Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31012 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31012 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2023
Din. Ribm. IRPEF DATA_NASCITA-1991-1992
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31412/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in INDIRIZZO, INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente – contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-intimati –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA -SEZ. STACCATA SIRACUSA n. 7415/04/2020, depositata in data 16 dicembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
I contribuenti impugnavano il silenziorifiuto dell’RAGIONE_SOCIALE relativo ad un’istanza di rimborso , ex art. 37, comma secondo e 38, comma quarto, d.P.R. n. 602 del 1973, per il 90%
RAGIONE_SOCIALE imposte pagate dagli stessi negli anni di imposta 1990, 1991, 1992, istanza giustificata dall’essere stat i, i detti contribuenti, residenti in uno dei comuni della Regione Sicilia colpiti dal sisma dell’anno 1990. I contribuenti, segnatamente, ritenevano possibile la definizione degli anni pregressi, con il pagamento forfettario del 10%, tanto per i contribuenti ancora debitori dell’Erario, quanto per quelli che avevano già pagato tutte le somme dovute nel triennio.
La C.t.p. di Siracusa, con sentenza n. 1743/03/2015, rigettava il ricorso dei contribuenti sul presupposto della carenza probatoria circa il versamento RAGIONE_SOCIALE somme chieste a rimborso.
Contro la sentenza proponevano appello i contribuenti dinanzi la C.t.r. della Sicilia.
Tale commissione, con sentenza n. 7415/04/2020, depositata in data 16.12.2020, accoglieva parzialmente il gravame, condannando l’ufficio al rimborso della somma di € 18.804,40 oltre interessi, respingendo la domanda di rimborso RAGIONE_SOCIALE somme versate per IVA.
5 . Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’ Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
I contribuenti sono rimasti intimati, non avendo svolto attività difensiva.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del l’11 ottobre 2023.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione articoli 18, 19, 22 e 27 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo, privo degli allegati versamenti d’imposta, presupposti del rimborso.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 1, comma secondo, e 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha accolto parzialmente il gravame, seppur nella consapevolezza del mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dei contribuenti, pertanto, di fatto esonerandoli dal detto onus probandi .
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di rilevare l’esercizio, da parte dei contribuenti, di attività economiche di impresa o di lavoro autonomo.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 27 dicembre 2002; dell’art. 1, comma 665, della l. 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modifiche ed integrazioni; degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea; dei principi stabiliti dalla Commissione Europea con Decisione (UE) 2016/195, notificata con il C/2015 5549 final e dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. » l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha accolto il gravame in violazione dei principi UE, attesa la provenienza dei redditi dei contribuenti da esercizio di impresa-attività economiche.
Pregiudizialmente, va rilevata l’ ammissibilità del ricorso quanto alla ritualità e tempestività della notifica; invero, a fronte della data di deposito della sentenza (16/12/2020), il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE risulta notificato a controparte a mezzo pec in data 9/12/2021. Invero, essendo stato il giudizio innanzi alla C.t.p. di
Siracusa instaurato in data 12/02/2099 -e quindi prima del 4 luglio 2009 – si applica il vecchio termine annuale e non quello semestrale introdotto dalla legge 69/2009 per cui il termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ. di un anno si applica a tutti i procedimenti iniziati in primo grado prima del 4 luglio 2009, mentre per i giudizi introdotti dal 4 luglio 2009 il termine lungo è di sei mesi .
Venendo all’esame dei motivi di ricorso, i l primo motivo è inammissibile.
Nella fattispecie in esame, al fine di soddisfare il requisito della specificità e completezza del motivo di ricorso, così come imposto dall’art. 366 n. 4 cod proc. civ. la ricorrente RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto trascrivere nel proprio ricorso il testo dell ‘istanza di rimborso al fine di consentire all’adita Corte la disamina della validità giuridica dell’istanza di rimborso medesima asserita come incompleta e ciò perché il ricorso deve contenere in sé tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo senza necessità di attingere da altri atti diversi da quelli che sono contenuti fascicolo d’ufficio della motivazione della decisione impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti ed alle risultanze processuali” (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1166/2012).
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono fondati.
4.1 Va dato atto, preliminarmente, della formazione del giudicato interno della statuizione da parte della CTR relativa alla non applicabilità della riduzione dei tributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in materia di IVA.
Ciò premesso, con riferimento ai contribuenti che svolgono attività di impresa, l’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 va letto alla luce della decisione n. C (2015) 5549 “final” del 14 agosto 2015 della Commissione UE, che ha ritenuto la previsione di cui
all’art. 9 comma 17 cit. emessa in violazione dell’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, dunque, incompatibile con il mercato interno, perché configurante un illegittimo aiuto di stato.
4.2. In proposito, anche recentemente (Cass. 04/07/2023, n. 18907), in ossequio ad un orientamento da considerarsi consolidato, si è ribadito che a i sensi dell’art. 1, comma 665, della l. 190/2014, «I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248».
4.3. Successivamente è giunta la decisione final della Commissione Europea n. C-2015/5549 del 14 agosto 2015 (che è vincolante per il giudice nazionale, che deve darvi attuazione anche attraverso la disapplicazione RAGIONE_SOCIALE norme interne con essa contrastante (Cass. 26 settembre 2017, n. 22377; Cass. 4 luglio 2014, n. 15354), con la quale è stato statuito che le misure legislative che istituiscono i benefici in favore dei soggetti colpiti dal sisma (e da altre calamità
naturali quali l’alluvione del 1994 e la cenere vulcanica del 2002) erano state adottate in violazione dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.) e, di conseguenza, ha concluso che esse «costituiscono aiuti di RAGIONE_SOCIALE incompatibili con il mercato interno» (punto 133 della decisione).
4.4. Orbene, alla luce della normativa nazionale e comunitaria è evidente che il rimborso del 90% RAGIONE_SOCIALE somme versate a titolo di imposte dirette non poteva essere erogato in favore di soggetti titolari di redditi d’impresa. Nel caso di specie, per come si evince ex actis una parte degli importi per i quali è stato chiesto il rimborso riguarda redditi derivante da un lavoratore autonomo e le ragioni dell’opzione interpretativa che estende la sospensione del diritto al rimborso ad un professionista risiedono nell’esigenza di interpretare la definizione di ‘attività di impresa’ (contenuta nel comma 665 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190), alla luce del diritto comunitario che accoglie una nozione più ampia di impresa idonea a comprendere ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica, sia di impresa sia di lavoro autonomo (Corte di Giustizia 23 aprile 1991, C-41/90, COGNOME; 4 marzo 2003, T-219/99, Fenin).
4.5. Deve tuttavia verificarsi se la richiesta di rimborso rispetti il regolamento de minimis . Sul punto, questa Corte ha avuto modo di precisare che «l’art. 9, comma 17, della I. n. 289 del 2002 (recante benefici fiscali in favore RAGIONE_SOCIALE vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia) non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d’impresa, costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015, la quale ha pure precisato che, per quanto riguarda gli aiuti individuali già concessi prima della data di avvio della decisione e dell’ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno se, in virtù della deroga prevista
dall’art. 107, par. 2, lett. b) del T.F.U.E., può essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall’impresa in seguito alla calamità naturale e l’aiuto di RAGIONE_SOCIALE concesso, dovendosi evitare i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti, dovuta al cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino in linea con il regolamento ‘de minimis’ applicabile» (cfr. Cass. 25 gennaio 2019, n. 2208; Cass. 26 marzo 2019, n. 8408).
4.6. Tutto ciò presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell’area colpita dalla calamità naturale al momento dell’evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o altre misure di aiuto: p. 148 della decisione della Commissione). Inoltre, per il rispetto del principio de minimis , non basta che l’importo chiesto in recupero ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata dal diritto dell’UE (€ 200.000,00 nel triennio), dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass. 10/01/2023, n. 11156).
4.7. A tal proposito, è stato precisato che il giudice del merito dovrà, di conseguenza, verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile. A tal fine, egli dovrà: i) non arrestarsi all’importo del rimborso che si domanda, essendo indispensabile richiedere al contribuente l’ulteriore e necessaria autocertificazione (dichiarazione di responsabilità) di non avere usufruito di altri aiuti ed agevolazioni nell’anno cui si riferisce la richiesta di rimborso e nei due precedenti; ii) tenere presente che la regola de minimis , stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92 T.F.U.E. può considerarsi inapplicabile, costituisce un’eccezione alla RAGIONE_SOCIALE disciplina relativa agli aiuti di RAGIONE_SOCIALE, per modo che, quando la soglia
dell’irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza; iii) tenere conto, infine, del fatto che, per il rispetto del principio de minimis , non basta che l’importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell’UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass. 26 luglio 2022, n. 23379; Cass. 21 novembre 2019, n. 30373).
4.8. La prova RAGIONE_SOCIALE suddette circostanze è a carico del soggetto che invoca il beneficio, ma, in sintonia con quanto affermato da Cass. n. 22377/2017, cit., l’applicazione RAGIONE_SOCIALE ius superveniens (alla cui stregua va ricondotta la decisione della Commissione UE) consente, in sede di rinvio, l’esibizione di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica (cfr. in tal senso già Cass. 26 maggio 1998, n. 5224).
4.9. Infine, quanto alla tematica dell’ onus probandi , la struttura del giudizio tributario inerente all’impugnazione del rigetto di una domanda di rimborso è diversa dall’ordinario giudizio tributario, di tipo impugnatorio, concernente atti aventi contenuto impositivo. Infatti, in tema di rimborsi, il contribuente riveste la qualità di attore non solo in senso formale – come nei giudizi di impugnazione di un atto impositivo – ma anche sostanziale (Cass. n. 1237 del 21/01/2020; Cass. n. 23587 del 21/11/2016; Cass. n. 3 10797 del 5/5/2010; Cass. n. 29613 del 29/12/2011; Cass. n. 22567 del 1/12/2004). Da tale rilievo discende, da un lato, che il contribuente in tali casi ha l’onere di allegare e provare i fatti posti a sostegno della domanda di rimborso e, dall’altro, che le argomentazioni difensive con le quali l’Amministrazione – che non ha, in questo caso, esplicitato una pretesa (impugnata dal contribuente), quale
l’avviso di accertamento o di liquidazione, o la irrogazione di una sanzione – nega la sussistenza dei fatti nei termini dedotti dal contribuente costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva l’ipotesi della formazione del giudicato interno o, ove ne ricorrano i presupposti, l’applicazione del principio di non contestazione.
Ne consegue, pertanto, che la sentenza impugnata debba, sul punto, essere cassata, al fine di consentire la verifica della sussistenza dei presupposti di applicabilità del regolamento de minimis , in quanto, pur essendo l’importo complessivo del rimborso richiesto e riconosciuto dalla C.t.r. a titolo di IRPEF ed ILOR inferiore a quello limite (€ 200.000,00 nel triennio) fissato dal legislatore comunitario per poter usufruire del beneficio, occorre effettuare la verifica dei presupposti soggettivi e oggettivi, secondo i criteri indicati in precedenza.
In conclusione, dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, vanno accolti i restanti e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -sezione staccata di Siracusa -affinché, in diversa composizione, statuisca nel merito e provveda sulle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -sezione staccata di Siracusa -affinché, in diversa composizione, statuisca nel merito e provveda sulle spese anche del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 11 ottobre 2023