Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21104 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21104 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20165/2021 R.G. proposto da
COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa da NOME (CODICE_FISCALE;
: ll’avvocato
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO);
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione di SALERNO, n. 283/2021 depositata il 14/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate ha notificato l’avviso di liquidazione n. 2015 002 OR 04643/001 (2015), relativo ad imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute per la registrazione della ordinanza n. 2595/2016 emessa dal Tribunale di Avellino, costitutiva del diritto di superficie su area a destinazione agricola ex art 2932 cc. sulla base di contratto preliminare non eseguito.
Parte ricorrente ha impugnato l’avviso innanzi alla competente CTP, deducendo: (i) la nullità dell’atto per non tassabilità dell’ordinanza, stante la non definitività dello stesso provvedimento ancora sub iudice dinanzi alla Corte di Appello di Napoli e (ii) l’errato calcolo della base imponibile, essendo l’impianto eolico realizzabile per la potenza non superiore a 0,85 MW ai sensi dell’autorizzazione unica provinciale rilasciata per la realizzazione di un impianto eolico sui terreni de quibus , dovendosi calcolare la base imponibile sulla scorta della potenza installata sul sito.
La CTP di Avellino con sentenza n. 419/19 del 12/04/2019 ha rigettato il ricorso compensando le spese.
Parte contribuente ha proposto appello, eccependo, come ricostruito dal medesimo ricorrente (pag. 6 e 7 del ricorso): ‘1. la erronea tassazione dell’atto giudiziario soggetto a registrazione’ in quanto il medesimo atto non era allo stato definitivo ed anzi sottoposto a condizione sospe nsiva non ancora avveratasi; la ‘2. arbitraria determinazione della base imponibile, il difetto di istruttoria e i vizi i nullità dell’avviso n. 2015/002/OR/000004643/0/001’, nonché la ‘3. erronea determinazione dell’aliquota applicabile’ per una doppia ragione: la qualifica soggettiva di imprenditore agricolo di Petruzzo e la qualifica giuridica del contenuto dell’atto tassato che aveva ad oggetto la costituzione di un diritto di superficie e non il mero trasferimento di un diritto reale, come nel caso di una compravendita di terreni agricoli.
La CTR Campania -Sez. staccata di Salerno ha rigettato l’appello con sentenza n. 283/2020 depositata in segreteria il 14.01.2021, confermando la decisione di prime cure.
Avverso la suddetta sentenza di gravame la parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 2 motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate
Successivamente parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 20 d.P.R. n. 131/86 e dell’art. 1 comma 1 e art. 8 Tariffa prima parte d.P.R. n. 131/86, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.
1.1. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale avrebbe erroneamente applicato l’aliquota del 15%, mentre l’aliquota corretta da applicare sarebbe stata del 9%, in quanto da riferire agli atti che costituiscono diritti reali di godimento su immobili, e considerato che l’atto in questione riguarda la costituzione di un diritto di superficie su un terreno agricolo per un parco eolico, e non un mero trasferimento di un diritto reale.
1.2. Va premesso che nel corpo del ricorso (fol. 4 s.) si fa riferimento ad una memoria ove si era dedotta la questione relativa all’aliquota applicabile (del 9%) e si fa altresì riferimento ai proposti motivi di appello (fol. 6 s.) che recano la riproposizione della questione sull’aliquota applicabile . Deve quindi ritenersi che non si tratti di questioni nuove, atteso anche che l’esame dell a citata memoria, e dell’appello, dà conto della proposizione delle questioni .
1 .3. In proposito, questa Corte ha rilevato che il divieto posto dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, riguarda le sole eccezioni in senso stretto, e non anche le eccezioni improprie o le mere difese, che sono sempre deducibili; per eccezioni in senso stretto devono
intendersi quelle attraverso le quali il contribuente fa valere, con i motivi di ricorso, un fatto giuridico avente efficacia modificativa, impeditiva od estintiva della pretesa fiscale, non potendo al contrario essere considerate tali – e non comportando pertanto il divieto di sollevare eccezioni nuove in appello, posto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57 – la deduzione, in grado di appello, di cosiddette eccezioni improprie, o mere difese, in quanto dirette a sollecitare il rilievo d’ufficio da parte del giudice della inesistenza dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, ovvero, specularmente, in quanto volte alla mera contestazione delle censure mosse dal contribuente all’atto impugnato – con il ricorso introduttivo – ed alle quali rimane quindi circoscritta la indagine rimessa al giudice (Cass., 31 maggio 2016, n. 11223; Cass., 5 dicembre 2014, n. 25756).
1.4. Nella fattispecie, la questione relativa all’aliquota applicabile, secondo la tariffa allegata al TUR, art. 1, parte prima, costituiva mera difesa. Il presupposto della questione era acquisito al giudizio già con l’avviso di liquidazione che aveva riguardo alla costituzione del diritto superficie e, comunque, il giudice del gravame si è pronunciato ed ha rilevato che <>, sicché non si può ritenere che si tratti di questione nuova.
1.5. Ciò chiarito, quanto al merito della doglianza va rilevato che l’atto tassato era l’ordinanza n. 00000464312015 del 02/06/2016.
Il d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa parte prima, così dispone, quanto alle aliquote:
‘ 1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi 9 per cento (art. 1) ‘ ;
‘ 1. Atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:
recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti; le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti (art. 8) ‘.
1.6. La giurisprudenza di questa Corte ha sul punto precisato che in tema di imposta di registro, il termine “trasferimento”, contenuto nell’art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento (Cass., 4 novembre 2003, n. 16495 cui adde Cass., 11 febbraio 2021, n. 3461; Cass., 5 settembre 2019, n. 22198).
1.7. Ne consegue che, applicando il principio alla fattispecie, la stessa doveva essere tassata nella misura del 9%, trattandosi certamente di atti rientranti nell’ipotesi.
1.8. Il motivo va quindi accolto.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta il vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in violazione dell’art. 34 D.Lgs 546/1992 in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. La CTR non avrebbe fornito un’adeguata motivazione con riferimento alle argomentazioni ed alle eccezioni sollevate dalla ricorrente riguardo alla natura dell’atto e alla sua qualifica di imprenditrice agricola.
2.1. Il motivo deve ritenersi assorbito alla luce dell’esito del primo motivo di ricorso.
Il ricorso merita dunque accoglimento.
Pertanto, la sentenza impugnata va cassata e la causa, non necessitando di ulteriori accertamenti in fatto, può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso della società contribuente e conseguente applicazione della aliquota del 9%.
In una valutazione complessiva del giudizio, si ritiene sussistere giustificati motivi per compensare le spese dei gradi di merito.
Le spese di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso della parte contribuente , nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese dei gradi di merito.
Condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025.