Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33107 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33107 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del controricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, al INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 58, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE‘Abruzzo il 14.7.2020, e pubblicata il 5.2.2021; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Oggetto: Irpeg 1992-1993 RAGIONE_SOCIALE -Partecipazione di controllo in RAGIONE_SOCIALE -Affermata attività no-profit – Richiesta applicazione di aliquota agevolata – Avviso di accertamento.
la Corte osserva:
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spiegava che nel 1992, in esecuzione RAGIONE_SOCIALE legge delega n. 218 del 1990 e del D.lgs. n. 356 del 1990, la RAGIONE_SOCIALE aveva conferito la propria azienda RAGIONE_SOCIALE alla società per azioni di nuova costituzione denominata RAGIONE_SOCIALE. A seguito del conferimento, l’ente conferente aveva ottenuto la maggioranza RAGIONE_SOCIALE azioni RAGIONE_SOCIALE società conferitaria, ed era stata mutata la sua denominazione in RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Nella dichiarazione dei redditi per l’esercizio 1.10.199230.09.1993 la RAGIONE_SOCIALE aveva applicato, ai fini Irpeg (ric., p. 1), l’aliquota ridotta del 18 % di cui all’art. 6 del Dpr. n. 601/1973, sostenendo di avere svolto attività no-profit .
1.1. L’RAGIONE_SOCIALE finanziaria non condivideva la tesi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e le notificava l’avviso di accertamento n. 32 del 1997, reclamando quanto dovuto in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘aliquota piena del 36% (£. 900.000.000), oltre sanzioni (£. 1.800.000.000).
La RAGIONE_SOCIALE impugnava l’atto impositivo, innanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALEle di L’RAGIONE_SOCIALE, evidenziando che il controllo societario avrebbe potuto far presumere la sussistenza di un potere di indirizzo e coordinamento RAGIONE_SOCIALE controllante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2497 sexies c.c. Tuttavia, in ossequio ai vincoli legali e statutari vigenti, la RAGIONE_SOCIALE si era limitata ad amministrare la sua partecipazione quale ‘mera attività di godimento … l’ente non esercitava alcuna attività di coordinamento e indirizzo sulla banca partecipata’ (sent. CTR, p. II s.). La CTP riteneva che l’attività principale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE consistesse comunque nella gestione RAGIONE_SOCIALE propria partecipazione di controllo RAGIONE_SOCIALE Banca, e rigettava il
ricorso sul punto. Annullava, invece, l’atto impositivo in relazione alle sanzioni.
La RAGIONE_SOCIALE spiegava appello avverso la decisione conseguita dai giudici di primo grado, nella parte in cui era rimasta soccombente, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE‘Abruzzo. La CTR accoglieva l’impugnazione proposta dall’ente, ritenendo che le RAGIONE_SOCIALE non abbiano finalità lucrativa, ‘la gestione del conferimento costituisce il mezzo per raggiungere lo scopo, ovvero le attività di ricerca scientifica, istruzione, arte e sanità’ (sent. CTR, p. IV s.). In conseguenza l’avviso di accertamento rimaneva completamente annullato.
Avverso la decisione assunta dalla CTR proponeva ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. La Corte di legittimità cassava con rinvio la impugnata decisione del giudice del gravame, richiedendo alla CTR, tra l’altro, di accertare se la RAGIONE_SOCIALE avesse fornito la prova RAGIONE_SOCIALE effettiva attività esercitata per i fini di interesse pubblico e di utilità sociale, valutando peraltro se tale attività fosse risultata prevalente, o esclusiva, rispetto a quella di gestione RAGIONE_SOCIALE partecipazione maggioritaria RAGIONE_SOCIALE Banca.
La contribuente riassumeva il giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE‘Abruzzo, riproponendo le proprie tesi. La CTR disponeva tra l’altro acquisirsi dalla Banca d’Italia informazioni circa l’autonomia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rispetto alla Banca partecipata. Alfine accoglieva il ricorso, e riconosceva alla RAGIONE_SOCIALE il diritto all’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘aliquota agevolata d’imposizione.
Avverso questa seconda decisione adottata dalla CTR proponeva ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, contestando innanzitutto la violazione del principio di diritto indicato dalla Suprema Corte. Sosteneva l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria che la RAGIONE_SOCIALE non avesse assicurato prova di non aver esercitato il potere di indirizzo e coordinamento RAGIONE_SOCIALE società
RAGIONE_SOCIALE controllata, e neanche di aver svolto, in misura almeno prevalente, attività di utilità sociale. La RAGIONE_SOCIALEzione accoglieva il ricorso, osservando che la motivazione adottata dalla CTR impugnata risultava del tutto generica, e comunque il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello non aveva provveduto ad accertare in concreto l’attività svolta dalla RAGIONE_SOCIALE, fermo restando che la prova di aver svolto prevalente attività di utilità sociale grava sul soggetto che invoca il regime fiscale agevolativo.
La RAGIONE_SOCIALE riassumeva il giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE‘Abruzzo, riproponendo le proprie tesi, e l’Ente impositore spiegava appello incidentale, insistendo sull’applicabilità RAGIONE_SOCIALE sanzioni. La CTR riteneva che, ai fini del decidere, ben potesse prescindersi dalle informazioni pervenute dalla Banca d’Italia, essendo sufficiente la documentazione prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE, in particolare il suo bilancio, il protocollo di autonomia e lo statuto RAGIONE_SOCIALE‘Ente. Alfine accoglieva il ricorso RAGIONE_SOCIALE contribuente, e riconosceva alla RAGIONE_SOCIALE il diritto di conseguire l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘aliquota agevolata d’imposizione.
Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la nuova pronuncia del giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello, l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria, affidandosi a tre mezzi di impugnazione. Resiste mediante controricorso la RAGIONE_SOCIALE.
8.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni il Pubblico Ministero, nella persona RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO, e ha domandato accogliersi il primo motivo di ricorso, assorbito il terzo e dichiarato inammissibile il secondo, sollecitando ad applicare i principi espressi nella recente pronuncia di questa Corte n. 27300 del 2023.
8.2. Ha quindi depositato memoria la controricorrente, che ha ribadito i propri argomenti, anche replicando alle valutazioni espresse dal P.M.
Motivi RAGIONE_SOCIALE decisione
Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE contesta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ., degli artt. 2697 e 2497 sexies cod. civ., e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del Dpr n. 601 del 1973, perché nel disporre il rinvio la Suprema Corte aveva richiesto di accertare ‘se la RAGIONE_SOCIALE avesse fornito la prova RAGIONE_SOCIALE effettiva attività esercitata per i fini di interesse pubblico e di utilità sociale, soprattutto valutando se tale attività fosse stata ‘prevalente’ o ‘esclusiva’ rispetto a quella di gestione RAGIONE_SOCIALE partecipazione maggioritaria RAGIONE_SOCIALE società’ (ric., p. 4), compito da cui il giudice del rinvio si è sottratto.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore censura la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello ritenuto assorbito nell’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento, che ha erroneamente disposto, la pretesa tributaria relativa alle sanzioni, che è invece fondata e deve essere accolta.
Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., dichiaratamente in subordine rispetto al primo strumento d’impugnazione, l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria critica la decisione assunta dalla CTR, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, comma sesto, RAGIONE_SOCIALE Costituzione, RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. cod. proc. civ., e RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello adottato una motivazione puramente apparente, perché il giudice del gravame ‘non ha fatto altro che un atto di fede sulla affermazione degli amministratori che lire 665 milioni fossero state ‘tutte destinate alle finalità istituzionali’ senza effettuare alcuna analisi in concreto
su quali fossero stati gli impieghi in concreto, verso chi, e per quali motivi, prestazioni, servizi, etc.
Si tratta all’evidenza di rinvio motivazionale del tutto generico e non autosufficiente che si risolve in una non motivazione sostanziale che inficia la sentenza di nullità … è ben comprensibile come la c.t.r. altro non avrebbe potuto fare in assenza di altra documentazione che non fosse il bilancio e la Relazione degli amministratori’ (ric., p. 13).
In sostanza con il suo primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria critica la impugnata decisione adottata dalla CTR per non avere il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello provveduto ad esprimere il giudizio che le era stato demandato in sede di rinvio, violando il principio fondante di tale moRAGIONE_SOCIALE di giudizio. Inoltre, mediante il terzo strumento di impugnazione, l’Ente impositore censura, in via subordinata, ancora la nullità RAGIONE_SOCIALE decisione adottata dalla CTR, per aver proposto una motivazione meramente apparente in ordine alle valutazioni che avrebbe dovuto esprimere in relazione all’oggetto del contendere. I motivi di ricorso presentano elementi di connessione, e possono essere trattati congiuntamente, per esigenze di sintesi e chiarezza espositiva.
Nel disporre il giudizio di rinvio con la pronuncia Cass. sez. V, 31.10.2018, n. 27823, questa Corte regolatrice aveva innanzitutto escluso l’utilizzabilità RAGIONE_SOCIALE relazione richiesta dalla CTR alla Banca d’Italia.
Quindi aveva ricordato che questa Corte regolatrice, nel disporre una prima volta il giudizio di rinvio aveva già affermato che ‘la gestione di partecipazioni di controllo sull’impresa RAGIONE_SOCIALE … è idonea a far ritenere tali soggetti come imprese ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione del diritto comunitario RAGIONE_SOCIALE concorrenza, salva la dimostrazione, il cui onere incombe al soggetto che invoca l’agevolazione , che tale attività, considerati i fini statutari … e anche il complesso RAGIONE_SOCIALE attività effettivamente espletate nel
periodo di imposta, abbia un ruolo non prevalente o strumentale rispetto alla provvista di risorse destinate all’esercizio di attività sociali, di beneficenza o culturali …”. La RAGIONE_SOCIALEzione aveva aggiunto che “il giudice del rinvio dovrà verificare la documentazione acquisita alla luce del principio di diritto innanzi analiticamente richiamato (sia sull’onere probatorio, sia sul contenuto di questo) e dovrà compiutamente motivare, senza salti logici, in ordine a tutti i profili in precedenza sottolineati. La Commissione regionale, invece, oltre ad avere acquisito irritualmente le informazioni presso la Banca d’Italia, si è limitata ad evidenziare ed a valorizzare ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione soprattutto il ‘protocollo di autonomia’ stipulato tra le parti, senza accertare l’attività in concreto svolta dalla RAGIONE_SOCIALE, in rapporto a quella relativa alla gestione del pacchetto azionario di maggioranza RAGIONE_SOCIALE Banca’.
Inoltre, nel disporre il rinvio la RAGIONE_SOCIALEzione aveva specificato ‘che l’onere RAGIONE_SOCIALE prova RAGIONE_SOCIALE dimostrazione RAGIONE_SOCIALE attività RAGIONE_SOCIALE non prevalente o, comunque, strumentale all’esercizio di attività sociali, era a carico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE … la Commissione ha completamente disapplicato il principio di diritto che proveniva dal giudice di legittimità … Invero, la motivazione RAGIONE_SOCIALE Commissione regionale, oltre ad utilizzare le informazioni RAGIONE_SOCIALE Banca d’Italia, illegittimamente acquisite, è del tutto generica, fondandosi su documenti solo formali, quali lo statuto ed il protocollo di autonomia, senza compiere accertamenti in ordine alla concreta attività svolta dalla RAGIONE_SOCIALE. Il bilancio relativo all’anno 1992/1993 non è stato neppure descritto nei suoi termini essenziali, con l’indicazione RAGIONE_SOCIALE poste più rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE indagine affidate al giudice in sede di rinvio’, Cass. sez. V, 31.10.2018, n. 27823.
Tanto premesso, non può non riscontrarsi che la nuova decisione adottata dalla CTR rivela gli stessi vizi che erano stati
evidenziati da questa Corte regolatrice nel cassare la precedente pronuncia del giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello.
Merita in proposito di essere ricordato che, come chiarito anche in pronunce relative a giudizi svoltisi tra le stesse parti, questo Giudice di legittimità ha già espresso nella materia controversa alcuni principi condivisibili e pertanto meritevoli di essere confermati anche in questa sede, evidenziando che ‘sono stati più volte affermati e vanno ribaditi i seguenti principi (da ultimo Cass. Civ., 11 maggio 2017, n. 11648; in precedenza Cass. Civ., Sez.Un., 22 gennaio 2009, n. 1576):
gli enti di gestione RAGIONE_SOCIALE partecipazioni RAGIONE_SOCIALE (cc.dd. RAGIONE_SOCIALE), quali risultanti dal conferimento RAGIONE_SOCIALE aziende di RAGIONE_SOCIALE in apposite società per azioni e gravati dall’obbligo di detenzione e conservazione RAGIONE_SOCIALE maggioranza del relativo capitale ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge n. 218 del 1990 ed in base al d.lgs. n. 356 del 1990, art. 12 a causa del particolare vincolo genetico che le univa alle aziende scorporate, non possono essere assimilati né alle persone giuridiche di cui alla legge n. 1745 del 1962, art. 10 bis, ai fini RAGIONE_SOCIALE esenzione dal versamento RAGIONE_SOCIALE ritenuta d’acconto sugli utili, né agli enti ed istituti di interesse generale elencati nel d.p.r. n. 601 del 1973, articolo 6, il quale 4 riconosce l’agevolazione RAGIONE_SOCIALE riduzione alla metà RAGIONE_SOCIALE‘aliquota IRPEG in ragione del profilo soggettivo dei beneficiari e non in relazione all’attività da essi oggettivamente svolta;
b) la predetta disciplina agevolativa non trova applicazione agli enti considerati né in via analogica, trattandosi di disposizioni eccezionali, né in via estensiva, poiché la sua ratio va ricercata nella esclusività e tipicità del fine sociale previsto per ciascun ente, individuato in maniera tassativa quale già esistente al momento RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE predette norme;
la successiva disciplina di riforma del sistema creditizio, nell’attribuire a tali enti, ai sensi del d.lgs. n. 153 del 1999, art. 12
ed ove si siano adeguati alle nuove prescrizioni, la qualifica di RAGIONE_SOCIALE con personalità giuridica di diritto privato, così estendendo ad essi il regime tributario proprio degli enti non commerciali, d.p.r. n. 917 del 1986, ex art 87, comma 1, lett. c), non ha assunto valenza interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, avendo essa previsto adempimenti collegati all’attuazione RAGIONE_SOCIALE riforma stessa, senza influenza sui periodi precedenti;
ne deriva l’esistenza di una presunzione di esercizio di impresa RAGIONE_SOCIALE in capo ai soggetti che, in relazione all’entità RAGIONE_SOCIALE partecipazione al capitale sociale, sono in grado di influire sull’attività RAGIONE_SOCIALE‘ente creditizio e, di conseguenza, la possibile fruizione dei predetti benefici, per gli enti considerati, è subordinata alla dimostrazione, di cui sono onerati secondo il comune regime RAGIONE_SOCIALE prova ex art. 2697 c.c., di avere in concreto svolto un’attività, per l’anno d’imposta rilevante, del tutto differente da quella prevista dal legislatore, dunque un’attività di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale , anziché quella di controllo e governo RAGIONE_SOCIALE partecipazioni RAGIONE_SOCIALE, e sempre che il relativo tema sia stato introdotto nel giudizio secondo le regole proprie del processo tributario, ovverosia mediante la proposizione di specifiche questioni, nel ricorso introduttivo, non incombendo all’RAGIONE_SOCIALE finanziaria l’onere di sollevare in proposito precise contestazioni (cfr. Cass. nn. 25738 e 26883 del 2009, 3415 e 12243 del 2010, 16842 del 2013, 17669 del 2014, 9696/2015)’, Cass. sez. V, 20.6.2018, n. 16229 (di cui risulta ‘gemella’ Cass. sez. V, 14.11.2018, n. 29315, anch’essa resa tra le stesse parti, in relazione all’esercizio 1995 -1996).
6.1. Nella decisione richiamata la Corte di legittimità aggiungeva che ‘La RAGIONE_SOCIALEzione, a Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Un., 22 gennaio 2009, n. 1576) ha precisato che le RAGIONE_SOCIALE devono, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c., fornire la prova positiva
RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta in concreto , prova che può essere fornita mediante la produzione di estratti dei libri contabili o idonee certificazioni del collegio dei revisori o del collegio sindacale RAGIONE_SOCIALE società partecipate . Pertanto, tale verifica postula una indagine sull’esercizio in concreto RAGIONE_SOCIALE‘attività di impresa, non limitata ai modi di gestione RAGIONE_SOCIALE partecipazione di origine, ma estesa all’attività complessivamente esercitata dalla fondazione nell’anno di imposta’ (evidenze in parte aggiunte).
Quindi, questa Corte regolatrice non aveva mancato di ricordare che ‘proprio in un precedente di legittimità tra le stesse parti, si è affermato che è necessario che la RAGIONE_SOCIALE alleghi e fornisca la prova RAGIONE_SOCIALE complessiva attività effettivamente svolta , e non soltanto di quella di gestione RAGIONE_SOCIALE partecipazione di origine, esercitata nell’anno di imposta (Cass. Civ., 20 giugno 2007, n. 14358, con riferimento ad un avviso di accertamento relativo agli anni 1993 e 1994), ed aveva specificato che il giudice del rinvio avrebbe dovuto ‘accertare se la RAGIONE_SOCIALE avesse fornito la prova RAGIONE_SOCIALE effettiva attività esercitata per i fini di interesse pubblico e di utilità sociale, soprattutto valutando se tale attività fosse stata ‘prevalente’ o ‘esclusiva’ rispetto a quella di gestione RAGIONE_SOCIALE partecipazione maggioritaria RAGIONE_SOCIALE società ‘, non mancando di evidenziare che ‘era proprio onere RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dimostrare che l’attività svolta in prevalenza era quella indirizzata a fini di interesse pubblico o di utilità sociale, rispetto a quella svolta quale socio azionario di maggioranza RAGIONE_SOCIALE banca, con la ricezione dei dividendi’, Cass. sez. V, 14.11.2018, n. 29315.
A fronte RAGIONE_SOCIALE chiare indicazioni fornite dalla Corte di legittimità con la pronuncia Cass. sez. V, 31.10.2018, n. 27823, che domandava di verificare se la RAGIONE_SOCIALE, che deteneva una partecipazione di controllo nell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e partecipava alla vita sociale, avesse assicurato prova di avere svolto esclusiva o prevalente attività di utilità sociale, la CTR ha rilevato dal (solo)
bilancio RAGIONE_SOCIALE‘ente (non RAGIONE_SOCIALE partecipata) che le sue risorse sono state ‘tutte destinate alle finalità istituzionali, per lire 665.000.000 nell’esercizio in esame’ (sent. CTR, p. XVI), al netto di fondi per ulteriori attività benefiche, fondi di riserva, nonché avanzi di esercizio da destinare al successivo.
Non propone il giudice del rinvio, però, alcuna analisi del bilancio di esercizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non chiarisce il giudice del rinvio a chi siano stati destinati i fondi, con quali specifiche finalità. Non esamina affatto il bilancio RAGIONE_SOCIALE partecipata, di cui sembra neppure disporre.
Non solo, non chiarisce affatto, la CTR, quale sia stata in concreto l’attività svolta dalla RAGIONE_SOCIALE nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘impresa RAGIONE_SOCIALE di cui pure deteneva il controllo. Prende in considerazione la relazione accompagnatoria al bilancio resa dagli amministratori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la relazione del collegio sindacale, atti di parte, e non chiarisce sulla base di quali riscontri ne stimi la totale attendibilità e, soprattutto, esaustività, in considerazione del giudizio che le compete.
8. La valutazione espressa dalla CTR non rispetta i principi di diritto espressi dalla Corte di legittimità nel disporre il giudizio di rinvio, e neppure appare condivisibile.
Contesta la ricorrente RAGIONE_SOCIALE, si osservi: ‘Anche se lo scopo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è quello di perseguire astratte finalità di carattere sociale, è pur vero che l’impegno principale RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE‘Ente è la gestione del pacchetto azionario e, quindi, l’attività di controllo ed indirizzo RAGIONE_SOCIALE‘azienda di RAGIONE_SOCIALE‘ (ric., p. 6). Questa tesi non risulta smentita dalle scarne valutazioni espresse dalla CTR.
Aggiunge la ricorrente che ‘le RAGIONE_SOCIALE devono, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c., fornire la prova positiva RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta in concreto, prova che può essere fornita mediante la produzione di estratti dei libri contabili o idonee certificazioni del collegio dei revisori o del collegio sindacale RAGIONE_SOCIALE società partecipate … Solo gli
estratti dei libri contabili o le certificazioni di organi collegiali terzi avrebbero potuto essere i documenti idonei a costituire la prova idonea, secondo le SS.UU. … RAGIONE_SOCIALE‘esercizio in concreto di attività prevalentemente noprofit RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ (ric., p. 5, evidenza aggiunta).
8.1. Il giudice impugnato non chiarisce quali siano le complessive attività che risulta accertato la RAGIONE_SOCIALE abbia svolto nell’esercizio fiscale in questione, non ne quantifica il complessivo ammontare, e non si comprende come possa pertanto esprimersi un giudizio di prevalenza RAGIONE_SOCIALE attività non lucrative.
Non può quindi che ribadirsi quanto già osservato in questo processo, liddove si è rilevato che ‘la motivazione RAGIONE_SOCIALE Commissione regionale … è del tutto generica … senza compiere accertamenti in ordine alla concreta attività svolta dalla RAGIONE_SOCIALE. Il bilancio relativo all’anno 1992/1993 non è stato neppure descritto nei suoi termini essenziali, con l’indicazione RAGIONE_SOCIALE poste più rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE indagine affidate al giudice in sede di rinvio … senza accertare l’attività in concreto svolta dalla RAGIONE_SOCIALE, in rapporto a quella relativa alla gestione del pacchetto azionario di maggioranza RAGIONE_SOCIALE Banca’, Cass. sez. V, 25.10.2018, n. 27823.
9.1. Invero non appare scontato che, dagli atti allegati dalla RAGIONE_SOCIALE, emerga quanto necessario per esprimere il giudizio in questione. Si ribadisce che, come in precedenza segnalato, questa Corte ha già statuito, pronunciando a Sezioni Unite, come le RAGIONE_SOCIALE debbano, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c., fornire la prova positiva RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta in concreto , prova che può essere fornita mediante la produzione di estratti dei libri contabili o idonee certificazioni del collegio dei revisori o del collegio sindacale RAGIONE_SOCIALE società partecipate (Cass. SS.UU., 22 gennaio 2009, n. 1576). Non risulta, però, che altri atti rilevanti, oltre il bilancio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
e le relazioni dei suoi amministratori e sindaci, siano stati forniti dalla contribuente.
9.2. La CTR avrebbe dovuto però esprimere il giudizio di prevalenza (o esclusività) RAGIONE_SOCIALE attività non lucrative espletate dall’Ente che le era stato demandato, sul fondamento di quanto provato dalla RAGIONE_SOCIALE e, se in base agli atti di causa il giudizio non poteva compiutamente essere espresso, la CTR avrebbe dovuto trarne le conseguenze di legge, sempre ricordando che la prova di avere diritto a conseguire un’agevolazione fiscale grava su chi domanda di avvalersene.
Il primo motivo di ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE finanziaria risulta pertanto fondato e deve essere accolto, assorbiti il secondo ed il terzo, cassandosi la decisione impugnata in riferimento al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE‘Abruzzo.
La Corte di RAGIONE_SOCIALEzione,
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la decisione impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE‘Abruzzo perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, e provveda anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2023.