Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22855 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22855 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/08/2024
Oggetto: Imposta di registro
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13083/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO, pec: EMAIL;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in concordato preventivo
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia n. 3739/2019 depositata il 30 settembre 2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
La controversia ha ad oggetto un avviso di liquidazione (n. 2014NUMERO_DOCUMENTO001NUMERO_DOCUMENTO000002748/0/001) con cui l’RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi ricorrente) ha richiesto il pagamento dell’imposta di registro per un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bergamo (n. 2748/2014).
Il decreto ingiuntivo in oggetto è stato emesso in favore di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in concordato preventivo (d’ora in poi intimata) nei confronti di RAGIONE_SOCIALE ed era composto da: a) una condanna al pagamento di corrispettivi soggetti ad IVA per € 224.840,55, assoggettati ad imposta fissa ex art. 8 del d.P.R. n. 131 del 1986; b) una condanna al pagamento di € 1.813.126,20 a titolo di somme non restituite in esecuzione di un contratto di mandato, oltre al pagamento della somma di € 13.609,80 a titolo di spese non rimborsate.
La controversia ruota intorno alla questione se un decreto ingiuntivo con il quale è stata chiesta la restituzione di importi incassati in esecuzione di un mandato speciale irrevocabile con relativo potere di rappresentanza ad incassare e quietanzare somme, sia in acconto, sia a saldo, sia sottoposta a tassazione fissa o in misura proporzionale.
La mandante, odierna intimata, e la mandataria sono società facenti parte di un’associazione temporanea d’imprese (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE) che aveva stipulato un contratto di appalto con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l ‘esecuzione di lavori di ampliamento della linea 2 della metropolitana di Milano.
La mandataria , ricevuto l’importo di € 1.813.126,20 relativo a lavori eseguiti dalla mandante in favore della RAGIONE_SOCIALE e da q uest’ultima regolarmente fatturati, non ha provveduto alla restituzione, anzi, ha fatturato anch’essa i lavori eseguiti dall’intimata . L ‘intimata ha ottenuto il decreto ingiuntivo per la somma non restituita
e l’odierna ricorrente ha applicato l’imposta di registro nella misura d el 3%, pari a € 388.127,16, ai sensi dell’art. 8, lett. b), tariffa parte I allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.
La CTP ha rigettato il ricorso proposto dall’intimata , sul presupposto che il credito ingiunto non è un credito commerciale, frutto di un’operazione assoggettata ad iva, ma finanziario.
La CTR ha riformato la pronuncia di primo grado, accogliendo l’appello dell’odier na intimata, sulla base RAGIONE_SOCIALE seguenti ragioni:
-il credito oggetto del presente giudizio è di natura commerciale e assoggettato ad iva e non è nato da una negoziazione finanziaria , con conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura fissa;
-il credito in oggetto è generato da una cessione di beni o prestazione di servizi ed ha come contropartita un ricavo con una rivalsa di iva; è da escludere che si possa qualificare come finanziario perché «generato da uno scambio monetario che avrebbe avuto come contropartita un prestito che non esiste». Il ricorrente propone ricorso fondato su un unico motivo, la controparte resta intimata.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione falsa applicazione dell’ art. 8, del d.P.R. n. 131 del 1986, della tariffa I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dell ‘art. 2, comma 3, lett. a) del d. P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , dell’art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986. Sostiene la ricorrente l’autonomia tra il contratto di appalto stipulato dall’ATI e il contratto di mandato in forza del quale la mandataria ha incassato le somme, poi, indebitamente trattenute. Deduce che l’obbligo di restituzione RAGIONE_SOCIALE somme incassate trova fondamento
nel contratto di mandato speciale irrevocabile con relativo potere di rappresentanza ad incassare e quietanzare somme, sia in acconto, sia a saldo. Con riferimento alle modalità di fatturazione, ad avviso della ricorrente, la prassi prevedeva che ogni fattura indicasse gli estremi del contratto di appalto e recasse come intestataria della fattura la società mandataria all’ incasso.
Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti. Il punto centrale della controversia risiede ne ll’applicabilità , nel caso in esame, del principio di alternatività tra iva e imposta di registro e sulla combinazione fra le seguenti disposizioni:
-art. 40 del d.P.R. n. 131/86, secondo cui «Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa» (comma 1);
-art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/86, che si riferisce, tra l’altro, ai «decreti ingiuntivi esecutivi…recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura», per i quali prevede l’aliquota pari al 3% del valore della condanna;
-nota II in calce all’art. 8, a norma della quale «gli atti di cui al comma 1, lettera b)…non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 40 del testo unico».
Occorre premettere che il principio di alternatività mira a evitare interferenze tra iva e imposta di registro in relazione alla medesima operazione e a scongiurare fenomeni di doppia imposizione. Ne consegue che è esclusa l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale, qualora la
condanna sia volta ad assicurare l’adempimento di obbligazioni scaturenti da operazioni soggette a iva.
Nelle associazioni temporanee di imprese le associate, di regola, conferiscono un mandato irrevocabile con rappresentanza e relativo potere di incassare e quietanzare le somme dovute, sia in acconto, sia a saldo, a seguito dei servizi e RAGIONE_SOCIALE prestazioni resi dalle associate. I corrispettivi RAGIONE_SOCIALE opere eseguite vengono, così, accreditati direttamente sul conto corrente della mandataria, la quale in seguito deve girare gli importi, comprensivi di iva all’impresa associata mandante.
La ricorrente sostiene che, tra le società facenti parte dell’RAGIONE_SOCIALE , oggetto del giudizio, intercorresse proprio un contratto di mandato speciale irrevocabile con relativo potere di rappresentanza ad incassare e quietanzare somme, sia in acconto, sia a saldo.
Sul punto, tuttavia, la sentenza non ha svolto alcun specifico accertamento sulla natura del mandato.
Né, poi, le sentenze di merito hanno chiarito la natura dell’appalto , in particolare, se fosse pubblico o privato.
Tale ultima circostanza è rilevante, tenuto anche conto RAGIONE_SOCIALE regole che disciplinano gli appalti pubblici.
Il regime previsto dalla l. n. 109 del 1994, Legge quadro in materia di lavori pubblici, infatti, prevede all’ art. 10 comma 1 lett. d), che le associazioni temporanee che intendano partecipare, devono avere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei soggetti che le compongono, qualificato capogruppo.
Analogamente il d.lgs. n. 50 del 2016, Codice dei contratti pubblici, cd codice degli appalt i, all’ art. 48, comma 12, prevede che: «Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo,
gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario».
L’accertamento sulla natura del mandato, con o senza rappresentanza, inoltre, è decisiva, in quanto nel mandato senza rappresentanza si hanno, a fini IVA, due rapporti (mandante mandatario e mandatario terzo), entrambi imponibili IVA.
Nel mandato con rappresentanza, viceversa, esiste un solo rapporto IVA (mandatario/terzo) e il riversamento di somme al mandante è operazione non imponibile IVA (mera cessione di denaro; art. 2, comma 3, lett. a), d.P.R. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) (Cass., Sez. 5, n. 6190/2023, Sez. 5, n. 20591/2020, Rv. 658934 -01, Sez. 5, n. 30360/2018, Rv. 651614 – 01).
I precedenti richiamati chiariscono che nel mandato senza rappresentanza, la prestazione resa dal mandatario al mandante costituisce un’attività autonomamente rilevante ai fini IVA.
Diversamente nel mandato con rappresentanza, il mandatario agisce per conto del mandante, ma in nome proprio, e, quindi, acquista in proprio i servizi da un terzo, dovendosi, poi, tenere conto dei suoi obblighi verso il mandante, secondo il contenuto rapporto di mandato, ai fini del corretto adempimento degli impegni assunti.
Se il mandato è con rappresentanza, dunque, il successivo versamento da parte della mandataria RAGIONE_SOCIALE somme incassate sul conto corrente dell’associata mandante che ha effettuato i lavori del corrispettivo di propria spettanza costituisce un’operazione irrilevante ai fini iva, in quanto la causa del versamento è l’adempimento del contratto di mandato all’incasso che prevede la corresponsione RAGIONE_SOCIALE somme ricevute.
La causa dell’operazione negoziale , in tale ultima ipotesi, non è, dunque, l’esecuzione dell’opera o del servizio; essa consiste nella ricezione di somme per conto del mandante e nel successivo versamento della stesse al mandatario e, quindi, autonoma rispetto alle operazioni negoziali che hanno determinato gli originari versamenti. Ne consegue che, quando il mandante chiede l’emissione di un decreto ingiuntivo per ottenere dal mandatario quanto da questi incassato per suo conto, non fa valere il credito da corrispettivo per la prestazione resa al debitore, quanto piuttosto l’adempimento dell’obbligo di versamento in suo favore derivante dal contratto di mandato. Il titolo giudiziario ottenuto, dunque, non ha ad oggetto il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti ad iva.
L’accertamento sulla natura del mandato, diventa, quindi, elemento imprescindibile ai fini della decisione e deve essere demandato alla cognizione del giudice del merito. Nella presente fattispecie esso si impone ancor più, in quanto la società mandataria, una volta ricevuti i corrispettivi RAGIONE_SOCIALE prestazioni eseguite dall’odierna intimata, ha provveduto alla loro fatturazione.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per l’esame ragioni di impugnazione dell’avviso dedotte dall’odierna intimata nel ricorso introduttivo e ribadite in sede di appello, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 3 luglio 2024.