Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1189 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1189 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
OTTEMPERANZA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4248/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO in Roma alla INDIRIZZO;
–
contro
ricorrente
–
avverso la sentenza n. 5154/17/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, SEZIONE
STACCATA di CATANIA, emessa in data 3 dicembre 2015 e depositata in data 15 dicembre 2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2022 dal consigliere dott. NOME COGNOME.
Rilevato che:
La società RAGIONE_SOCIALE, con istanza depositata in data 30/31 dicembre 2004, in qualità di residente in un Comune della Sicilia colpito dal sisma del 13 dicembre 1990, richiedeva all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il rimborso, in misura pari al 90 per cento, dell’Irpef e dell’Iva già versate nel 1991 e 1992, in applicazione dell’art. 9, comma 17, della l . 27/12/2002, n. 289.
Formatosi il silenzio rifiuto sull’istanza, la società proponeva ricorso alla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di Catania che, con sentenza n. n. 594/1/11 pubblicata in data 25 luglio 2011, lo accoglieva, disponendo il rimborso della somma di euro 1.280.766,42, maggiorata di interessi legali.
La sentenza era appellata dall’Ufficio, ma il giudizio si concludeva con pronuncia di rigetto dell’appello , n. 114/17/2013 emessa dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania.
La contribuente, in assenza di adempimento spontaneo, omesso anche successivamente all’istanza di messa in mora, promuoveva ricorso per ottemperanza innanzi alla medesima CTR.
Costituitasi nel giudizio, l’Amministrazione deduceva che il rimborso non spettava perché la RAGIONE_SOCIALE lo aveva sospeso in ottemperanza alla decisione C-2012-7128 del 17/10/2012 della Commissione Europea, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, che ne aveva disposto la sospensione ai sensi dell’art. 11 par . 1 del Reg. 659/1999 CE.
Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR accoglieva il ricorso della parte contribuente per l’ottemperanza, ex art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 114/17/13 della CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, emessa il 7 marzo 2013 e pubblicata il 4 aprile 2013, passata in cosa giudicata, con la quale – a conferma della sentenza di primo grado – era stato riconosciuto il diritto della parte contribuente al rimborso del 90 per cento dei tributi versati per l’IRPEF anno 1992 e IVA anni 1991 e 1992, accertando che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva provveduto al pagamento della somma dovuta.
Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a tre motivi di impugnazione, mentre la parte contribuente resiste con controricorso.
In data 7 giugno 2017 la Commissione europea ha depositato osservazioni ai sensi dell’art. 29, par. 2, del R egolamento (UE) 2015/1589 del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’art. 108 del T.F.U.E.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28 settembre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n. 197, per la quale sia l’RAGIONE_SOCIALE che la società hanno depositato tempestive memorie.
Con ordinanza interlocutoria è stato assegnato alle parti termine di trenta giorni , ai sensi dell’art. 384, terzo comma, cod. proc. civ., per interloquire sulle predette osservazioni ed entrambe le parti hanno depositato memoria.
Considerato che:
Occorre premettere che la Commissione europea ha presentato osservazioni scritte in qualità di amicus curiae , ai sens i dell’art. 29 del regolamento UE 2015/1589 del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, il quale, rubricato appunto Cooperazione con i giudici nazionali , prevede che Ove necessario ai fini dell’applicazione coerente dell’articolo 107, paragrafo 1, o dell’articolo 108 TFUE, la Commissione può, di propria iniziativa, presentare osservazioni scritte ai giudici degli Stati membri responsabili dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme in materia di aiuti di Stato. Essa, previa autorizzazione del giudice in questione, può inoltre presentare osservazioni orali. Prima di presentare formalmente osservazioni, la Commissione informa lo Stato membro interessato della sua intenzione di farlo .
La Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (2021/C 305/01) qualifica tali osservazioni in termini di osservazioni di amicus curiae e ricorda che il regolamento di procedura non fornisce un quadro procedurale entro il quale si devono presentare le osservazioni in qualità di amicus curiae. La Commissione presenta pertanto le sue osservazioni conformemente alle norme e alle prassi procedurali degli Stati membri, comprese quelle che tutelano i diritti RAGIONE_SOCIALE parti. Qualora uno Stato membro non abbia ancora istituito il quadro procedurale pertinente, spetta al giudice nazionale determinare quali norme procedurali debbano essere seguite per la presentazione di osservazioni in qualità di amicus curiae nella causa pendente dinanzi a esso, tenendo presente che tali presentazioni si basano sull’artic olo 29 del regolamento di procedura .
Pertanto, questa Corte, con ordinanza interlocutoria, in applicazione dell’art. 384, terzo comma, cod. proc. civ., ha assegnato alle parti termine per controdedurre in merito alle osservazioni della Commissione.
1.1. Con il primo motivo di ricorso, l’ RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento ai
principi in materia di aiuti di Stato (art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 295 cod. proc. civ., artt. 107 e 108 T.F.U.E. e artt. 11 e 12 del Regolamento CE n. 659/1999 del 22/03/1999), in relazione alla indagine della Commissione europea conclusa con decisione finale n. 5549 del 14/08/2015 e tenuto conto dei principi enunciati nell’ordinanza della Corte di Giustizia d ell’Unione europea del 15/07/2015 in materia di IVA, sotto il profilo de ll’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.
Col secondo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione di norme procedimentali, in riferimento all’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, sotto il profilo de ll’art. 360, primo comma, n. 4 ), cod. proc. civ.
Col terzo motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, sotto il profilo de ll’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.
Il primo motivo è fondato.
2.1. Deve preliminarmente disattendersi l’eccepita inammissibilità per genericità del motivo (esposta ai paragrafi I.1, I.2, I.3 del controricorso), in quanto, in disparte i riferimenti agli artt. 295 cod. proc. civ. e 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, effettivamente estranei alla fattispecie in esame, esso contiene una compiuta esposizione RAGIONE_SOCIALE doglianze dell’RAGIONE_SOCIALE rico rrente, intese a dare applicazione, nel caso di specie, alle decisioni della Commissione europea in tema di aiuti di Stato.
2.2. Nel merito si osserva quanto segue.
E’ dato incontroverso che la sentenza della cui ottemperanza si verte -sentenza della CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 114/17/2013 -è stata pronunciata in data 7 marzo 2013 e depositata in data 4 aprile 2013 (così risulta dalla lettura della sentenza, sia nella intestazione che a pagina 2 e a pagina 4, in disparte l’evidente errato
riferimento ad altra sentenza contenuto nella parte iniziale della motivazione, nonché dalla lettura del controricorso, pag. 3).
E’ dato ulteriormente incontr overso che il giudizio conclusosi con la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza era pendente già dal 2011, come emerge dalla sentenza impugnata e dalle difese RAGIONE_SOCIALE parti.
Costituisce infine circostanza pacifica l’esercizio di impresa da parte società contribuente , debitrice anche dell’IVA .
2.3. Gli aiuti di Stato concessi con le agevolazioni fiscali e contributive connesse con calamità naturali -e, per quel che qui rileva, con il sisma Sicilia del 1990 -sono stati dichiarati incompatibili con il mercato interno dalla Commissione europea con la decisione 14/08/2015 C(2015) 5549 final , che ha riguardato l ‘art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), disposizione su cui si fonda la richiesta di rimborso alla quale l’Amministrazione non ha dato seguito ed oggetto della sentenza che ha dato luogo al giudizio di ottemperanza conclusosi con la sentenza qui gravata.
La fattispecie in esame si caratterizza in ragione del fatto che la sentenza che ha riconosciuto il diritto del contribuente a beneficiare RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali conseguenti al sisma Sicilia del 1990 è stata resa, ed è altresì passata in giudicato, in un momento in cui non vi era ancora la decisione della Commissione che ha qualificato dette agevolazioni come aiuti di Stato; tuttavia, la Commissione aveva avviato la procedura per l’esame dei provvedimenti adottati con la l . n. 289 del 2002 con la decisione 17/10/2012 C(2012)7128 final, con la quale aveva, altresì, ingiunto , ai sensi dell’art. 11 del regolamento CE n. 659/1999, la sospensione di tali aiuti fino al momento della decisione finale. La sospensione, quindi, interveniva in pendenza del giudizio, come visto pacificamente introdotto nel 2011 e conclusosi nel 2013.
In particolare, le due questioni rilevanti sono quelle degli effetti dell ‘ ingiunzione di sospensione e RAGIONE_SOCIALE caratteristiche proprie del
giudizio di ottemperanza, questioni già esaminate da questa Corte con decisione (Cass. 26/07/2022, n. 23379) i cui principi, di seguito richiamati, occorre ribadire.
2.3.1. Sotto il primo profilo, è un principio consolidato quello secondo cui l’efficacia diretta RAGIONE_SOCIALE norme comunitarie nell’ordinamento interno si estende anche alle decisioni con cui la Commissione, nell’esercizio del controllo sulla compatibilità degli aiuti di stato con il mercato comune, disponga la sospensione di una misura di aiuto, ne dichiari l’incompatibilità o ordini la restituzione, e comporta l’invalidità e/o l’inefficacia RAGIONE_SOCIALE norme di legge e degli atti amministrativi o negoziali in forza dei quali la misura di aiuto è stata erogata (Cass. 22/11/2021, n. 35984; Cass. 03/11/2010, n. 22318). Attribuire effetti alla sola decisione definitiva anche nell’ipotesi in cui la Commissione, pur non essendosi ancora espressa sulla compatibilità dell’aiuto di Stato, ne abbia disposto la sospensione, di fatto ne vanificherebbe la competenza esclusiva.
L’ingiunzione di sospe nsione -adottata con decisione del 17/10/2012 -era obbligatoria anche per gli organi giurisdizionali, tenuti a conformarsi alla medesima ed a garantirne l’esecuzione immediata ed effettiva (cfr. Corte giust. 21/11/2013, C-284/12, RAGIONE_SOCIALE).
Va aggiunto, in proposito, che nemmeno una decisione definitiva della Commissione che riconosca la compatibilità di un aiuto illegale dopo la sua concessione può avere l’effetto di regolarizzare le misure di esecuzione adottate in violazione della clausola di sospensione (Corte giust. 23/01/2019, C-387/17, RAGIONE_SOCIALE Traghetti del Mediterraneo; Corte giust. 19/03/2015, C-627/13, OTP Bank; Corte giust. 12/02/2008, C-199/06, CELF et RAGIONE_SOCIALE).
L’ingiunzione di sospensione im poneva l’obbligo di astenersi dall’erogazione di aiuti di Stato; la successiva decisione del 14 /08/2015 disponeva l’annullamento di tutti i pagamenti degli aiuti. Per l’effetto della precedente sospensione, deve ritenersi che questa disposizione abbia ad oggetto tutte le somme non ancora versate e, più in generale, tutte le agevolazioni che alla data del 17 ottobre 2012 non erano ancora divenute definitive.
Pertanto, nella fattispecie in esame, deve affermarsi che, i giudici nazionali erano tenuti ad osservare i limiti imposti dalla Commissione con la decisione del 17/10/2 012 e ad impedire l’erogazione RAGIONE_SOCIALE agevolazioni -nel caso in esame mediante accoglimento dell’istanza di rimborso -senza previa verifica della compatibilità con il diritto unionale (cfr. Corte giust. 18/07/2007, C-392/04, COGNOME, che peraltro la Corte di Giustizia, nel caso di specie, ha espressamente richiamato affermando che non vi sono ragioni per distinguere questo caso dal caso COGNOME. Per questo motivo la Commissione consider a che l’esistenza di sentenze esecutive di tribunali nazionali non preclude il recupero ).
2.3.2. Sotto il secondo profilo, e cioè se la questione potesse essere fatta valere in sede di giudizio di ottemperanza (questione oggetto dell’eccezione della controricorrente esposta al par. I.4. del controricorso), deve ritenersi che nulla osti alla verifica in sede di ottemperanza della compatibilità del dictum contenuto nella sentenza passata in giudicato con la decisione della Commissione, in considerazione della peculiare natura «attuativa» del giudizio di ottemperanza, ed in particolare di quello tributario; questo, infatti, presenta connotati del tutto diversi rispetto al corrispondente giudizio esecutivo civile, dal quale si differenzia perch é́ il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione passata in giudicato, quanto piuttosto quello di dare concreta
attuazione a quel comando, anche se questo non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo (Cass. 20/06/2019, n. 16569, in motivazione).
Questa Corte ha, altresì, affermato che, se da un lato il potere del giudice dell’ottemperanza sul comando definitivo inevaso non pu ò̀ che essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita con il giudicato, non potendo essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire (cd. «carattere chiuso del giudizio di ottemperanza»), dall’altro lato, può -e deve -essere enucleato e precisato da quel giudice il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendosene il reale significato (Cass. 29/7/2016, n. 15827: Cass. 25/5/2011, n. 11450; Cass. 10/12/2008 n. 28944; Cass. 24/11/2004 n. 22188). Il giudice dell’ottemperanza, pertanto, al fine di assicurare la piena attuazione del giudicato, può enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato. In tale contesto dell’attivit à̀ cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza, ormai definitiva, il giudice dell’ottemperanza ha in ogni caso il potere ed il dovere di compiere gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva della decisione da attuare, che nel caso di specie si estendono alla verifica di tutti i presupposti e di tutte le condizioni che determinano il rimborso da erogare (Cass. 19/05/2022, n. 16289).
La valutazione della compatibilità della singola agevolazione concessa con la decisione della Commissione, pertanto, ben può essere compiuta in sede di ottemperanza in ragione RAGIONE_SOCIALE caratteristiche specifiche di questo giudizio.
Occorre appena ribadire che tale interpretazione è conforme alla costante giurisprudenza della C orte di Giustizia. Quest’ultima ha sempre riconosciuto l’importanza che riveste, sia nell’ordinamento
giuridico dell’Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali, il principio dell’autorità di cosa giudicata al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici sia una buona amministrazione della giustizia (Corte giust. 11/11/2015, C505/14, NOME COGNOME; Corte giust. 03/09/2009, C2/08, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE). Ha, altresì precisato che le modalità di attuazione del principio dell’autorità di cosa giudicata rientrano nell’ordinamento giuridico nazionale degli Stati membri in virtù del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi. Tuttavia, tali norme procedurali devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività (Corte giust. 10/07/2014, C-213/13, RAGIONE_SOCIALE; Corte giust. 03/09/2009, C-2/08, RAGIONE_SOCIALE). La medesima Corte ha, altresì, affermato che il diritto dell’Unione non impone sempre al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una v iolazione del diritto dell’Unione da parte di tale decisione (Corte giust. 10/07/2014, C-213/13, RAGIONE_SOCIALE; Corte giust. 22/12/2010, C-507/08, Repubblica slovacca; Corte giust. 03/09/2009, C-2/08, RAGIONE_SOCIALE). I giudici unionali hanno però aggiunto che il principio d’interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio, nei limiti RAGIONE_SOCIALE loro competenze, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultimo (v., in tal senso, Corte giust . 11/11/2015, C-505/14, NOME COGNOME; Corte giust. 24/01/2012, C-282/10, NOME COGNOME). Infine, hanno statuito che una norma nazionale la quale impedisca al giudice nazionale di trarre tutte le conseguenze della violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, T.F.U.E., a causa di una
decisione giurisdizionale nazionale, passata in giudicato, emessa con riferimento a una controversia che non ha lo stesso oggetto e che non ha riguardato il carattere di aiuto di Stato dei contratti di cui trattasi, deve essere considerata incompatibile con il principio di effettività (Corte giust. 11/11/2015, C-505/14, NOME COGNOME).
2.4 . Per le stesse ragioni deve essere disattesa l’ulteriore eccezione di inammissibilità del motivo (paragrafo I.5) per essere la questione stata proposta anch e all’interno del giudizio di merito, alla cui sentenza di secondo grado l’RAGIONE_SOCIALE aveva fatto acquiescenza, non avendo proposto ricorso per cassazione, se non altro in considerazione della circostanza che la decisione finale della Commissione europea è intervenuta (nel 2015) dopo la fine del predetto giudizio (2013).
2.5. Né infine depongono in senso contrario le argomentazioni di Trib. UE, 26/01/2018, causa T-172/16, RAGIONE_SOCIALE, riportate dalla controricorrente in memoria («quest’ultima è passata in giudicato, conferendo alla ricorrente un diritto quesito di beneficiare della misura di cui trattasi»).
Ed infatti il ragionamento nel quale si inserisce l’affermazione del Tribunale è finalizzato (solo ed esclusivamente) alla valutazione della ricevibilità del ricorso e, nello specifico, della legittimazione ad agire della società ricorrente. Secondo il Tribunale, infatti, la società risultava individualmente interessata dalla decisione della Commissione (e quindi legittimata ad agire) poiché essa non è qualificabile come un beneficiario «potenziale», ma «fa parte di una cerchia ristretta di imprese, perfettamente identificabili al momento dell’adozione della decisione impugnata», anche in quanto destinataria di una sentenza favorevole. La formazione del giudicato interno assume dunque rilievo, unitamente ad altri elementi, solo al fine di differenziare la posizione della società rispetto a quella di altri beneficiari mentre il Tribunale non focalizza la sua attenzione sulle sorti del giudicato.
2.6. Le questioni avanzate dalla controricorrente ai punti 1.6.1. (inopponibilità della decisione del 2012 e della decisione del 2015 per mancata prova dell’avven uta notificazione RAGIONE_SOCIALE medesime allo Stato italiano) e 1.6.2. (applicazione del cd. «periodo limite» di dieci anni previsto dall’art. 15 Reg. CE 659/1999) del controricorso sono invece inammissibili in quanto di tali eccezioni non vi è traccia nella sentenza impugnata né la parte ha indicato in quale atto processuale le abbia proposte.
Quanto al periodo limite, comunque, giova aggiungere che, ai sensi dell’art. 15 Reg. C E 659/1999 «il periodo limite inizia il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario» e che «qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell’aiuto illegale interrompe il periodo limite. Ogni interruzione fa ripartire il periodo da zero»; è la stessa Commissione, al par. 142 della decisione del 14/08/2015, ad evidenziare di essere stata informata dell’esistenza RAGIONE_SOCIALE misure in esame nel 2011 e di aver agito nei confronti RAGIONE_SOCIALE stesse il 25 luglio 2011 con la richiesta di informazioni indirizzata alle autorità italiane, adottando la decisione di avvio del procedimento d’indagine formale il 17 ottobre 2012, mentre la legge che ha istituito la misura agevolativa è stata adott ata dall’Italia il 27 dicembre 2002 , con conseguente non operatività della prescrizione prevista dalla norma.
2.7. La società invoca altresì il tenore letterale (paragrafi 149, 150, 151, 156) della decisione della Commissione ove ha sancito l ‘ irrecuperabilità degli aiuti erogati da oltre dieci anni in conseguenza dell ‘ impossibilità del contribuente di conservare le scritture contabili e amministrative per un periodo superiore a tale limite, sul presupposto che vadano recuperati solo gli aiuti concessi che eccedano i danni arrecati, ai sensi dell’art. 107, par. 4, lett. b) T.F.U.E.
La controricorrente ha chiesto inoltre disporsi il rinvio pregiudiziale, ex art. 267 T.F.U.E., in merito all a interpretazione dell’art. 4 , comma 5, della decisione, nel senso che esso si riferisca ad una futura concessione o pagamento di aiuti e non all’esecuzion e del rimborso, sulla quale è calato il giudicato.
La doglianza non è fondata.
Occorre evidenziare che ai sensi del paragrafo 135 della decisione « L’Italia è tenuta ad annullare tutti i pagamenti di aiuti in essere a norma dei regimi di cui al punto (109), con effetto alla data di adozione della presente decisione. A partire dalla data della presente decisione, nessuno di questi regimi può essere usato come base di riferimento per la futura concessione o pagamento di aiuti» e, par. 136, Per quanto attiene al caso degli aiuti individuali già versati nel quadro RAGIONE_SOCIALE misure in esame prima della data di avvio della decisione e dell’ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del T .F.U.E. a condizione che possa essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l’aiuto di Stato concesso a norma RAGIONE_SOCIALE misure in esame. È necessario evitare i casi di sovra compensazione rispetto ai danni subiti dalle singole imprese. Inoltre, ogni compensazione relativa a tali danni ottenuta da una qualsiasi fonte dovrà essere dedotta ed è necessario escludere ogni tipo di cumulo di aiuti previsti dal regime in oggetto e aiuti previsti da altre misure per i medesimi costi ammissibili». Questione ancora diversa è quella dell’esonero dell’Italia dal recupero degli aiuti già concessi da oltre dieci anni, per la difficoltà di recuperare la documentazione amministrativa e fiscale, in considerazione dell’obbligo decennale di sua conservazione.
Del resto, coerentemente, l’art. 4, parag rafo 5, della decisione prevede che « L’Italia annulla inoltre tutti i pagamenti in essere
dell’aiuto a norma di tutti i regimi di cui all’articolo 1 », mentre lo stesso art. 4, paragrafi 1 e 2, prevede che « L’Italia recupera dai beneficiari gli aiuti incompatibili concessi nel quadro del regime di aiuto introdotto dall’articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche e integrazioni, e a tutti i provvedimenti attuativi pertinenti previsti dalla legge succitata. 2. L’Italia r ecupera inoltre gli aiuti incompatibili concessi nell’ambito degli altri regimi di aiuto di cui all’articolo 1 da tutti i beneficiari non aventi una sede operativa nell’area colpita da calamità naturale al momento dell’evento con effetto alla data di adozione della presente decisione».
La decisione fa quindi una evidente differenza tra «aiuti in essere» (la Commissione nelle proprie osservazioni parla di «beneficiari potenziali») e «aiuti individuali già versati nel quadro RAGIONE_SOCIALE misure in esame prima della data di avvio della decisione e dell’ingiunzione di sospensione» del 17/12/2002, di cui al punto 136 (la Commissione parla di «beneficiari effettivi»), trattandosi di situazioni diverse; e la misura oggetto di causa non può considerarsi rientrante in tale ultima previsione posto, come visto, che essa non poteva considerarsi versata alla data dell’ingiunzione.
Nel caso in esame, infatti, l ‘RAGIONE_SOCIALE non ha effettuato alcun pagamento, salvo quanto dedotto nella memoria dalla controricorrente in relazione alla quota Irpef, oggetto di liquidazione da parte del Commissario ad acta del 4 dicembre 2017, essendo però evidente che non si è trattato di un pagamento con animus solvendi , ma dell’esecuzione di un comando giudiziale, che ha contestualmente impugnato, anche in questa sede, contestando il diritto della parte al beneficio, onde non è configurabile né un pagamento né, a fortiori , un atto di concessione di aiuti.
Controvertendosi di «pagamenti di aiuti in essere» di cui al par. 135 della decisione, nel senso di agevolazioni fiscali non ancora
definitivamente eseguite, deve trovare piena applicazione per tali aspetti la decisione della Commissione dianzi citata, restando viceversa irrilevanti le statuizioni della medesima decisione in punto di recupero di aiuti già concessi (Cass. 22/08/2022, n. 25065, in relazione ad analoga vicenda per contributi previdenziali), nonché quelle in tema di impossibilità oggettiva di recupero.
Peraltro, in numerose occasioni (da ultimo, Cass. 12/07/2022, n. 22042), questa Corte ha già evidenziato che, benché la Commissione UE abbia espressamente previsto un’eccezione all’obbligo di recupero degli aiuti già erogati, ove sia giustificata dalla scadenza del termine decennale di conservazione dei documenti contabili (§ 150), tale eccezione vada interpretata in maniera restrittiva. Va escluso, infatti, che sia possibile autorizzare successivamente all’adozione della decisione impugnata l’erogazione automatic a degli aiuti dichiarati incompatibili senza privare di efficacia pratica detta decisione e l’intero sistema di controllo degli aiuti di Stato, richiamandosi proprio la sentenza del Trib. UE, 26/01/2018, RAGIONE_SOCIALE (§§ 96-97 e 98-104)
Per questi motivi, in presenza di una piana interpretazione della decisione (avallata anche da tale ultima sentenza), non può darsi corso alla richiesta di rinvio pregiudiziale.
Co n riguardo all’Iva vanno esposte analoghe considerazioni, riferendosi la decisione di ingiunzione a tutte le agevolazioni.
Inoltre, sul punto, va richiamata la sentenza della Corte di Giustizia del 15/07/2015, C-82/14, RAGIONE_SOCIALE, che ha ritenuto contraria al principio di neutralità fiscale la disposizione dell’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002. La Corte di Giustizia, dopo aver premesso che «il sistema RAGIONE_SOCIALE detrazioni è stato istituito al fine di garantire la neutralità dell’IVA tale sistema è inteso a sgravare interamente il soggetto passivo dall’onere dell’IVA
dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’IVA garantisce, in tal modo, la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche», ha rilevato che «la misura introdotta dall’articolo 9, comma 17, della legge n. 289/2002 ha come effetto, da un lato, non di alleggerire, per quanto riguarda l’IVA, il carico fiscale dei soggetti passivi, bensì di consentire ad alcuni soggetti passivi di conservare o incamerare somme pagate dal consumatore finale e dovute all’amministrazione finanziaria» e dall’altro comporta «una disparità di trattamento contraria al principio di neutralità fiscale, in quanto tale disposizione consente ad alcuni soggetti pass ivi da essa indicati, e in forza della riduzione dell’IVA normalmente dovuta -riduzione prevista dalla medesima disposizione -, di conservare o di incamerare la maggior parte dell’importo dell’IVA percepita sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, mentre altri soggetti passivi sul territorio italiano devono versare per intero l’importo dell’IVA normalmente dovuta all’amministrazione finanziaria, sulla base di tali operazioni».
In linea con questi principi, la Suprema Corte ha affermato che «l’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 non è applicabile in materia d’IVA atteso che, nel prevedere a beneficio RAGIONE_SOCIALE persone colpite dal terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa una riduzione del 90 per cento di tale imposta, normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, con riconoscimento del diritto al rimborso, in tale proporzione, RAGIONE_SOCIALE somme già corrisposte, non soddisfa il principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell’IVA dovuta nel territorio italiano, sicché si pone in contrasto con l’ordinamento comunitario, come chiarito dall’ordinanza 15 Luglio 2015 della Corte di Giustizia nella causa C82/14» (così Cass. 16/09/2016, n. 18205; conf. Cass. 16/12/2015,
n. 25278; Cass. 10/08/2016, n. 16923; Cass. 04/07/2018, n. 17563; Cass. 27/11/2019, n. 30927; Cass. 12/07/2022, n. 22040).
Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti dall’accoglimento del primo.
La sentenza gravata, che pur dando atto della deduzione difensiva dell’ufficio secondo cui il rimborso era stato sospeso in ottemperanza alla ingiunzione della Commissione europea, ha dato comunque corso alla nomina del Commissario, quindi, non ha fatto corretta applicazione dei detti principi, sebbene vada chiarito che nella fattispecie in esame rileva non la sola decisione resa dalla Commissione nel 2015, bensì, quest’ultima in relazione alla precedente decisione del 2012 che conteneva l’ingiunzione di so spensione. Non si pone, pertanto, questione della resistenza del giudicato formatosi in data antecedente, non solo alla decisione finale, ma anche all’avvio della procedura di indagine formale e all’ingiunzione di sospensione.
Il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE va quindi accolto nei termini sinora precisati e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo affinché provveda, in diversa composizione, in conformità ai predetti principi e a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda di regolare le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, i n riconvocazione all’esito del deposito di