Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2772 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2772 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5845/2017 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente- contro
NOME&G NOME E RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. POTENZA n. 334/2016 depositata il 03/10/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE opera in agro potentino, in settore diverso dalla costruzione di immobili. All’esito di indagine documentale sull’anno di imposta 2008, veniva ripresa a tassazione per deduzione di costi non inerenti,
specificamente si trattava della cessione di un immobile ad altra RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, con applicazione di iva al 10%, come fosse RAGIONE_SOCIALE costruttrice, invece dell’ordinaria aliquota del 20% in allora vigente. Deve specificarsi, per quanto interessa il prosieguo della trattazione, che l’immobile in oggetto era già stato acquistato dalla medesima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
I gradi di merito erano favorevoli alla parte contribuente, nella regolarità del contraddittorio fra RAGIONE_SOCIALE di persone e soci -pur trattandosi di questioni attinenti all’Iva, ma pur sempre rilevanti in quanto abbattimento dell’imponibile- principalmente sull’assunto trattarsi di retrocessione di immobile, quindi, alle medesime condizioni per cui era stato acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE, che aveva correttamente applicato l’aliquota del 10% in quanto RAGIONE_SOCIALE di costruzione.
Ricorre il Patrono erariale affidandosi ad un unico motivo, mentre resta intimata la parte contribuente.
CONSIDERATO
Viene proposto un unico motivo di ricorso.
Con l’unico motivo di ricorso si propone censura ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 10 DPR numero 633 del 1972.
Nella sostanza il Patrono erariale ritiene irrilevante la circostanza di che trattarsi di restituzione di immobile per mancanza di conformità urbanistica, secondo un’esegesi contrattuale operata dal giudice di merito, poiché il presupposto impositivo resta una cessione di immobili, alla quale deve essere applicata la corretta aliquota Iva.
Il motivo è fondato e va accolto.
Erra il collegio di merito dove ritiene che una possibile od anche probabile risoluzione in danno per aliud pro alio posso giustificare una restituzione alle stesse condizioni dell’acquisto. Tale evenienza
potrebbe essere posta in scrutinio, solo ove veramente ci fosse stata la risoluzione in danno, con la retrocessione del bene, non nel caso ipotetico qui paventato.
Devesi invece ritenere avvenuta una cessione di immobile -in disparte i motivi che hanno spinto alla conclusione del contratto- da una RAGIONE_SOCIALE non costruttrice, che quindi doveva applicare l’aliquota al 20%, non rientrando in alcuna delle ipotesi per cui è ammessa l’aliquota agevolata al 10%.
L’esegesi documentale, tuttavia, consente anche di concepire la restituzione del primo immobile inidoneo per l’acquirente – quale condizione per ottenere un immobile adeguato, quindi per giungere al corretto adempimento del contratto originario. In questo senso depone l’assenza di un prezzo diverso, deducendosi che la RAGIONE_SOCIALE acquirente abbia assolto l’Iva agevolata già in occasione del primo immobile. In altri termini, il contratto sarebbe sempre e solo uno, contenente unica vendita, per la quale è stata assolta Iva agevolata (da costruttore), con sostituzione -in corso di adempimento- di immobile non idoneo con altro pienamente soddisfacente le bisogna dell’acquirente. Tale accertamento è mancato, donde il motivo è fondato, la sentenza dev’essere cas sata con rinvio al giudice di merito perché ricostruisca gli elementi in fatto, funzionali all’univoca rappresentazione della fattispecie.
Il ricorso è quindi fondato e merita accoglimento. La sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché proceda agli accertamenti indicati in motivazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Basilicata, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 26/11/2024.