Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3490 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3490 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31082/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persone del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ABRUZZO n. 367/2019 depositata il 15/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il contribuente, medico-odontoiatra e residente nel Comune di Colledara (TE), civico ente inserito nel cosiddetto ‘cratere sismico’ impugnava il silenziorifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria alla richiesta di restituzione del 60% delle imposte, pari a complessivi euro 31.429,86, maturate durante il periodo di sospensione dei versamenti a seguito degli eventi sismici del 06.04.2009 che avevano colpito il territorio abruzzese.
Si costituiva l’Ufficio, eccependo come la questione fosse subordinata all’applicazione non solo del diritto interno ma anche del superiore diritto eurounitatio, essendo entrambi diretti non solo nei confronti dei titolari di redditi d’impresa ma anche deg li esercenti un lavoro autonomo.
Eccepiva in ogni caso l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza di rimborso, non avendo il contribuente provato alcun danno e, al contrario, essendo emerso un incremento reddituale.
La CTP di L’Aquila accoglieva il ricorso e confermava il diritto al rimborso in favore del contribuente, non ravvisando alcuna incompatibilità tra la disciplina europea e quella italiana, rispetto alla quale invocava anche l’applicabilità dell’art. 33, co. 28, L. n. 183/2011.
Insorgeva con appello l’Ufficio che ribadiva le censure già svolte, eccependo l’inconferenza dell’art. 33, co. 28, L. n. 183/2011 e richiamando i principi sanciti con la decisione comunitaria C(2015)5549 final. Evidenziava come fosse onere del Giudicante accertare la compatibilità del beneficio con il regolamento de minimis applicabile e, in ogni caso, la mancata dimostrazione del danno subito da parte del contribuente.
La CTR rigettava l’appello erariale confermando la decisione di primo grado. Richiamava invero il dettato dell’art. 33 citato, che non ammetteva distinzioni tra le imposte versate e quelle solo accertate, come peraltro stabilito dalla pronuncia n. 16214/2013 della Corte di
cassazione penale, pena la violazione del principio di capacità contributiva sancito dall’art. 53 della Costituzione. Ribadiva poi come detto principio fosse stato ripreso da alcune pronunce di questa Corte, laddove ammetteva che le imposte non dovessero essere versate se non entro il limite del 40% dell’ammontare dovuto.
Ricorre per la cassazione della sentenza l’Avvocatura generale dello Stato che si affida ad un unico motivo di ricorso, cui replica il contribuente con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Viene proposto unico motivo di ricorso.
Con l’unico motivo di doglianza il patrono erariale denunzia la violazione e falsa applicazione della normativa emanata post sisma 2009 (art. 1, co. 1, d.m. 9 aprile 2009, art. 39 d.l. n. 78/10 conv. in L. n. 122/10 come modificata dall’art. 33, co. 28, L. n. 183/11) nonché della normativa comunitaria (art. 108, co. 3, T.F.U.E., Reg. CE 1407/2013, Decisione 5549 final e normativa e regolamenti ad essi collegati) in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
Critica la sentenza per aver la CTR riconosciuto il diritto al rimborso in favore del contribuente che non solo non aveva provato di aver subito alcun danno ma aveva financo ottenuto un incremento del volume d’affari nel periodo considerato.
Cita, in particolare, la decisione della Commissione europea C(2012) 7128 final del 17.10.2012 e la successiva decisione C(2015) 5549 final del 14.08.2015, che sancivano l’incompatibilità delle misure agevolative ivi previste perché introducenti degli aiuti di Stato nella parte in cui non era fatto obbligo ai beneficiari di provare preventivamente l’effettivo danno subito a causa del sisma del 06.04.2009. Obbligo cui il contribuente non aveva mai ottemperato. Il motivo è fondato e merita accoglimento.
È principio consolidato quello secondo cui l’efficacia diretta delle norme comunitarie nell’ordinamento interno si estende anche alle decisioni con cui la Commissione, nell’esercizio del controllo sulla
compatibilità degli aiuti di stato con il mercato comune, disponga la sospensione di una misura di aiuto, ne dichiari l’incompatibilità o ne ordini la restituzione, e comporta l’invalidità e/o l’inefficacia delle norme di legge e degli atti amministrativi o negoziali in forza dei quali la misura di aiuto è stata erogata (Cass. 22/11/2021, n. 35984, Cass. 03/11/2010, n. 22318).
Orbene, con la decisione richiamata in ricorso «..la Commissione ha stabilito che determinate misure, adottate dal nostro Paese, che hanno ridotto tributi e contributi dovuti da imprese rimaste vittime di calamità naturali (tra le quali quelle previste dall’art. 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011, posto a base della istanza di rimborso de qua) costituiscono aiuti di Stato vietati dall’art. 108, § 3, TFUE e sono incompatibili con il mercato interno. Con la stessa pronuncia, tuttavia, è stata fatta salva l’ipotesi che si tratti di «aiuto individuale» che, al momento della concessione, soddisfi le condizioni previste dal regolamento UE n. 1407/2013 (relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE agli aiuti «de minimis») o dal regolamento UE n. 717/2014 (relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura), ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti «de minimis», o che, «al momento della sua concessione, soddisfi le condizioni previste dal regolamento, adottato in applicazione dell’art. 1 del reg. CE n. 994/98 (sull’applicazione degli artt. 92 e 93 – ora artt. 87 e 88 – del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali)», o da ogni altro regime di aiuto approvato, ma «fino a concorrenza dell’intensità massima prevista per questo tipo di aiuti» (punto 3 della decisione)…… Qualora il contribuente adduca a sostegno dell’istanza di rimborso una delle agevolazioni previste dalle disposizioni esaminate dalla Commissione Europea, il giudice di merito è tenuto a verificare in concreto che l’aiuto individuale sia ìn linea con il regolamento «de minimis» applicabile, tenendo conto che la regola “de minimis”, con lo stabilire una soglia di aiuto al di sotto
della quale l’art. 92, n. 1, TFUE, può considerarsi non operante, costituisce eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell’irrilevanza dovesse es dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza. …… In ossequio ai doveri di nomofilachia, pare opportuno rammentare che, nel giudizio di rinvio, il contribuente, siccome impugnante il rigetto di un’istanza di rimborso, assume la posizione di attore in senso sostanziale, onerato, come tale, di asseverare i fatti costitutivi della pretesa azionata, cioè a dire, con riferimento al caso de quo, dimostrare che l’aiuto individuale sia conforme al regolamento de minimis applicabile oppure sia erogato (ricorrendo le ulteriori condizioni prescritte) al fine di compensare i danni causati da una calamità naturale (ex allis, Cass. 26/06/2019, n. 17199; Cass. 21/11/2019, n. 30373; Cass. 02/05/2018, n. 10450).» (cfr. Cass., V, n. 21427/2021).
Ancor più precisamente è stato affermato che era dovere Giudice del rinvio di «: i) non arrestarsi all’importo del rimborso che si domanda, essendo indispensabile richiedere al contribuente l’ulteriore e necessaria autocertificazione (dichiarazione di responsabilità) di non avere usufruito di altri aiuti ed agevolazioni nell’anno cui si riferisce la richiesta di rimborso e nei due precedenti; tenere presente che la regola de minimís, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92, n. 1, TFUE, può considerarsi inapplicabile, costituisce un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell’irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza; iii) tenere conto, infine, del fatto che, per il rispetto del principio de minimis, non basta che l’importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell’UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass. 21/11/2019 n.
30373). Dovrà però verificarsi non solo, dato pacifico nella specie, che l’impresa abbia sede in uno dei comuni colpiti dalla calamità, ma anche – in conformità al disposto di cui ai considerando 136 e 150 della già richiamata decisione della Commissione UE -la sussistenza di danni effettivi cagionati dall’evento a carico dell’impresa, cui gli stessi siano ricollegabili in base ad un nesso chiaro e diretto, e in caso positivo comunque l’assenza di una sovra-compensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto), nel qual caso e fino alla concorrenza dei quali danni così conteggiati il regime andrà considerato compatibile con il mercato interno ai sensi del l’art. 107. P aragrafo 2, lett. b), TFUE (in tal senso Cass. 08/02/2018, n. 3070).» (Cfr. Cass., V, n. 36428/2022).
La CTR non si è attenuta ai superiori principi unionali sicché il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio affinché la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado riesamini il merito della vicenda nei termini suindicati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22/01/2025.