Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22658 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22658 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/08/2025
Oggetto: accise -allaccio abusivo -responsabilità proprietario titolare utenza -condizioni -principio di diritto
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1597/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliate in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC: EMAIL;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 4755/2/2023, depositata il 31.7.2023 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 maggio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 4755/2/2023, depositata il 31.7.2023 venivano rigettati l’ appello principale proposto da ll’ Agenzia delle Dogane e l’appello incidentale della RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 1409/9/2022 che aveva ad oggetto il provvedimento di irrogazione sanzioni n.4/2020 notificato alla contribuente dal l’Agenzia a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell’art.59, commi 2 e 3, T.U. 504/95, in carenza di controllo e vigilanza sull’unità immobiliare locata, abusivamente allacciata alla rete elettica nazionale.
Nella sentenza impugnata si legge che l’atto impugnato traeva origine da p.v.c. redatto sulla scorta del verbale di verifica con cui i funzionari dell’Enel accertavano un allaccio abusivo del cavo alla rete elettrica senza transito attraverso un apposito apparecchio misuratore.
Il giudice di prime cure accoglieva la prospettazione della società, che, proprietaria dell’immobile commerciale, aveva invocato la circostanza di averlo concesso in locazione a terzi per il periodo di imposta rilevante. La CTP riteneva che nessun elemento fosse stato
dedotto in ordine ad eventuali alterazioni di congegni di misurazione o loro manomissione, ovvero di eventuale destinazione di energia ammessa ad esenzione, né era stato identificato il soggetto che aveva tentato di sottrarre l’energia elettrica al regolare accertamento dell’imposta. Per l’effetto, accoglieva il ricorso introduttivo ma compensava le spese di lite. Il giudice d’appello confermava integralmente tale decisione, anche con riferimento al capo relativo alle spese nel quale la società era risultata soccombente.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’ Agenzia delle Dogane deducendo tre motivi, cui replica la contribuente con controricorso che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ..
Considerato che:
Con il primo motivo l ‘Agenzia ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2, commi 3 e 4, 59, commi 1 e 2, d.lgs. n.504/1995, 7 d.l. n.269/2003.
Il motivo non è inammissibile, come eccepito genericamente in ricorso e ribadito nella memoria illustrativa, ed è fondato.
Al fine di governare la fattispecie è necessaria una breve ricostruzione normativa.
Il terzo comma dell’art.2 del d.lgs. n. 504/1995, testo unico accise, prevede che l’imposta è esigibile anche quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un’aliquota ridotta o di una esenzione e, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo, è obbligato al pagamento dell’accisa il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa, ossia il titolare dell’utenza rifornita.
Il Collegio osserva inoltre che l’art. 59, d.lgs. n. 504/1995, inizialmente destinato a sanzionare le violazioni in materia di imposta di consumo sull’energia elettrica, nella versione ratione temporis applicabile successiva alla novella del d.lgs. n. 26/2007, disciplina le sanzioni amministrative in materia di accisa sull’energia elettrica. In particolare, dispone al primo comma che, indipendentemente dall’applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell’imposta evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore in ogni caso ad euro 258,00, i soggetti obbligati di cui all’art. 53 T.U. che: 1) attivano l’officina a scopo di produzione di energia elettrica senza essere provvisti della licenza di esercizio; 2) manomettono o lasciano manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dal competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane, nonché i contrassegni, bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi i casi di assoluta necessità; 3) omettono o redigono in modo incompleto o inesatto le dichiarazioni di cui agli artt. 53, comma 8, e 55, comma 2, non tengono o tengono in modo irregolare le registrazioni di cui all’art. 55, comma 7, ovvero non presentano i registri, i documenti e le bollette a norma dell’art. 58, commi 3 e 4; 4) non presentano o presentano incomplete o infedeli le denunce di cui all’art. 53, comma 4; 5) negano o in qualsiasi modo ostacolano l’immediato ingresso ai funzionari dell’amministrazione finanziaria addetti al servizio nelle officine o nei locali annessi, ovvero impediscono ad essi l’esercizio delle loro attribuzioni.
I soggetti individuati all’art.53 sono coloro che procedono alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali; gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio; i soggetti che utilizzano l’energia elettrica per uso proprio con impiego
promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo l’utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione.
Il secondo comma dell’art.59 prevede che, con la medesima sanzione, è punito anche l’utente che altera il funzionamento dei congegni o manomette i suggelli applicati dai funzionari dell’amministrazione finanziaria o dai soggetti obbligati per misurazione, per riscontro o per sicurezza, ovvero destina l’energia ammessa all’esenzione ad usi soggetti ad imposta.
Il terzo comma estende la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell’imposta evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore in ogni caso ad euro 258,00, anche a chi sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo, l’energia elettrica al regolare accertamento dell’imposta.
Si ricava dal quadro sopra delineato, tenuto conto del fatto che l’atto impugnato, benché non sia riprodotto in ricorso, secondo la sentenza impugnata richiama a fondamento della sanzione irrogata il secondo e il terzo comma dell’art.59, che due sono le condotte potenzialmente rilevanti: l’alterazione del funzionamento dei congegni o manomissione dei suggelli per la misurazione dell’energia, e la sottrazione o tentativo di sottrazione dell’energia al regolare accertamento dell’imposta.
3.1. A riguardo, così argomenta il giudice a pag.3 della sentenza: «Emerge infatti dagli atti e dalle reciproche difese che l’allaccio abusivo non era operativo. Il cavo non era collegato e pertanto nessun prelievo abusivo di energia era stato accertato e, quindi, nessuna
Né era stato individuato il soggettopersona fisica che aveva materialmente tentato di sottrarre l’energia elettrica. Dal verbale di verifica dell’Enel –
distribuzione, il nominativo della RAGIONE_SOCIALE non risultava né quale “intestatario della fornitura’ (indicato come “ASL Salerno”, ovvero da individuare”), né quale utilizzatore della stessa, mentre nessuna manomissione di contatore risulta accertata’. Dal medesimo atto di appello si rileva altresì che la verifica era stata effettuata a carico della Società alla presenza del sig. NOME COGNOME socio della RAGIONE_SOCIALE quale ‘attuale utilizzatore e intestatario della fornitura’. Mancano quindi i presupposti oggettivi e soggettivi per applicare la sanzione in oggetto. Tali profili (possibilità di altri soggetti effettivamente responsabili della manomissione e la natura di meri atti preparatori alla sottrazione di energia), consentono di escludere la sussistenza del presupposto applicativo della sanzione, posto che peraltro l’ art.2 del d.lgs.472/1997, prevede espressamente che ‘la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o ha concorso a commettere la violazione’. ».
4. Orbene, sussiste la denunciata violazione di legge, dal momento che l’art. 59, comma 3, cit. sanziona anche il mero tentativo di sottrazione dell’energia al regolare accertamento dell’imposta e non v’è dubbio che l’allaccio abusivo alla rete elettrica -per la presenza di un cavo abusivo a monte del contatore idoneo al prelievo irregolare di energia come si legge nel p.v.c. riportato in sintesi nel ricorso – configuri un’alterazione del funzionamento dei congegni o manomissione dei suggelli per la misurazione dell’energia, senza che costituisca un impedimento il fatto che al momento della verifica l’allaccio non era operativo perché il cavo non era materialmente collegato.
La sentenza, inoltre, riporta la circostanza dedotta in appello secondo cui la verifica è stata effettuata a carico della società alla presenza di NOME COGNOME socio della RAGIONE_SOCIALE quale «attuale utilizzatore e intestatario della fornitura» ( ibidem ), ma non ne trae le conseguenze
di legge, che la rende responsabile, in caso di inadempimento del conduttore agli obblighi derivanti dal TUA. Tale responsabilità sussiste indipendentemente dall’accertamento di chi abbia materialmente realizzato l’allaccio abusivo, come pure dalla presenza di uno o più contratti di locazione-conduzione dell’immobile rifornito, in forza degli obblighi di custodia e vigilanza del titolare dell’utenza nei confronti del conduttore, circa il regolare utilizzo dell’utenza elettrica a lei intestata ai fini del pagamento dell’energia e dell ‘ imposta.
Da quanto precede si desume in diritto il principio secondo il quale:
«In caso alterazione del funzionamento del contatore per la fornitura dell’energia elettrica (nella specie, mediante allacciamento abusivo di un cavo a monte del contatore), è sanzionabile, ai sensi dell’art. 59, comma 3, d.lgs. n. 504/1995 (testo unico accise), la condotta del titolare dell’utenza rifornita nel caso di inosservanza degli obblighi di custodia e vigilanza circa il regolare utilizzo da parte di terzi dell’utenza di cui egli è intestatario».
La fondatezza della prima censura determina l’ assorbimento delle ulteriori due doglianze con cui la ricorrente fa valere, sempre ai fini dell’ articolo 360, primo comma, numero 4 , cod. proc. civ. ultriori cause di nullità della sentenza, sia per violazione de ll’ art. 112 sia dell’art. 132 del codice di rito e omessa motivazione.
In accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.
La Corte: accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.5.2025