Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2592 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2592 Anno 2023
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/01/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12726/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in Roma, in persona del Responsabile del Dipartimento Affari Fiscali, rappresentato e difeso in giudizio dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME di Roma, ed ivi presso il loro studio elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
– parte ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
– parte controricorrente –
Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4888/2015 del 13.11.2015;
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Udito il Procuratore RAGIONE_SOCIALE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi i difensori presenti all’udienza pubblica dell’11 gennaio 2023.
Fatti rilevanti e ragioni della decisione.
§ 1. RAGIONE_SOCIALE propone sei motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimi sia i due avvisi di liquidazione (nn. 8499 e 8505/08) ancora in contestazione tra le parti (essendo stati gli altri otto, contestualmente notificati, definiti dalla banca ex art.39 co. 12 d.l. 98/11 conv.in l. 111/11 con conseguente cessazione della materia del contendere, già dichiarata dal primo giudice), sia la cartella di pagamento notificata alla banca, in pendenza del giudizio di primo grado, a titolo di iscrizione a ruolo straordinaria, ex artt. 11 e 15 bis d.P.R. 602/73, degli importi dedotti in tutti gli avvisi di accertamento opposti.
Con gli avvisi in questione l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE recuperava l’imposta proporzionale di registro RAGIONE_SOCIALE 0,50 % (art.6 tariffa I Parte all. d.P.R. 131/86) sugli atti di cui ai rogiti del 14.3.2008 con i quali la banca aveva ceduto (retrocesso) a RAGIONE_SOCIALE i crediti (non incassati) da quest’ultima già ceduti pro solvendo ad RAGIONE_SOCIALE in esecuzione di contratto di factoring 25.7.06, e da quest’ultima poi confluiti, con operazioni negoziali e straordinarie infragruppo, nell’odierna ricorrente; il tutto nell’ambito di un piano di ristrutturazione dilatoria del debito su anticipazione finanziaria inizialmente assunto, con il suddetto contratto di factoring, da RAGIONE_SOCIALE (poi dichiarata fallita) e da quest’ultima confermato con applicazione di interessi corrispettivi.
Secondo l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’imposta di registro qui applicabile era appunto quella proporzionale, e non quella fissa proposta dalla banca, atteso che l’operazione in questione non era assoggettata ad Iva (art.2 co. 3 lett. a) d.P.R. n.633/72, con riferimento all’art.10 n. 1 del medesimo
d.P.R.), con conseguente inapplicabilità della regola di alternatività Ivaregistro ex art.40 d.P.R. 131/86. A detta della banca, invece, quest’ultima regola era qui applicabile, vertendosi piuttosto di operazione finanziaria rientrante in campo Iva (anche se esente) ex art.3 co. 2 n.3) ed art. 10 d.P.R. n.633/72.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che:
-l’eccezione della banca circa l’inammissibilità dell’appello proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE per difetto di motivi specifici era infondata, sia perché il relativo onere poteva essere soddisfatto mediante la mera riproposizione RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni iniziali circa la fondatezza degli avvisi contestati, sia perché l’ RAGIONE_SOCIALE aveva comunque formulato, in sede di gravame, varie puntuali censure volte ad evidenziare gli errori logico-giuridici nei quali era incorso il primo giudice;
-in relazione ai due avvisi di liquidazione ancora in contestazione, la cessione dei crediti in questione da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE non rientrava tra le operazioni in campo Iva ex art. 3 co. 2 n. 3) d.P.R. n.633/72, per difetto sia del requisito legale della corrispettività sia della causa di finanziamento, essendo piuttosto riscontrabile una causa solutoria di ‘ rientro dell’indebit amento di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE‘ , come del resto da quest’ultima riferito; neppure si verteva di ‘operazione finanziaria’ riconducibile all’originario contratto di factoring, dal momento che non vi era stata cessione di crediti su anticipazione corrispettiva, bensì retrocessione dei crediti già ceduti in funzione di rientro dell’esposizione originaria (essendo la cessione di credito inquadrabile tra i negozi a causa variabile), con conseguente inoperatività del suddetto principio di alternatività e corretta imposizione proporzionale;
-in relazione alla cartella su iscrizione a ruolo straordinaria dell’intero importo, sussisteva in effetti il presupposto del ‘fondato pericolo’ ex
art.11 co. 3 d.P.R. 602/73, insito nell’avvenuto fallimento di RAGIONE_SOCIALE, di per sé legittimante la riscossione urgente in deroga ai limiti (erroneamente richiamati dal primo giudice) altrimenti operanti quanto a recupero del credito tributario in pendenza di contenzioso.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
La ricorrente ha depositato memoria.
§ 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta -ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ. -nullità della sentenza per omesso riscontro del giudicato interno che si era formato sulla prima decisione, stante l’inammissibilità dell’appello dell’ RAGIONE_SOCIALE, privo di censure specifiche e meramente riproduttivo di argomenti già dedotti in primo grado sulla pretesa fondatezza degli avvisi.
§ 2.2 Il motivo è destituito di fondamento.
E’ indirizzo costante di legittimità, basato sulla specialità del rito tributario e sulla sua natura ab origine impugnatoria, che: ‘ ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 ‘ (Cass.n. 6302/22; in termini, Cass.nn. 30341/19; 707/19 ed altre).
Ha osservato inoltre Cass.n. 32954/18 che: ‘ Nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello RAGIONE_SOCIALE ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso
investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci ‘.
Nel caso di specie, il giudice regionale si è fatto carico dell’eccezione così mossa dalla banca nel grado e l’ha argomentatamente respinta proprio in applicazione del suddetto indirizzo.
Va anzi considerato come la Commissione Tributaria Regionale abbia pure puntualmente indicato e ricostruito (pag.3) le specifiche doglianze con le quali l’ RAGIONE_SOCIALE appellante aveva inteso porre in luce i vizi logico-giuridici della prima sentenza: sia in punto sussistenza, anche nei confronti della banca, dei presupposti dell’iscrizione a ruolo straordinaria, sia in punto estraneità Iva della cessione di crediti.
Si trattava dunque di censure di appello effettivamente riproduttive (e non poteva essere diversamente) dei motivi posti originariamente a base del recupero d’imposta, e tuttavia non per questo inidonei anche nella considerazione della loro natura non fattuale ma prettamente tecnicogiuridica -a devolutivamente confutare, con sufficiente univocità e specificità, le ragioni decisorie della Commissione Tributaria Provinciale.
E’ dunque fuori luogo invocare la formazione del giudicato interno sulla prima statuizione per asserita inammissibilità dell’appello ex art.53 d.lgs. 546/92.
§ 3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce -ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ. -omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla circostanza che il fondato pericolo di riscossione concerneva unicamente RAGIONE_SOCIALE perché dichiarata fallita, non anche la banca la quale, in veste di co-obbligata solidale, offriva al contrario certa garanzia di solvibilità.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce analoga censura sotto il profilo, ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ., della violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 15 bis d.P.R. n. 602/73 e della disciplina dell’obbligazione
solidale. Ciò perchè l’avvenuta dichiarazione di fallimento di RAGIONE_SOCIALE non aveva alcuna influenza sulla corresponsabilità solidale della banca (che aveva ad ogni modo pagato in corso di causa quanto richiesto) la cui capacità satisfattiva doveva essere valutata autonomamente, con conseguente esclusione della legittimità dell’iscrizione a ruolo straordinaria in suo danno. Diversamente ragionando, doveva sollevarsi questione non manifestamente infondata di legittimità costituzionale dei citati articoli 11 e 15 bis d.P.R. n. 602/73 per contrasto con gli articoli 3, 24 e 53 Cost..
Con il quarto motivo di ricorso si deduce analoga violazione di legge sotto il diverso profilo della affermata legittimità della cartella di pagamento per esazione straordinaria con riguardo indistintamente a tutti i dieci avvisi di liquidazione inizialmente notificati, nonostante che per otto di essi già il primo giudice avesse rilevato la cessata materia del contendere per avvenuta definizione da parte della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE c.d. ‘liti minori’, e nonostante che la stessa Commissione Tributaria Regionale avesse dato più volte conto del fatto che il contendere residuava unicamente intorno ai due avvisi di liquidazione non definiti perché di maggiore importo (nn.8499 e 8505/08).
§ 4.1 Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 3 e 10 d.P.R. n.633/72, nonché 40 d.P.R. 131/86, posto che, diversamente da quanto sostenuto dalla Commissione Tributaria Regionale, si verteva nella specie di operazione finanziaria rientrante quale prestazione di servizi in campo iva (anche se esente), posto che:
-perché si configuri una prestazione di servizi soggetta ad iva non è richiesta la previsione di uno specifico corrispettivo relativo alla sola cessione dei crediti, essendo n ecessario e sufficiente (nell’ambito di una valutazione unitaria dell’operazione Iva, come richiesto dal diritto UE) che tale cessione si inserisca in una più ampia operazione
finanziaria (qui appunto realizzata ‘mediante la negoziazione di crediti’ ex art .3 cit.) per la quale sia prevista una remunerazione a favore del prestatore, nella specie individuabile nel pagamento di interessi corrispettivi sulle anticipazioni finanziarie ricevute, ed i cui termini di rimborso erano stati prolungati a fronte della restituzione dei crediti già oggetto del factoring;
-il solo intervento di una banca comportava che la cessione di credito avesse natura finanziaria, rientrando tra le operazioni di prestito di cui al TUB (come anche riconosciuto nella risoluzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 17 novembre 2004 n. 139/E);
-l’operazione in esame non aveva natura solutoria ma di finanziamento, sia perché prevedeva una dilazione del debito per anticipazioni finanziarie, sia perché, per giurisprudenza comunitaria, la cessione di crediti da parte di una banca ad un soggetto terzo è comunque considerata prestazione di servizi finanziari.
Con il sesto motivo di ricorso si deduce -ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ. -omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, costituiti:
-dalla strumentalità della cessione dei crediti alla realizzazione di una più ampia operazione finanziaria che aveva visto la banca surrogarsi ad RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel credito di restituzione dell’anticipazione su factoring;
-dalla correlazione di questa surroga con la dilazione dei termini di rimborso dell’anticipazione stessa e con la previsione di interessi corrispettivi.
La considerazione di questi elementi decisivi avrebbe dovuto indurre la Commissione Tributaria Regionale a ravvisare nella specie una prestazione di servizi di natura finanziaria assoggettata ad iva, con conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura fissa per alternatività ex articolo 40 d.P.R. 131/86.
§ 4.2 Questi due ultimi ma prioritari motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente perché intimamente connessi.
Si tratta di motivi fondati, atteso che la retrocessione dei crediti in questione integra appieno i caratteri della ‘operazione finanziaria’ in campo Iva, con conseguente applicazione ad essa de ll’imposta di registro in misura fissa ex art.40 Tur.
Premesso che la regola di alternatività non presuppone l’effettivo e concreto assoggettamento dell’operazione all’Iva, essendo piuttosto necessaria e sufficiente la sua inclusione nel novero RAGIONE_SOCIALE operazioni astrattamente rilevanti per questa imposta, anche se in regime di esenzione (v. Cass. n. 24268 del 27/11/2015, così Cass.n. 29385/19 ed altre: ‘ In tema d’imposta di registro, alla luce del principio dell’alternatività con l’IVA, gli atti sottoposti, anche solo teoricamente, perché di fatto esentati, a quest’imposta non debbono scontare quella proporzionale di registro (…))’, va considerato che:
-sul piano normativo, rilevano l’art. 3. d.P.R. n.633/72: ‘ Prestazioni di servizi: (…) 3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente; ‘ e l’art. 10 d.P.R. n.633/72: ‘ Sono esenti dall’imposta: 1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l’assunzione di impegni di natura finanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti
–
correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commercial i, ad eccezione del recupero di crediti; (…) ‘
ai fini Iva ogni prestazione deve essere considerata come distinta e indipendente, ma ciò non toglie che, in determinate ipotesi, l’operazione caratterizzata da plurimi elementi vada invece vagliata nell’eventualità dell’interdipendenza di tutte le sue componenti, qualora una considerazione atomistica ne renda evidente la ricostruzione artificiosa e non rispondente alla realtà (Corte di Giustizia UE, sentenza del 4 marzo 2021, C-581/19, Frenetikexito),
-più in particolare, si osserva in questa decisione della Corte di Giustizia (§§ 37 segg.): ‘ Risulta dalla giurisprudenza della Corte che, quando un’operazione economica è costituita da una serie di elementi e di atti, si devono prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali si svolge l’operazion e considerata per stabilire se ne conseguano una o più prestazioni (v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 1999, CPP, C-349/96, EU:C:1999:93, punto 28 e giurisprudenza ivi citata), ove si precisa che, in linea di principio, ogni prestazione deve essere considerata come una prestazione distinta e indipendente, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112 . 38 . Tuttavia, in deroga a tale regola generale, in primo luogo, l’operazione costituita da una sola prestazione sul piano economico non deve essere artificialmente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell’IVA . Per questo motivo si è in presenza di un’unica prestazione quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo al cliente sono a tal punto strettamente
connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale . (…) 40. In secondo luogo, un’operazione economica costituisce una prestazione unica quando uno o più elementi devono essere considerati costitutivi della prestazione principale mentre, al contrario, altri elementi devono essere considerati come una o più prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale .
-ciò è stato riconosciuto anche dall’ RAGIONE_SOCIALE la quale, con risposta ad interpello n. 372 del 17 settembre 2020, non ha escluso, al fine di stabilire il regime di imponibilità ovvero di esenzione Iva, la rilevanza di una considerazione unitaria della prestazione di servizi complessa in materia finanziaria;
-nel caso di specie l’operazione di retrocessi one dei crediti va dunque considerata in correlazione funzionale con quella di origine, insita nel contratto di factoring del 2006, stipulato ‘pro solvendo’ (per una analoga fattispecie di retrocessione di crediti ceduti pro solvendo in contratto di factoring: Cass.n. 32991/21) ed avente di certo natura finanziaria perché volto non alla gestione ed al recupero dei crediti, bensì all’ottenimento di un’anticipazione sostanzialmente equivalente ad uno sconto bancario: ha osservato Cass.n. 27648/20 che: ‘(…) anche la prestazione resa dal factor in esecuzione di un factoring in senso improprio, ossia pro solvendo, senza diritto di rivalsa nei
confronti del fornitore in caso d’insolvenza del cliente, può configurare attività economica imponibile ai fini iva. La Corte di Giustizia ha al riguardo sottolineato che “…per la sua natura oggettiva, il factoring ha come scopo essenziale il recupero e l’incasso dei crediti di un terzo”; sicché lo ha ritenuto “…una mera variante del concetto più generale di “recupero dei crediti”, a prescindere per il resto dalle modalità secondo le quali viene praticato” (Corte Giust. in causa C-305/01, cit., punto 77). 4.1.- E questo scopo pratico sarebbe idoneo a differenziare il factoring dallo sconto di crediti, caratterizzato dall’anticipazione dell’importo dei crediti. 5.Il factoring conosce, peraltro, più modelli; e se cambia il moRAGIONE_SOCIALE può variarne anche la causa. Così, nel caso del factoring pro solvendo con anticipazioni da parte del factor, il contratto, quantunque concluso da società di factoring, degrada a comune operazione di finanziamento contro cessione pro solvendo dei crediti, simile appunto allo sconto ‘.
-in linea con questo indirizzo, a seguito della stessa sent. CGUE in causa C305/01, si è espressa anche l’Amminis trazione Finanziaria con la Risoluzione del 17/11/2004 n. 139 secondo cui: ‘ sara’ necessario, a parere della scrivente, esperire di volta in volta un’indagine che consenta di individuare la corretta natura dell’operazione concretamente realizzata. Se la causa del contratto e’ la volonta’ di ottenere da parte del factor una gestione dei crediti rivolta essenzialmente al recupero degli stessi, indubbiamente viene in applicazione la sentenza della Corte in esame, per cui l’operazione e’ da qualificare come recupero crediti e come tale imponibile ai fini Iva. Al contrario qualora il creditore, con la stipula un contratto di factoring, vuole ottenere un finanziamento (si
tratterebbe di una anticipazione o meglio di una monetizzazione dei propri crediti), per il quale paga una commissione che si atteggia come un vero e proprio pagamento di interessi (essendo peraltro quantificato in una percentuale dell’ammontare dei crediti ceduti), allora appare fuori dubbio che il c.d. factoring costituisce una vera e propria operazione finanziaria esente da IVA. In tale ipotesi, la presenza di clausole diverse, “pro soluto” o “pro solvendo”, non incide sulla natura finanziaria del contrat to’;
-anche la cessione (retrocessione) dei crediti qui in esame (avvenuta pro soluto ) aveva quindi a sua volta natura di operazione finanziaria in campo Iva (esente ex art. 10 n. 1 d.P.R. n.633/72) perché si poneva nell’ambito di un rapporto di finanziamento già in essere, non ostando in tal senso (contrariamente a quanto osservato dalla Commissione Tributaria Regionale) né la diversità dei soggetti (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), posto che tra gli stessi vi è stata continuità di rapporto per effetto della successione della seconda alla prima a seguito di operazioni negoziali e straordinarie infragruppo; e nemmeno la ‘causa variabile’ che connota la cessione di credito, dal momento che questa caratteristica di per sé non preclude che la causa ‘variabile’ sia appunto qui individuabile proprio in quella finanziaria, seppure nell’ambito di quella considerazione unitaria e di stretta connessione RAGIONE_SOCIALE varie azioni ed operatività di cui si è detto e che integrano un’attività di erogazion e del credito secondo quanto previsto dal TUB d.lgs 385/93;
-la causa finanziaria va inoltre qui affermata anche in ragione del fatto che la retrocessione dei crediti non era finalizzata ad estinguere posizioni debitorie della banca e, se mirava in effetti
al rientro finale dell’esposizione creditoria originariamente da questa vantata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, ciò doveva appunto avvenire attraverso l’erogazione di ‘nuova finanza’ (i crediti ancora da incassare), la dilazione di pagamento e la previsione di onerosità (interessi corrispettivi);
-va poi considerato che, in base all’art.10 co. 1 cit., l’esenzione concerne non solo le erogazioni dirette di finanza ma anche le operazioni degli intermediari bancari e finanziari che abbiano natura strumentale e collegata alle operazioni stesse ed a queste funzionali.
Orbene, su tali considerazioni emerge come la Commissione Tributaria Regionale abbia -da un lato -artificiosamente scomposto ed impropriamente valutato la retrocessione dei crediti in maniera avulsa rispetto alla complessità dell’operazione finanziaria gemmata dal factoring, ed abbia dall’altro erroneamente individuato, pur nell’ambito di questa valutazione atomistica, una causa solutoria confliggente con tutti quegli elementi di c ui l’ultima doglianza esattamente lamenta l’omesso esame.
Va del resto osservato che si tratta di elementi oggettivi, pacifici ed incontroversi tra le parti, sicchè il tutto muove non già da una determinata e qui non rivedibile interpretazione o qualificazione negoziale da parte del giudice di merito, bensì da un vero e proprio vizio di sussunzione (art.360 co. 1^ n. 3 cod.proc.civ.) nella fattispecie legale di una fattispecie negoziale del tutto cristallizzata nel suo contenuto (retrocessione pro soluto di crediti già ceduti pro solvendo ), e qui rilevante sotto il solo profilo degli effetti giuridici ed impositivi da essa discendenti ex lege .
§ 5. La sentenza va dunque cassata in accoglimento del quinto e del sesto motivo di ricorso. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto sussistono i presupposti, ex articolo 384 cod.proc.civ., per la decisione nel merito mediante accoglimento dell’ originario ricorso della banca
contribuente, affermazione della debenza dell’imposta di registro in misura fissa ed annullamento degli avvisi di liquidazione opposti.
Ciò depone altresì per la conseguenziale caducazione della cartella di pagamento notificata alla banca sulla base dei prodromici avvisi così invalidati; e, sul piano processuale, per l’assorbimento dei motivi di ricorso (secondo, terzo e quarto: sopra, § 3), concernenti l’insussistenza dei presupposti legali legittimanti l’iscrizione a ruol o straordinaria ex artt. 11 e 15 bis d.P.R. 602/73.
Le spese dei gradi di merito vengono compensate in ragione dell’evoluzione interpretativa di cui si è dato conto, mentre quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M. La Corte
-accoglie il quinto ed il sesto motivo di ricorso, assorbiti il secondo, terzo e quarto, respinto il primo;
-cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con accoglimento del ricorso originario della banca contribuente;
-compensa le spese dei gradi di merito e pone quelle del presente giudizio di legittimità a carico dell’RAGIONE_SOCIALE, liquidandole in euro 7000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esposti, rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria in data