Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11477 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11477 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24783/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (80224030587) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA n. 4008/2015 depositata il 23/09/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe della Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Sicilia che, in accoglimento dell’appello del contribuente
AVV_NOTAIO e in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Catania, aveva dichiarato l’illegittimità del silenzio rifiuto dell’Amministrazione verso l’istanza di rimborso ex art. 9 comma 17 l. n. 289/2002 del 90% dell’ IRPEF e ILOR versate in relazione agli anni 1991 -1992 in relazione anche a redditi da lavoro autonomo.
Il ricorso è fondato su un motivo.
Resiste con controricorso il contribuente che deposita memoria con costituzione di altro difensore.
Considerato che
Con l’unico motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 295 c.p.c., degli artt. 107 e 108 del TFUE nonché degli artt. 11 e 12 Regolamento CE n. 659/1999 del 22.3.1999 in quanto la Commissione Europea con decisione C (2015) 5549 Final del 14 agosto 2015 ha considerato illegittimo il regime di cui all’art. 9 comma 17 l. n. 289/2002.
Il motivo non si espone all’inammissibilità di cui all’art. 360 bis n. 1 c.p.c., rilevata dal controricorrente, poiché denunzia un profilo di contrasto della sentenza impugnata con la normativa unionale, non considerata dal giudice d ‘appello , né è utilmente invocabile la previsione del rimborso d’imposta di cui all’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, che non è applicabile, a seguito dell’intervento della Commissione UE con la decisione del 14 agosto 2015, C (2015) 5549, ai soggetti che esplicano attività di “impresa comunitaria” (Cass. n. 29905 del 2017).
Nel merito, il motivo è fondato.
Va considerato, invero, che la Commissione UE, con la decisione n. C (2015) 5549 final del 14 agosto 2015, ha stabilito all’art. 1 che « Le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n.
289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; L. 27 dicembre 2006, n: 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni; D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, comma 4bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l’Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell’art. 108, Par. 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno ».
È fatta tuttavia salva (art. 3 dec. cit.) l’ipotesi che si tratti di un « aiuto individuale » che « al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento, (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014 », ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti cd. de minimis (art. 2 decisione cit.), o che, « al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 » (sull’applicazione degli artt. 92 e 93 ora 87 e 88 – del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), « o da ogni altro regime di aiuti approvato », ma « fino a concorrenza dell’intensit à̀ massima prevista per questo tipo di aiuti » (art. 2 decisione cit.). Secondo la Commissione, infatti, « una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilit à̀ che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perch é́ il beneficio individuale è concesso a
soggetti che non svolgono un’attivit à̀ economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perch é́ il beneficio individuale è in linea (con) il regolamento de minimis applicabile oppure perch é́ il beneficio individuale è concesso in conformit à̀ di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esecuzione) » (§ 134 dec. cit.).
6. In merito a tale decisione, questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che « La sopravvenuta decisione della Commissione Europea è immediatamente applicabile trattandosi, ai sensi dell’art. 288 del T.F.U.E, di atto normativo vincolante e, dunque, di “ius superveniens”, sicché il giudice di legittimità è tenuto a dare immediata attuazione, anche d’ufficio, alla nuova regolamentazione della materia oggetto della decisione comunitaria, decidendo nel merito ovvero, se sia necessario un accertamento dei presupposti di fatto, cassando la sentenza impugnata e rimettendo al giudice di rinvio il relativo compito. » (Cass. 30/06/2016, n. 13458). E’ stato quindi precisato che l’agevolazione in questione « non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d’impresa, costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015, la quale ha pure precisato che, per quanto riguarda gli aiuti individuali già concessi prima della data di avvio della decisione e dell’ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno se, in virtù della deroga prevista dall’art. 107, par. 2, lett. b) del TFUE, può essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall’impresa in seguito alla calamità naturale e l’aiuto di Stato concesso, dovendosi evitare i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti, dovuta al cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino in linea con il regolamento “de minimis” applicabile » (Cass. n. 2208 del 2019). Pertanto, « spetta al giudice di merito valutare se nella singola fattispecie ricorra l’ipotesi di un aiuto individuale che, al momento
della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti cd. “de minimis” o quelle previste dal regolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio, sull’applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero da ogni altro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell’intensità massima prevista per tale tipo di aiuti » (Cass. n. 30927 del 2019).
Va precisato che la nozione euro-unitaria di impresa include, come confermato dalla normativa europea in tema di individuazione del soggetto passivo dell’IVA nonché da quella sugli appalti pubblici, qualsiasi entità che eserciti un’attività economica consistente nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato, a prescindere dallo “status” giuridico e dalle modalità di finanziamento della stessa, sicché vi rientrano anche le libere professioni regolamentate che si estrinsecano nello svolgimento di prestazioni intellettuali, tecniche e specialistiche (Cass. n. 10450 del 2018); assume rilevanza esclusivamente lo svolgimento di attività economica volta a fornire beni o servizi, essendo invece irrilevante l’elemento soggettivo, sia sotto il profilo della qualifica dell’attività (di impresa o professionale, di lavoro autonomo e di esercente attività c.d. protette), sia sotto il profilo della struttura propria del soggetto (persona fisica o ente collettivo, soggetto di diritto privato o pubblico) (Cass. n. 29905 del 2017).
8. In ordine, inoltre, all’oggetto ed alle modalità di tale verifica, è stato altresì puntualizzato che: « In tema di agevolazioni tributarie erogate a un’impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il regolamento “de minimis” applicabile ovvero se ricorrano le condizioni che rendono l’aiuto compatibile con il mercato interno (ai sensi dell’art. 107, § 2, lett. b), TFUE) in quanto destinato a compensare i danni causati da calamità naturali, con la
conseguenza che il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del “de minimis”, che l’ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni, decorrente dal momento dell’ottenimento del primo aiuto, non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l’applicazione dell’ipotesi prevista dall’art. 107, § 2. lett. b) TFUE, di avere la sede operativa nell’area colpita dalla calamità al momento dell’evento ed anche l’assenza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto). Ai fini di detta prova, per effetto dello “ius superveniens” costituito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015 e della sua immediata applicabilità, è consentita alle parti l’esibizione di documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di fatti che non erano in precedenza indispensabili » (Cass. n. 17199 del 2019).
Il ricorso, quindi, deve essere accolto e la sentenza cassata di conseguenza con rinvio al giudice del merito che dovrà decidere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23/04/2024.