Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21722 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21722 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24591/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro
NOME ;
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA n. 3990/2015 depositata il 22/09/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha impugnato cartelle di pagamento per IRPEF, IVA e IRAP per l’anno 2002 emesse ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973, deducendo l’inesigibilità dei crediti stante la sospensione dei termini previsti dalla l. n. 296/2006 per i soggetti colpiti nella provincia di Catania dagli eventi sismici del 29.12.2002.
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Catania ha accolto il ricorso, riconoscendo al contribuente il diritto alla sospensione dei termini, e la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Sicilia ha rigettato l’appello erariale, osservando che alla scadenza dei termini per la rateizzazione l’Ufficio avrebbe potuto procedere alla verifica della regolarità e tempestività dei pagamenti ed eventualmente alla riscossione.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza fondato su due motivi.
Resta intimato il contribuente.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 1 comma 1011 della l. n. 296/2006, dell’art. 295 c.p.c., degli artt. 106 e 108 del TFUE nonché degli artt. 11 e 12 del Regolamento CE n. 659/1999 del 22.3.1999 in quanto la Commissione Europea con decisione C (2015) 5549 final del 14.8.2015 ha considerato illegittimo il regime di cui all’art.1 comma 1011 l. n. 296/2006 e ha ingiunto all’Italia di annullare la concessione di aiuti o pagamenti secondo la suddetta normativa, con riferimento alle imprese (in questo caso, il contribuente era titolare di partita IVA).
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/1992, 132 comma 2 n. 4 e 112 c.p.c., art. 4 comma 1 del d.l. n. 245/20002, art. 1 comma 1011 della l. n. 296/2006, del decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 14.11.2002 e del decreto 17.5.2005, avendo la CTR omesso di pronunciarsi sulla spettanza dell’agevolazione, contestata con l’atto
d’appello in quanto si trattava di illegittimo aiuto di stato e comunque i pagamenti non erano regolari.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono fondati.
L’art. 1, comma 1011 della legge n. 296/2006, stabilisce, in particolare, che « Ai soggetti destinatari dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita 5 per l’anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2008, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione. I contribuenti hanno la facoltà di definire la propria posizione di cui al periodo precedente attraverso un unico versamento attualizzando il debito alla data del versamento medesimo. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applica l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali ».
Tale disposizione segue, invero, una serie di norme, di rango primario e secondario, che sono state adottate, fin dal 2001, quando gli eventi vulcanici che interessarono la Provincia di Catania imposero la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, legge 24 febbraio 1992, n. 225 e l’adozione di una serie di misure volte ad alleviare i disagi provocati alla popolazione dalle eccezionali calamità naturali.
5.1. E così, al primo D.P.C.M. 23 luglio 2001 seguirono diversi provvedimenti di proroga, adottati ai sensi del ridetto art. 5, comma 1, legge n. 225 del 1992, e dell’art. 2, comma 2, d.l. 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante « Interventi urgenti a favore RAGIONE_SOCIALE popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle Regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile », che ha disposto la sospensione, fino al 31 marzo 2003, non solo « dei termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di emergenza » e di « tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari ed immobiliari, nonché ad ogni altri titolo di credito avente efficacia esecutiva di data anteriore » (art. 4, comma 1, d.l. n. 245 del 2002), ma anche dei «t ermini per l’adempimento degli obblighi di natura tributaria », con provvedimento adottato ai sensi legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 9, comma 2 (vedi Cass., 5/07/2018, n. 17634).
5.2. A questa disposizione fa riferimento l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, a sua volta richiamata dall’art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006, che, senza immutare la precedente disciplina normativa, si è limitato soltanto a rimettere in termini quei contribuenti che avevano fruito del beneficio ma non avevano eseguito pagamenti alla scadenza del periodo di sospensione secondo il piano di rateizzazione (in tal senso, Cass. n. 7583 del 2015). Pertanto, anche la norma in esame, al pari del d.l. n. 245 del 2002, è volta ad affrontare lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all’attività vulcanica dell’Etna nel territorio della Provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area, rivolgendosi, a
mente del D.M. Economia e Finanze del 14 novembre 2002, emendato a sua volta dal D.M. 17 maggio 2005, alle persone fisiche, anche in qualità di sostituti di imposta, che alla data del 29 ottobre 2002, avevano la residenza nei territori dei Comuni indicati nei commi 5 e 6, e ai soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche aventi sede legale o operativa nei territori dei Comuni indicati nei commi 5 e 6.
6. Come già osservato da questa Corte, l’intervento del legislatore, avvenuto con l’art. 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha avuto lo scopo di disciplinare le situazioni di omissione e di ritardo nel pagamento dei tributi secondo il piano di rateizzazione previsto dal D.M. 17 maggio 2005, consentendo a coloro che non avevano versato le somme dovute alla scadenza RAGIONE_SOCIALE singole rate, successivamente alla cessazione del periodo di sospensione dei termini (ossia fino al 15 dicembre 2005, come da proroga ex art. 1, D.M. Economia e Finanze 17 maggio 2005), di definire la propria posizione entro il 30 giugno 2007, attraverso la corresponsione dell’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione (vedi Cass. n. 7583 del 2015, non massimata); la norma, inoltre, non riguarda soltanto i destinatari dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2005, n. 3442, ossia quelli tenuti ad effettuare versamenti agli enti previdenziali e interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella Provincia di Catania, disposta con D.P.C.M. 22 dicembre 2005, ma anche i titolari di tributi in genere, ponendosi in continuum con la precedente normazione emergenziale di carattere eccezionale, come anche confermato dalla circolare della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate n. 20/E del 12 aprile 2007 (in tal senso vedi Cass. n. 7583 del 2015; Cass. n. 26372 del 2017).
Tale normativa, peraltro, non ha escluso la possibilità, per l’amministrazione finanziaria, di disporre accertamenti e avviare procedure di riscossione durante il periodo di sospensione del pagamento degli obblighi tributari per i contribuenti residenti od operanti nell’ambito territoriale interessato dall’evento calamitoso, non essendo ciò inibito dalla disciplina speciale contenuta nelle norme sopra richiamate, posto che, come si è visto, la sospensione attiene ai « termini per l’adempimento degli obblighi di natura tributaria » e non all’attività facente capo all’amministrazione finanziaria (così, Cass., n. 12481 del 2021; Cass. n. 30715 del 2021).
Nella specie, con riguardo al profilo evidenziato in particolare nel secondo motivo, va evidenziato che il giudice di appello non si è attenuto a tale principio, avendo ritenuto che la proposizione dell’istanza di sospensione precludesse a monte l’adozione dell’atto impugnato, senza tener alcun conto del rilievo dell’amministrazione finanziaria circa la necessaria verifica della regolarità e della tempestività dei versamenti alla scadenza del piano di rateizzazione al fine di poter accordare lo sgravio del 50% per l’imposta, le sanzioni e gli interessi (Cass. n. 30715 del 2021).
Peraltro, è fondato anche il primo motivo.
9.1. Va considerato, invero, che la Commissione UE, con la decisione n. C (2015) 5549 Final del 14/08/2015, ha stabilito all’art. 1 che « Le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni ; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni; D.L. 29
novembre 2008, n. 185, art. 6, comma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l’Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell’art. 108, Par. 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno » (enfasi aggiunta).
9.2. È fatta tuttavia salva (art. 3 dec. cit.) l’ipotesi che si tratti di un « aiuto individuale » che « al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento, (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014 », ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti cd. de minimis (art. 2 decisione cit.), o che, « al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 » (sull’applicazione degli artt. 92 e 93 ora 87 e 88 – del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), « o da ogni altro regime di aiuti approvato », ma « fino a concorrenza dell’intensit à̀ massima prevista per questo tipo di aiuti » (art. 2 decisione cit.). Secondo la Commissione, infatti, « una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilit à̀ che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perch é́ il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un’attivit à̀ economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perch é́ il beneficio individuale è in linea (con) il regolamento de minimis applicabile oppure perch é́ il beneficio individuale è concesso in conformit à̀ di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esecuzione) » (§ 134 dec. cit.).
9.3. La decisione della Commissione UE è stata confermata dal Tribunale di primo grado UE, con sentenza del 26 gennaio 2018, e questa stessa Corte ha già avuto occasione di chiarire che « La sopravvenuta decisione della Commissione Europea è immediatamente applicabile trattandosi, ai sensi dell’art. 288 del T.F.U.E, di atto normativo vincolante e, dunque, di “ius superveniens”, sicché il giudice di legittimità è tenuto a dare immediata attuazione, anche d’ufficio, alla nuova regolamentazione della materia oggetto della decisione comunitaria, decidendo nel merito ovvero, se sia necessario un accertamento dei presupposti di fatto, cassando la sentenza impugnata e rimettendo al giudice di rinvio il relativo compito. » (Cass. n. 13458 del 2016).
9.4. E’ stato quindi precisato che l’agevolazione in questione « non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d’impresa, costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015, la quale ha pure precisato che, per quanto riguarda gli aiuti individuali già concessi prima della data di avvio della decisione e dell’ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno se, in virtù della deroga prevista dall’art. 107, par. 2, lett. b) del TFUE, può essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall’impresa in seguito alla calamità naturale e l’aiuto di Stato concesso, dovendosi evitare i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti, dovuta al cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino in linea con il regolamento “de minimis” applicabile. » (Cass. n. 2208 del 2019). Pertanto, « spetta al giudice di merito valutare se nella singola fattispecie ricorra l’ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti cd. “de minimis” o quelle previste dal regolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio, sull’applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la
Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero da ogni altro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell’intensità massima prevista per tale tipo di aiuti » (Cass. n. 30927 del 2019).
9.5. In ordine, in particolare, all’oggetto ed alle modalità di tale verifica, è stato altresì puntualizzato quanto segue: « In tema di agevolazioni tributarie erogate a un’impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il regolamento “de minimis” applicabile ovvero se ricorrano le condizioni che rendono l’aiuto compatibile con il mercato interno (ai sensi dell’art. 107, § 2, lett. b), TFUE) in quanto destinato a compensare i danni causati da calamità naturali, con la conseguenza che il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del “de minimis”, che l’ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni, decorrente dal momento dell’ottenimento del primo aiuto, non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l’applicazione dell’ipotesi prevista dall’art. 107, § 2. lett. b) TFUE, di avere la sede operativa nell’area colpita dalla calamità al momento dell’evento ed anche l’assenza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto). Ai fini di detta prova, per effetto dello “ius superveniens” costituito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015 e della sua immediata applicabilità, è consentita alle parti l’esibizione di documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di fatti che non erano in precedenza indispensabili » (Cass. n. 17199 del 2019).
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata di conseguenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che, in
diversa composizione, dovrà decidere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10/04/2024.