Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7336 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7336 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2026
e
ORDINANZA
Sul ricorso n. 11308-2024 R.G., proposto da:
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, difesa da se medesima Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf. 13756881002, in persona del Direttore p.t. –
Resistente
Avverso la sentenza n. 1075/2023, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di II grado della Toscana, depositata il 31.10.2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME,
FATTI DI CAUSA
Dalla sentenza impugnata si evince che la ricorrente propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze avverso alcune cartelle di pagamento notificate dall’RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza n. 572/2019 il giudice adito dichiarò il ricorso inammissibile per indeterminatezza della domanda.
Ricorso -Cassazione -Difensore non iscritto nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -Conseguenze
La ricorrente adì la Corte di giustizia di II grado della Toscana, che respinse l’impugnazione con sentenza n. 1075/2023. Il giudice d’appello, dopo aver riferito che l’impugnazione era stata proposta «senza precisare i motivi d’appello» , sulla premessa che il ricorso debba contenere, tra i vari elementi, «le indicazioni, relative all’atto impugnato, all’oggetto della domanda, nonché ai motivi di censura», ha ritenuto che il ricorso mancasse di essi, sì da risultare incomprensibile. Ha dunque affermato che l’« indeterminatezza degli elementi essenziali del petitum e della causa petendi non consente di ricostruire le ragioni in forza RAGIONE_SOCIALE quali la sig.ra COGNOME ritiene di dover contestare gli atti impositivi». Ha dunque dichiarato il ricorso inammissibile.
Per la cassazione della sentenza la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria.
È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. La ricorrente ha chiesto la decisione ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.
Nell’adunanza camerale del 14 ottobre 2025 la causa è stata trattata e decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Per quanto comprensibile, con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la «violazione falsa applicazione di norme di diritto; 4) per nullità della sentenza’ e ‘del procedimento;’ ex art. 360 cpc»;
con il secondo motivo ha lamentato la « violazione falsa applicazione di norme di diritto; 4) per nullità della sentenza’ e ‘del procedimento; 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’ ex art. 360 ». Ha richiamato una serie di ragioni per le quali la sentenza sarebbe nulla;
con il terzo motivo si è doluta della «violazione falsa applicazione di norme di diritto; 4) per nullità della sentenza’; 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’ ex art. 360 cpc». Ha richiamato una serie di ragioni per le quali la sentenza sarebbe affetta dal grave vizio della nullità;
con il quarto motivo ha denunciato la «violazione falsa applicazione di norme di diritto; 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.’ ex art. 360 cpc ».
Deve preliminarmente esaminarsi la ragione di inammissibilità per la quale questa Corte ha già formulato una proposta di definizione accelerata della causa.
Come riferisce la stessa ricorrente, che si difende da sé, essa non risulta « da fine marzo 2023 ad oggi cassazionista dall’RAGIONE_SOCIALE pubblicato ex art. 2 c. I lett. i) D.M. 178/2016 adottato dal ministro giustizia ex art. 1 c. III L. 247/2012».
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 365 c.p.c., è necessario che lo stesso sia sottoscritto da avvocato iscritto nell’apposito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, munito di mandato a margine o in calce all’atto, o comunque a questo allegato, rilasciato dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e prima della notificazione del ricorso stesso, ancorché di ciò non debba farsi espressa menzione nel ricorso (Cass., 19 agosto 2020, n. 17317; cfr. anche 6 marzo 2019, n. 6445).
Pertanto, l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da un avvocato che non figura fra gli iscritti nell’RAGIONE_SOCIALE cassazionisti comporta che la sottoscrizione del ricorso per cassazione e l’esistenza di una valida procura RAGIONE_SOCIALE devono necessariamente sussistere all’atto della notificazione dell’impugnazione, connotandosi alla stregua di requisiti di ritualità della stessa, la cui mancanza è insanabile, senza che assumano rilievo attività o atti successivi al momento della notifica (Cass., 4 giugno 2021, n. 15706).
Nel caso di specie è pacifico che la ricorrente, difensore di sé stessa, non fosse iscritta nell’RAGIONE_SOCIALE degli avvocati abilitati a difendere presso le magistrature superiori. Da ciò discende l’inammissibilità del ricorso.
Trattandosi di giudizio per il quale è stata fatta opposizione alla proposta di definizione accelerata del ricorso, va fatta applicazione dell’art. 96 c.p.c., limitatamente a quanto previsto dal comma quarto della suddetta norma, in relazione al dettato dell’art. 380 bis, terzo comma, c.p.c., non essendo dovute invece le spese in favore dell’ufficio, che non risulta ritualmente costituito, e per conseguenza neppure l’ulteriore somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della cassa per le ammende della somma di € 600,00. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025
La Presidente NOME COGNOME