Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29957 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29957 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 2132-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso l o studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso l o studio dell’AVV_NOTAIO,
rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME e NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza n. 4831/19/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 17/6/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2023 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME
COGNOME‘COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 14508/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, in rigetto del ricorso proposto dalla società contribuente avverso avviso di accertamento TARES 2017 emesso dal Comune di Napoli;
il Comune resiste con controricorso
CONSIDERATO CHE
1.1. con unico motivo il Comune ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (artt. 18 e 22 d.lgs. n. 31/12/1992 n. 546) e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente per mancata allegazione dell’atto impugnato in sede di costituzione in giudizio;
1.2. la censura è fondata;
1.3. la Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello del Comune affermando quanto segue:«RAGIONE_SOCIALE ha omesso di depositare, al momento della costituzione nel giudizio di primo grado, l’atto impositivo impugnato, ma ne ha allegato la sola prima pagina. Si tratta di requisito di ammissibilità della domanda, previsto espressamente dall’art. 22 comma 1 e comma 4 d.lgs. 546/1992. Il comma 4 predetto stabilisce che ‘Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il
ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.’. Quindi, l’atto impugnato dev’essere allegato nel processo nella sua integralità. La società appellante ha riconosciuto l’omissione, consistita nell’aver allegato la sola prima pagina dell’avviso di accertamento, tanto che ne ha addotto giustificazione, nel ricorso in secondo grado, addebitandola a ‘… mero errore in fase di conversione del format o PDFA e caricamento degli allegati …’. Tuttavia, il vizio nella costituzione in giudizio non è emendabile, in sede di appello, tenuto conto che i requisiti di ammissibilità della domanda devono sussistere al momento in cui questa viene portata alla cognizione della CTP, in prima istanza»;
1.4. come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. nn. 25107/2020, 10209/2018) nel processo tributario non è prevista alcuna sanzione, a norma dell’art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, quale conseguenza dell’omesso deposito dell’atto impugnato, con la relativa notificazione, sebbene il contribuente sia pur sempre tenuto a provvedervi allorquando sia eccepita la tardività del ricorso, essendo dalla notifica dell’atto ricavabile la prova della tempestiva introduzione del giudizio, il cui onere grava sul predetto;
1.5. a tale riguardo, va richiamato l’orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 21170 del 2005; Cass. n. 6391 del 2006; Cass. n. 29394 del 2008; Cass. n. 15444 del 2010; Cass. n. 6130 del 2011), secondo il quale le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l’operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato; ciò anche tenendo presente l’insegnamento fornito dalla Corte costituzionale, con particolare riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della «tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità» (sentenze C. Cost. nn.189 del 2000 e 520 del 2002);
1.6. a tali principi fa tuttavia eccezione la prova della tempestività dell’impugnazione in ipotesi di contestazione di parte resistente, la quale
deduca l’inammissibilità del ricorso per tardività, che esige l’allegazione dell’atto impugnato, nella specie l’intimazione di pagamento, con specifica indicazione della data dell’avvenuta notifica, atteso che in assenza di tale produzione e, soprattutto, dell’indicazione della data di ricezione dell’atto, non può essere consentito al giudicante di verificare la tempestività dell’impugnazione, considerato che è onere dell’impugnante fornire la prova della ritualità (cfr. Cass. n. 27837 del 2013);
1.7. alla stregua degli esposti principi di diritto, non essendo stata in alcun modo contestata dal resistente in primo grado la tempestività del ricorso avverso l’atto impugnato, come emerge dalla sentenza della Commissione tributaria regionale e dagli atti difensivi allegati al ricorso in cassazione, la parte contribuente non era dunque tenuta alla produzione dell’atto al fine di dimostrare il rituale perfezionamento del procedimento notificatorio del ricorso introduttivo, il che consente quindi di escludere la sanzione dell’inammissibilità, non espressamente comminata, essendo possibile accertare la sostanziale regolarità dell’atto e l’osservanza delle regole processuali fondamentali;
il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da