Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30642 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30642 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 13887/2022, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
BORGHESE NOME
-intimato – avverso la sentenza n. 10411/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 23 novembre 2021; dell’11
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
NOME COGNOME, titolare di redditi da lavoro dipendente e di impresa, impugnò il silenziorifiuto serbato dall’amministrazione finanziaria alla sua istanza di rimborso del 90% di Irpef e Ilor versate per il triennio 1990-1992, fondata sulla circostanza della sua residenza in un comune del territorio siciliano interessato dal sisma del 1990, e perciò soggetto all’applicazione dell’art. 9, comma 17, della l. 27 dicembre 2022, n. 289.
La Commissione tributaria provinciale di Siracusa accolse il ricorso.
Il successivo appello dell’Amministrazione fu respinto dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia con la sentenza indicata in epigrafe.
I giudici regionali r espinsero l’eccezione di decadenza dal diritto al rimborso sollevata dall’Ufficio, osservando che, vertendosi in fattispecie di rimborso richiesto a seguito di jus superveniens , il relativo termine iniziava a decorrere dalla data in cui si era verificato il presupposto ed era stato, pertanto, rispettato.
Nel merito, ritennero poi che l’istanza fosse consentita anche al contribuente le cui imposte erano state oggetto di ritenuta alla fonte da parte del datore di lavoro; rilevarono infine, quanto al fatto che medio tempore l’Ufficio aveva liquidato al COGNOME una somma pari al 50% di quanto a lui spettante, in applicazione dell’art. 16 -octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. con modif. nella l. n. 123 del 2017, che il rispetto del «limite della spesa autorizzata» previsto dalla norma non costituiva questione di competenza del giudice della cognizione, attenendo alla sola fase esecutiva della liquidazione.
La sentenza d’appello è stata impugnata dall’RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria. L’intimato non ha svolto difese.
Considerato che:
1. Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 19, 22 e 27 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ.
L’agenzia ricorrente lamenta che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe omesso di rilevare la mancata produzione in giudizio, da parte del COGNOME, dell’istanza di rimborso e, conseguentemente, di dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo.
Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.
La censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di dichiarare cessata la materia del contendere relativamente al rimborso per l’anno 1990, per effetto dell’intervenuto versamento del 50% dell’importo, sul presupposto che si trattasse di questione applicabile alla fase esecutiva del rimborso.
Con il terzo motivo -denunziando violazione dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 665, della l. 23 dicembre 2014, n. 190 e ss.mm., dell’art. 112 cod. proc. civ., degli artt. 107 e 108 TFUE e dei principi stabiliti dalla Commissione Europea con la decisione 2016/195-C (2015) 5549 final -la ricorrente assume che i giudici d’appello avrebbero omesso di verificare la compatibilità dell’agevolazione in questione con il diritto dell’Unione Europea, in particolare trascurando di verificare se la stessa presentasse i caratteri di compatibilità con il mercato interno tracciati dalla disciplina in questione.
In via preliminare, va respinta l’istanza di trattazione della causa in pubblica udienza avanzata dalla ricorrente.
In adesione all’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della
trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez. U, n. 14437/2018), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., Sez. U, n. 8093/2020).
Tali requisiti, per le ragioni che si esporranno, non ricorrono nel caso di specie, poiché il ricorso può essere deciso in conformità all’orientamento già assunto da questa Corte in casi analoghi.
Ciò posto, il primo motivo non è fondato.
È ben vero che questa Corte si è già pronunciata sulla necessità che l’istanza di rimborso abbia contenuto specifico affinché possa formarsi un silenzio-rifiuto impugnabile e sia quindi ammissibile il ricorso, precisando, al riguardo, che l’incompletezza della domanda non può essere supplita né in corso di causa, né ricorrendo a strumenti integrativi della prova, neppure assunti in via officiosa o con riferimento a documenti in possesso di terze parti (cfr., fra le numerose altre, Cass. n. 22231/2023; Cass. n. 4565/2020; Cass. n. 32263/2018); ma ciò in quanto «le domande di rimborso, prive RAGIONE_SOCIALE indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all’ammontare RAGIONE_SOCIALE ritenute Irpef, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato» (così, fra le altre, Cass. n. 11409/2023; Cass. n. 10527/2023; Cass. n. 29489/2022).
Diversa è la fattispecie che qui ricorre, nella quale la formazione del silenziorifiuto su una valida istanza (nell’ an e nel quantum ) è
comprovata dal contraddittorio svoltosi fra le parti e documentato dall’avvenuto pagamento di una percentuale RAGIONE_SOCIALE somme richieste da parte dell’Erario; qui si controverte, in altri termini, sulla sola questione della tempestiva allegazione dell’istanza al ricorso introduttivo, sulla quale questa Corte si è già pronunziata nel senso dell’irrilevanza ai fini dell’ammissibilità del rimborso (v. , fra le numerose altre, Cass. n. 21423/2023).
6. Anche il secondo motivo non è fondato; la tesi della ricorrente si pone, infatti, in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte (si vedano, ad esempio, Cass. n. 23849, 12110 e 4420/2023) secondo cui la decurtazione della somma oggetto di rimborso, in applicazione dello ius superveniens introdotto dall’ art. 16octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017, è, rimessa ai giudizi esecutivi instaurati dopo la relativa entrata in vigore, essendo indifferente che il titolo esecutivo azionato derivi da un accertamento in via amministrativa compiuto dall’Erario o dal passaggio in giudicato della sentenza resa all’esito dell’instaurazione del giudizio di accertamento del diritto alla ripetizione della maggiore imposta versata.
7. È invece fondato il terzo motivo.
L’Amministrazione, con esso, si duole del fatto che i giudici d’appello abbiano omesso di pronunziarsi sulla questione relativa alla compatibilità dell’agevolazione fiscale invocata dal ricorrente (e pertanto del riconoscimento del diritto al rimborso richiesto) con la normativa europea sugli aiuti di Stato, trattandosi di restituzione di imposte versate in relazione a redditi conseguiti per effetto di attività imprenditoriale.
In proposito, questa Corte ha già avuto occasione di statuire che «l’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 -riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni DATA_NASCITA,
1991, e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, attraverso le due simmetriche possibilità del pagamento del dieci per cento del dovuto, per chi non ha ancora pagato, e del rimborso del novanta per centro di quanto versato, per chi ha già pagato -non operante in materia di Iva, non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività di impresa, in ragione del combinato disposto dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 e della decisione n. C (2015) 5549 “final” del 14 agosto 2015 della Commissione UE, che ha ritenuto tale previsione emessa in violazione dell’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, dunque, incompatibile con il mercato interno, perché configurante un illegittimo aiuto di stato. Peraltro, spetta al giudice di merito valutare se nella singola fattispecie ricorra l’ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti cd. de minimis o quelle previste dal regolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio, sull’applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ovvero da ogni altro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell’intensità massima prevista per tale tipo di aiuti» (così, fra le numerose altre, Cass. n. 30927/2019).
È pertanto compito del giudice di merito accertare, sul fondamento RAGIONE_SOCIALE allegazioni e produzioni offerte dalle parti, se il rimborso d’imposta richiesto dai contribuenti, in relazione al reddito da partecipazione societaria conseguito, ove concesso, si risolverebbe in un aiuto di Stato illegittimo, tenendo anche conto della normativa europea de minimis .
8. Il ricorso va pertanto accolto in relazione al terzo motivo; conseguentemente, la sentenza impugnata è cassata con rinvio al
giudice a quo , affinché provveda al riesame, in diversa composizione, conformandosi all’indicato principio e regolando le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in relazione al terzo motivo, rigettando i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia anche per le spese.
Così deciso in Roma, l’11 ottobre 2023.