in particolare: 1) dell’a vviso di liquidazione di imposta di registro n. NUMERO_DOCUMENTO notificato il 29/06/2018, avente ad oggetto il decreto ingiuntivo n. 100/2017 emesso dal Tribunale di Brescia, che determinava l’imposta nella misura di euro 1.739,00; 2) dell’avviso di liquidazione di imposta di registro n. NUMERO_DOCUMENTODINUMERO_DOCUMENTO000002817NUMERO_DOCUMENTO0/001 notificato il 10/07/2018, avente ad oggetto il decreto ingiuntivo n. 2817/2016 emesso dal Tribunale di Brescia, che determinava l’imposta nella misura di euro 1.137.00.
La Commissione tributaria provinciale di Brescia aveva rigettato il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE contribuente, rilevando che trattavasi di operazioni alle quali non si applicava l’art. 40 d.P.R. n. 131/1986 e il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro ed evidenziando che i soggetti debitori non operavano in regime Iva.
La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello, condividendo il ragionamento dei giudici di primo grado ed affermando che dovevano distinguersi il rapporto tra cedente e debitore ceduto, eventualmente soggetto a IVA e il rapporto tra quest’ultimo e RAGIONE_SOCIALE cessionaria, rispetto al quale invece non si applica l’Iva, con la conseguente liquidazione dell’imposta di registro in misura proporzionale.
RAGIONE_SOCIALE ha formulato quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Mancata pronuncia sulla circostanza di fatto dedotta nell’atto d’appello, relativa all’assetto dei rapporti esistenti tra la cedente e la cessionaria del credito. Il cessionario del credito quale successore a titolo particolare dell’originario creditore; Crediti esenti da Iva, ma non fuori campo Iva; Alternatività tra I.v.a. ed imposta di registro. Applicazione dell’imposta di registro in misura fissa; Crediti ceduti tramite due contratti di cessione registrati nell’ambito di operazione di finanziamento anch’esse soggette ad IVA in regime di esenzione’, denuncia l’erroneità della sentenza d’appello, per non aver tenuto conto che la ricorrente era divenuta mandataria della cessionaria del credito, succeduta a titolo particolare alla cedente, in forza di distinti contratti di cessione nell’ambito di operazioni di finanziamento soggette a Iva in regime di esenzione, tassabili in misura fissa per il principio di alternatività tra Iva e imposta di registro, ai sensi dell’art. 40 d.P.R. n. 131/1986. Secondo la ricorrente, che ha richiamato sul punto specifici precedenti giurisprudenziali di legittimità, il fatto che il credito originariamente vantato dagli istituti finanziari sia stato ceduto non crea alcun rapporto autonomo tra la cessionaria e il debitore ceduto e non muta la modalità di tassazione del decreto ingiuntivo.
Il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione della Legge n. 52 del 1991, degli artt.1260 e segg. c.c. e dell’art 1 e ss. della legge 130/1999 e dell’art 3, secondo comma, n. 3), primo periodo, art. 10 e 40 del D.P.R. n. 633/1972, della nota 2 apposta in calce all’art. 8 D.P.R. n. 131 del 1986, e della legge 51 del 1991 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5’, denuncia l’erroneità
della sentenza della Commissione tributaria regionale per aver ritenuto che la cessione del diritto di credito originario mutasse le modalità di tassazione del decreto ingiuntivo e creasse un rapporto autonomo tra il cessionario e il debitore ceduto. La ricorrente osserva inoltre che: nel caso in esame i decreti ingiuntivi traggono origine da un contratto di finanziamento che due istituti finanziari hanno stipulato erogando somme a soggetti privati; che tali decreti recano condanna a un pagamento sottoposto a IVA, di talché in forza dell’art. 40 d.P.R. n. 131/1986 vanno registrati a tassa fissa; i crediti nascenti dai contratti di finanziamento sono stati ceduti a un operatore professionale nell’ambito di una operazione finanziaria che ai sensi dell’art. 3, comma 2, n. 3, d.P.R. n. 633/1972 costituisce prestazione di servizi rientranti nell’ambito di applicazione IVA ma ne è al contempo esente ai sensi dell’art. 10, comma l; nelle cessioni di credito derivanti da operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999, l’obbligazione avente ad oggetto la RAGIONE_SOCIALE e l’incasso di credito è da considerarsi meramente accessoria rispetto a quella del finanziamento e non può essere considerata come un distinto rapporto, con la conseguenza che tutte le attività legate al contratto, incluse quelle strumentali a alla principale funzione finanziaria, di RAGIONE_SOCIALE amministrativa e di RAGIONE_SOCIALE dei crediti ceduti, sono da ritenere esenti da Iva.
3. Il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘Manifesta erroneità, nullità, ingiustizia ed illegittimità della sentenza impugnata per contrasto assoluto tra la motivazione e il dispositivo nella parte in cui condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese con riferimento all’art 360 comma 1, n.3 e 4 c.p.c. ; Illogicità e contraddittorietà manifesta rispetto alla motivazione della sentenza ‘, denuncia l’evidente contrasto tra la parte motiva, nella quale si fa riferimento alla integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, e il dispositivo, che condanna l’appellante alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese.
Il quarto motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione a falsa applicazione degli artt.91 e 360 1 comma nr 3 cpc con riferimento all’art 360 comma 1, n.3 e 4 c.p.c.; Liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di appello in favore dell’RAGIONE_SOCIALE in mancanza di costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE a mezzo dell’Avvocatura dello stato o di un legale.’, denuncia l’erronea statuizione sulle spese in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, malgrado l’Ufficio fosse costituito in giudizio senza ministero di difensore.
Il secondo motivo è fondato, con assorbimento RAGIONE_SOCIALE ulteriori censure.
5.1. Il punto centrale della controversia risiede nell’applicabilità, nel caso all’attenzione, del principio di alternatività tra iva e imposta di registro, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE seguenti disposizioni:
-l’ art. 40 del d.P.R. n. 131/86, secondo cui “Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa” (comma 1);
-l’art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/86, che si riferisce, tra l’altro, ai “decreti ingiuntivi esecutivi… recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura”, per i quali prevede l’aliquota pari al 3% del valore della condanna;
la nota II in calce all’art. 8, a norma della quale “gli atti di cui al comma 1, lettera b) non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 40 del testo unico”.
Occorre premettere che il principio di alternatività mira ad evitare interferenze tra iva e imposta di registro in relazione alla medesima operazione e a scongiurare fenomeni di doppia imposizione. Ne consegue che è esclusa l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale, qualora la condanna sia volta ad assicurare l’adempimento di obbligazioni scaturenti da operazioni soggette a Iva.
Nella fattispecie all’attenzione è incontestato che la RAGIONE_SOCIALE 1, in nome e per conto della quale ha agito la RAGIONE_SOCIALE, è una RAGIONE_SOCIALE veicolo dedicata ad operazioni di cartolarizzazione dei crediti, disciplinate dalla legge n. 130/1999.
5.2. Ciò premesso, la Commissione tributaria regionale fonda il proprio convincimento sul fatto che il decreto ingiuntivo si riferisca a operazioni realizzate tra soggetti diversi dalle parti coinvolte nell’atto giudiziario.
Indubbiamente, la cessione di credito comporta il subentro del cessionario in un altro rapporto giuridico, intercorrente tra il cedente e il debitore ceduto. In generale, dunque, il pagamento del credito ceduto attiene a questo rapporto, non al sottostante rapporto obbligatorio tra cedente e cessionario, che ha avuto esecuzione proprio attraverso l’atto di cessione di credito. Si è quindi ritenuto incongruo fare riferimento al trattamento fiscale della prestazione resa dal cedente al cessionario (in questi termini, Cass., Sez. Trib., Sentenza n. 11312 del 2000).
Nel caso in esame, tuttavia, il credito ceduto è oggetto di operazione di cartolarizzazione, come la stessa Commissione tributaria regionale espone nelle premesse della sentenza impugnata. Al riguardo, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10296 del 2022, in una fattispecie analoga e con argomentazioni pienamente condivise da questo Collegio, ha affermato che il principio di alternatività tra iva e imposta di registro si applica anche alle operazioni le quali, ex art. 3, comma 2, n. 3 del D.P.R. n. 633 del 1972, sono qualificabili come prestazioni di servizi, tra le quali il legislatore include “i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti, cambiali o assegni (…)”. In quanto tali rientrano nel campo di applicazione dell’iva, anche se sono soggette al particolare regime di esenzione ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1), dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972.
Nel novero di queste operazioni rientrano anche quelle in esecuzione RAGIONE_SOCIALE quali sono stati chiesti e ottenuti i decreti ingiuntivi dei quali si discute.
In effetti, l’art. 1, I comma, della legge 130 del 1999 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), prevede che: “La presente legge si applica alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti: a) il cessionario sia una RAGIONE_SOCIALE prevista dall’art. 3; b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla RAGIONE_SOCIALE cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra RAGIONE_SOCIALE, per finanziare l’acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell’operazione”. L’art. 1, comma primo, lettera b), pertanto, individua un “patrimonio separato” destinato, in via esclusiva, dalla RAGIONE_SOCIALE veicolo, cessionaria dei crediti, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi dalla RAGIONE_SOCIALE cessionaria o da altra RAGIONE_SOCIALE, al fine di finanziare l’acquisto di tali crediti, oltre che al pagamento dei costi dell’operazione. Gli investitori in titoli non sono, dunque, creditori verso la RAGIONE_SOCIALE emittente, ma esclusivamente verso il “portafoglio titoli”. L’emittente, quindi, si obbliga giuridicamente, come evidenziato dalla dottrina, negli esatti limiti in cui riscuoterà dai debitori ceduti, senza garantire alcunché con il proprio patrimonio. I sottoscrittori dei titoli riceveranno solo le somme che emergeranno dalla attività di RAGIONE_SOCIALE dei crediti. Per conseguenza, il finanziatore “scommette” sulla bontà dell’affare finanziato, in quanto potrà conseguire la restituzione RAGIONE_SOCIALE somme solo in relazione ai flussi di cassa positivi dell’operazione commerciale finanziata (in tal senso Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18896 del 2021).
Emerge, quindi, la funzione preminente della cartolarizzazione dei crediti che consiste, soprattutto, nel finanziamento della RAGIONE_SOCIALE che
promuove l’operazione (l’Originator). Si è notato in dottrina che la RAGIONE_SOCIALE veicolo che emette i titoli “finanzia” l’Originator, attribuendogli la liquidità che raccoglie presso i prenditori RAGIONE_SOCIALE ABS (Asset Backed Securities), ossia dei titoli emessi: la RAGIONE_SOCIALE veicolo, infatti, non è proprietaria di tali somme, derivanti dalla realizzazione dei crediti ceduti, ma gestisce i crediti sino al termine della procedura di cartolarizzazione (in termini, da ultimo, Cass. Sez. I, Ordinanza n. 18454/2024; sez. Trib., n. 34504/2024). E va considerato come, secondo quanto in più occasioni affermato da questa Corte, ‘La RAGIONE_SOCIALE di servicing che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della l. n. 130 del 1999, agisca in giudizio nell’adempimento del mandato di riscossione affidatole dalla RAGIONE_SOCIALE-veicolo (RAGIONE_SOCIALE, riveste la qualità di parte del processo, con conseguente suo assoggettamento ad imposta di registro ex art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986.’ (Cass., n. 22172/2022 -RV 665331 – 01) e ‘ In tema di imposta di registro su atti giudiziari, ove sia intervenuta un’operazione di cartolarizzazione dei crediti ex l. n. 130 del 1999, la legittimazione tributaria passiva ai fini dell’imposta spetta alla RAGIONE_SOCIALE del patrimonio costituito dal ricavato della riscossione dei crediti cartolarizzati, e non a quest’ultimo patrimonio in quanto tale, anche se separato e segregato “ex lege” rispetto al patrimonio della RAGIONE_SOCIALE, né a quello RAGIONE_SOCIALE altre operazioni di cartolarizzazione da quest’ultima eventualmente condotte’ (Cass., n. 22178/2022 – RV 665338 – 01).
E allora, il decreto ingiuntivo afferisce proprio a una prestazione di servizi riguardante negoziazione e RAGIONE_SOCIALE di crediti e comunque un’operazione di finanziamento. Ne consegue che esso va registrato a tassa fissa (e non con aliquota proporzionale), in base al combinato disposto dell’art. 40 del D.P.R. n. 131 del 1986 e della nota II dell’art. 8 della Parte I della Tariffa (Cass. n. 3316 del 2004).
Sul piano generale, d’altronde, questa Corte (Cass. n. 2809 del 2005) ha affermato che risulta decisiva ai fini della tassazione la natura del creditore (ovvero della banca o RAGIONE_SOCIALE finanziaria), in quanto, se quest’ultimo ha la qualità di soggetto Iva e se l’adempimento reclamato è riconducibile nell’ambito di una fattispecie che potenzialmente implichi l’insorgenza dell’obbligo di pagare l’iva, il provvedimento giudiziale in oggetto assume la consistenza di condanna ad un pagamento sottoposto all’IVA.
Così riportato il quadro normativo di riferimento va osservato che risulta non contestato, oltre che affermato nella sentenza, che i crediti originari erano vantati dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di due distinte debitrici; crediti che successivamente venivano acquisiti dalla Banca Ifis S.p.A., quindi dalla RAGIONE_SOCIALE veicolo RAGIONE_SOCIALE la quale ha formalizzato la cartolarizzazione, e poi erano fatti valere, in sede monitoria, dalla mandataria RAGIONE_SOCIALE
Discende da tutto quanto sopra esposto che, diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione tributaria regionale, nel caso di specie i crediti riportati nei decreti ingiuntivi traggono origine da cessioni di beni e prestazioni di servizi che rientrano tra le operazioni soggette alla disciplina iva. Di talché deve ribadirsi il principio secondo cui, in tema di imposta di registro, la registrazione del decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate ad iva fruisce, in base al principio dell’alternatività sancito dall’art. 40 del D.P.R. n. 131 del 1986, dell’applicazione dell’imposta in misura fissa.
Il ricorso, va in conclusione accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario della RAGIONE_SOCIALE contribuente.
Le spese del giudizio di merito e del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti il primo, il terzo e il quarto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso della RAGIONE_SOCIALE contribuente.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio che liquida, per il giudizio di primo grado in euro 2.100,00, Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge, per il giudizio di secondo grado in euro 2.300,00, Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge, per il giudizio di legittimità in euro 1.875,00 otre esborsi per euro 200,00, Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME