Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5024 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5024  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
Irap-legge reg. Toscana n. 64 del 2006-promotore finanziario- aliquota
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26178/2019 R.G. proposto da: NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE,  rappresentata  e  difesa  dal l’Avvocatura generale dello Stato,
-controricorrente – avverso  la  sentenza  della  COMM.TRIB.REG.  TOSCANA,  n.  240/2019 depositata il 18/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME, esercente la professione di promotore finanziario, avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2008, accertava una maggiore Irap rispetto a quella dichiarata, determinata applicando un’aliquota più alta, oltre agli interessi e alle sanzioni. Riteneva, infatti, che l’aliquota corretta, in ragione dell’attività svolta, non fosse quella del 4,25 per cento, bensì quella del 4,40 per cento prevista per «attività ausiliarie dell’intermediazion e finanziaria e RAGIONE_SOCIALE assicurazioni» di cui al codice Ateco 67, alla quale doveva ricondursi anche l’attività del promotore finanziario; che a detta aliquota, poi, bisognasse, altresì, aggiungere la maggiorazione dello 0,85 per cento prevista dall’art. 5 L egge reg. Toscana 22 dicembre 2006, n. 64 allegato A.
 Avverso  l’atto  impositivo  ricorreva  il  contribuente  sostenendo che l’aliquota fosse stata correttamente individuata nella misura del 4,25 per cento in quanto la maggiorazione dell0 0,85 per cento prevista dalla  Regione  Toscana  si  riferiva  solo  alle  attività  per  le  quali  era prevista l’aliquota base del 4,40 per cento, tra le quali non poteva farsi rientrare quella di promotore finanziario soggetta, invece, all’aliquota del 4,25 per cento.
 La  RAGIONE_SOCIALE  accoglieva  integralmente  il  ricorso  con  sentenza riformata in appello.
La  RAGIONE_SOCIALE  affermava  che  il  promotore  finanziario  rientrava  nella categoria degli «intermediari diversi dalle banche» di cui all’art. 6 d.lgs. n.  446  del  1997  sia  nelle  «attività  ausiliarie  dell’intermediazione finanziaria e RAGIONE_SOCIALE assicurazioni» di cui all’ allegato A) della legge reg. Toscana n. 64 del 2006; che, pertanto, l’aliquota applicabile era quella del 4,40 per cento, incrementata dello 0,85 per cento.
 Avverso  detta  sentenza  ricorre  il  contribuente,  che  ha  pure depositato  memoria,  e  l’RAGIONE_SOCIALE  si  difende  a  mezzo controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360,  primo  comma,  n.  3,  cod.  proc.  civ.,  la  violazione  e  falsa applicazione de ll’ artt. 5 legge reg. Toscana 22 dicembre 2006 n. 64, e dell’all. A.
Censura  la sentenza  nella parte in cui ha ritenuto che la maggiorazione  dello  0,85  per  cento  è  applicabile  a  tutte  le  attività comprese nel codice 67 Ateco 2002 (relativo  all’attività  ausiliaria  di intermediazione  finanziaria)  genericamente  richiamata  dalla  legge regionale, e non solo per le attività gravate dall’aliquota Irap del 4,4 0 per cento.
Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 legge reg. Toscana n. 43 del 2002 e degli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 446 15 dicembre 1997, n. 446, per aver illegittimamente ritenuto che al promotore finanziario si applichi l’aliquota maggiorata al 4,40 per cento anziché quella ordinaria del 4,25 per cento.
 Con  il  terzo  motivo  denuncia,  in  relazione  all’art.  360,  primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 10 legge 27 luglio 2000, n. 212.
Cesura la sentenza impugnata per non aver escluso le sanzioni, nonostante l’obiettiva incertezza sulla portata e sull’applicazione della norma tributaria.
 I  primi  due  motivi,  da  trattarsi  congiuntamente  in  quanto connessi, sono fondati, restando assorbito il terzo.
4.1. Deve rilevarsi di ufficio che la questione oggetto di giudizio è coperta dal giudicato formatosi a seguito dell’ordinanza di questa Corte
n.  23619  del  2022 -per  altro  richiamata  in  memoria -resa  tra  le medesime parti con riferimento all’Irap dovuta per l’anno 2011.
4.2. Nel precedente citato -conforme ad orientamento consolidato di questa Corte (cfr. Cass. 29/03/2022, n. 10053, Cass. 20/10/2022, nn.31068 e 31073) – si è già accertato che al contribuente deve applicarsi l’aliquota del 4,25 per cento. Si è affermato, in particolare, quanto segue: «l’art. 2 significativamente rubricato ‘Aumento dell’aliquota sull’imposta regionale sulle attività produttive per banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione’, senza alcuna menzione dunque dei promotori finanziari – della legge della Regione Toscana n. 43 del 20 dicembre 2002 stabilisce che ‘ a decorrere dal 10 gennaio 2003, per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, RAGIONE_SOCIALE aliquote e RAGIONE_SOCIALE detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche, l’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 4,40 per cento ‘ . Parimenti, gli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997 non menzionano i promotori finanziari. La Regione Toscana, quindi, con la legge regionale n. 43 del 2002, esercitando la facoltà di maggiorazione dell’aliquota Irap prevista dall’art. 16, co. 3, d.lgs . n. 446/1997, ha innalzato la detta aliquota dal 4,25% al 4,40% solo per determinate categorie di soggetti passivi. Riferendosi i detti artt. 6 e 7 alle banche, agli altri enti e società finanziari ed alle imprese di assicurazione, ai soggetti esercenti attività di promotore finanziario si applicava l’aliquota ordinaria Irap del 4,25% (anziché quella maggiorata del 4,40%), come da previsione gener ale contenuta nell’art. 16, co. 1, del d.lgs. n. 446/1997. Pertanto, la Regione Toscana, allorquando con legge n. 64/2006 ha previsto, all’art. 5, che, a decorrere dall’1.1.2007,
le aliquote Irap fossero soggette alle variazioni di incremento previste nell’allegato A, non poteva non tener presente le differenti aliquote in quel momento applicate a seconda della categoria di attività presa in considerazione. Da ciò consegue che, in assenza di una espressa previsione nel senso di un aumento generalizzato RAGIONE_SOCIALE dette aliquote, il richiamo, operato nella nota (1) a corredo dell’allegato A, all’aliquota del 4,40% vigente fino al 31.12.2006 non poteva riferirsi ai promotori finanziari i q uali, come detto, erano allora sottoposti all’al iquota Irap ordinaria del 4,25%».
4.3. A tal proposito deve rilevarsi che le sentenze con le quali si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fanno stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente (Cass. Sez. U 16/06/2006, Cass. 07/12/2021, n. 38950). In particolare, le Sezioni Unite hanno rilevato che, se è vero che l’autonomia dei periodi d’imposta comporta l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori del periodo considerato, è altrettanto vero che una siffatta indifferenza trova ragionevole giustificazione solo in relazione a quei fatti che non abbiano caratteristica di durata e che comunque siano variabili da periodo a periodo; diversamente accade per gli elementi costitutivi della fattispecie a carattere (tendenzialmente) permanente, in quanto entrano a comporre la fattispecie medesima per una pluralità di periodi di imposta. Tra questi ultimi, le Sezioni Unite hanno espressamente individuato le qualificazioni giuridiche (che individuano vere e proprie situazioni di fatto) assunte dal legislatore quali elementi preliminari per
l’applicazione di una specifica disciplina tributaria e per la determinazione in concreto dell’obbligazione per una pluralità di periodi d’imposta (a valere, cioè, fino a quando quella qualificazione non sia venuta meno fattualmente o normativamente). Le qualificazioni giuridiche, infatti, per la loro strutturale propedeuticità o strumentalità al riconoscimento di un determinato diritto, sono naturalmente correlati ad un interesse protetto che ha il carattere della durevolezza. Tali elementi possono essere oggetto di accertamento e l’eventuale giudicato formatosi in un giudizio relativo ad un periodo di imposta può (e deve) avere efficacia preclusiva nel giudizio relativo al medesimo tributo per altro periodo d’imposta. Altrimenti si verrebbe a porre in discussione lo stesso principio di effettività della tutela, alla cui asseverazione risponde la c.d. efficacia regolamentare del giudicato (e del giudicato tributario, in particolare) e, quindi, all’efficacia regolamentare del giudicato che su di essi si sia formato (Cass. Sez. U. n. 13916 del 206 cit).
4.4. Tale è la condizione verificatasi nella fattispecie in esame in cui, – incontestato che il contribuente ha esercitato la medesima attività di promotore finanziario per tutti gli anni in rilievo – si è già accertato, con efficacia di giudicato, a quale aliquota Irap il medesimo dovesse essere  soggetto  in  ragione  della  qualificazione  giuridica  dell’attività; dunque, vi è identità RAGIONE_SOCIALE questioni e dei presupposti di fatto alla base RAGIONE_SOCIALE riprese, anche se relative a diverse annualità.
Ne consegue, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art.  384 cod. proc. civ. accogliendo l’originario ricorso del contribuente.
6 Le spese RAGIONE_SOCIALE fasi di merito restano compensate in ragione del fatto sopravvenuto rappresentato dal giudicato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie, il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente.
Condanna  l’RAGIONE_SOCIALE  al  pagamento  in  favore  del ricorrente  RAGIONE_SOCIALE  spese  del  giudizio  di  legittimità,  che  liquida  in  euro 200,00  per  esborsi,  euro  1.700,00  per  compensi,  oltre  al  rimborso forfetario  per  spese  generali  nella  misura  del  15  per  cento,  i.v.a.  e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.