Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32755 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32755 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/11/2023
Oggetto: Sil. Rif. IRPEF 1990- 1991-1992
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10583/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., con l’AVV_NOTAIO, con l’elezione di domicilio presso l’indirizzo PEC di quest’ultimo EMAIL;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Sicilia -Sezione staccata RAGIONE_SOCIALE n. 8971/17/2021, depositata il 12 ottobre 2021, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 ottobre 2023 dal Co: NOME COGNOMENOME COGNOME;
RILEVATO
La società contribuente impugnava il silenziorifiuto dell’RAGIONE_SOCIALE -in relazione all’istanza di rimborso nella misura del 90% (€ 171.047,66) di quanto pagato a titolo di IRPEG, IVA, ILOR e ritenute IRPEF per il triennio 1990-1992, ex articolo 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289. L’istanza di rimborso scaturiva dalla sede della società contribuente in uno dei comuni colpiti dal sisma Sicilia del 1990; la società, segnatamente, riteneva possibile la definizione degli anni pregressi, con il pagamento forfettario del 10%, tanto per i contribuenti ancora debitori dell’Erario, quanto per quelli che avevano già pagato tutte le somme dovute nel triennio.
La CTP di RAGIONE_SOCIALE accoglieva integralmente le ragioni della società contribuente (all’epoca denominata RAGIONE_SOCIALE) , condannando l’ufficio al pagamento del 90% oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Sul gravame dell’ufficio datato 13.03.2015 (secondo gravame), il collegio d’appello riformava la sentenza di prime cure , respingendo la domanda di rimborso e compensando le spese di lite.
Insorge la società contribuente affidandosi a tre mezzi di ricorso.
Replica il patrono erariale con controricorso.
CONSIDERATO
Con il primo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza per violazione dell’artt. 335 c .p.c., 295 c.p.c. , dell’art. 29 d.lgs. 546/1992, dell’art. 1 del d. lgs n. 546/92, dell’art. 2909 c.c., del principio del ne bis in idem e dell’art. 111 Cost., parte ricorrente censura l’operato dei Giudici nella parte in cui non ha fatto applicazione del
principio della c. d. unicità dell’impugnazione, sancito dall’art. 335 c.p.c., disponendo la riunione di tutti i gravami in un unico processo; la violazione di tale obbligo di riunione, determina l’invalidità della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme di legge: co. 665 art. 1 l. 190/2014; art. 9, comma 17, l. 289/2002 e s.m.ic.c. e della normativa europea in tema di aiuti di stato (art. 107 e 108 Trattato sul funzionamento unione europea, decisione final della Commissione europea n. C-2015/5549 del 14 agosto 2015, parte ricorrente censura la pronuncia di seconde per aver ritenuto tout court che i soggetti esercenti attività di impresa sono esclusi dai benefici di cui alla L. 289/02.
Con il terzo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 15 del d. Lgs n. 546/92, parte ricorrente censura la pronuncia per aver compensato le spese di lite.
Il primo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente lamenta la mancata riunione dei gravami da parte dei Giudici di seconde cure, è inammissibile.
La prospettazione di un vizio procedurale richiede la prova della lesione attuale e concreta dei diritti della parte che la prospetta. In altri termini, non è ammissibile rilevare un error in procedendo , ove non si dimostri l’incisione nelle situazioni giuridiche soggettive di chi la propone, rappresentando così l’interesse attuale, concreto ed economicamente valutabile alla sua emendazione.
Ed infatti, i vizi dell’attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non sono posti a tutela di un interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma a garanzia dell’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato “error in procedendo”, con conseguente onere
dell’impugnante di indicare il danno concreto arrecatogli dall’invocata nullità processuale (cfr. Cass. VI -3, n. 15676/2014; Cass. I, n. 2626/2018).
Donde il motivo è inammissibile.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole dell’erronea applicazione del diritto unionale nonché della giurisprudenza di questa Corte per aver i giudici di seconde cure negato tout court il diritto al rimborso per gli esercenti attività d’impresa.
Il motivo è fondato.
Premesso che la CTR ha correttamente affermato, alla stregua della giurisprudenza unionale (Corte di giustizia 17 luglio 2008, in causa 132/06) e di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 18146/19) la non debenza del rimborso con riferimento all’IVA, in rel azione alla censura formulata con il motivo di ricorso in esame, questa Corte regolatrice ha condivisibilmente avuto occasione di statuire che ‘l’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 -riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di RAGIONE_SOCIALE, Ragusa e Siracusa, attraverso le due simmetriche possibilità del pagamento del dieci per cento del dovuto, per chi non ha ancora pagato, e del rimborso del novanta per centro di quanto versato, per chi ha già pagato -non operante, come detto, in materia di IVA, non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività di impresa, in ragione del combinato disposto dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 e della decisione n. C (2015) 5549 “final” del 14 agosto 2015 della Commissione UE, che ha ritenuto tale previsione emessa in violazione dell’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, dunque, incompatibile con il mercato interno, perché configurante un illegittimo aiuto di stato. Peraltro, spetta al giudice di merito valutare se nella singola fattispecie ricorra l’ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti cd. “de
minimis” o quelle previste dal regolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio, sull’applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero da ogni altro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell’intensità massima prevista per tale tipo di aiuti’, Cass. sez. V, 27.11.2019, n. 30927. È pertanto compito del giudice di merito accertare se il rimborso d’imposta richiesto dalla contribuente, in relazione al reddito societario conseguito, ove concesso, si risolverebbe in un aiuto di RAGIONE_SOCIALE illegittimo, tenendo anche conto della normativa europea ‘de minimis’ (Cass., n. 22811 del 2023).
La RAGIONE_SOCIALE ha operato un’erronea applicazione dei principi del diritto unionale e, con essi, dei principi sanciti da questa Corte, nello statuire ‘ orbene, tanto premesso, osserva questo decidente che i soggetti esercenti attività di impresa sono esclusi dai benefici di cui in premessa, atteso che un eventuale agevolazione riserva a taluni soggetti aventi sede nei comuni individuati dall’art. dell’Ord. 21.12.1990, rafforzerebbe la posizione RAGIONE_SOCIALE imprese che ne beneficiano. Le quali riceverebbero un aiuto, un sussidio di RAGIONE_SOCIALE, sottoforma di rinuncia da parte di quest’ultimo a pretese tributarie, ottenendo, in tal modo, un vantaggio (minaccia alla concorrenza) che in quanto riservato a specifici soggetti individuati quali beneficiari, assume il carattere della selettività, elemento che riconduce il beneficio nella cd categoria ‘aiuti di RAGIONE_SOCIALE, nel senso vietato dal TFUE, come affermato in numerose pronunce della Corte di Giustizia UE.
In buona sostanza, una misura con la quale le autorità pubbliche accordano a talune imprese un’esenzione fiscale che pur non comportando un trasferimento di risorse statali, pone i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole rispetto ad altri contribuenti, costituisce, dunque un aiuto di stato, ai sensi dell’art. 87, n. 1 C.E.
Negli stessi termini, si configura aiuto di stato una misura che conceda a talune imprese una riduzione di imposte o un rinvio del pagamento del tributo normalmente dovuto (Corte di Giustizia Europea, decisione nella
causa 66/02) Va peraltro rilevato che l’art. 107 del TFUE fa propria una nozione di aiuto di RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto misure che siano anche solo potenzialmente discorsive della concorrenza, caratteristica che deve essere riconosciuta anche alla fattispecie in causa. In conclusione, osserva questo decidente in tema di aiuti di stato, la norma comunitaria prevale sul giudicato nazionale, in applicazione del principio del primato di diritto comu nitario’ .
Il terzo motivo di ricorso, relativo alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, resta as sorbito dall’accoglimento del secondo che comporta la cassazione con rinvio e la rideterminazione sulle spese alla luce dell’esito complessivo del giudizio.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al secondo motivo di ricorso accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE -in diversa composizione, che, nell’uniformarsi al pr incipio di diritto sopra indicato, pronuncerà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo e dichiarato inammissibile il primo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, e provveda anche a regolare le spese processuali del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, lì 11/10/2023.