Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26508 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26508 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege, dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
NOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Catania, che ha indicato recapito EMAIL, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, al INDIRIZZO in Catania;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 2281, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, il 15.12.2021, e pubblicata il 18.3.2022;
ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Oggetto: Irpef, Iva ed Irap, 1990/1992 – Sisma Sicilia -Istanza di rimborso -Aiuto individuale Regime ‘de minimis’ – Art. 107, § 2, lett. b), T.F.U.E.
Fatti di causa
NOME COGNOME, che in quegli anni esercitava attività imprenditoriale in Catania, domandava all’Amministrazione finanziaria il rimborso, nella misura del 90%, RAGIONE_SOCIALE imposte versate, ai fini Irpef, Iva ed Irap, con riferimento agli anni dal 1990 al 1992, in conseguenza della legislazione promulgata a seguito del sisma del dicembre 1990 in Sicilia (cfr. art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002). L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non rispondeva.
Il contribuente, formatosi il silenzio rifiuto, lo impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania. La CTP rigettava il ricorso ritenendo che il rimborso richiesto si sarebbe risolto in un aiuto di RAGIONE_SOCIALE in contrasto con l’ordinamento comunitario.
COGNOME NOME spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, rinnovando le proprie censure innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, che riformava la pronuncia dei primi giudici ed accoglieva parzialmente l’originario ricorso del contribuente. Rilevava il giudice del gravame che, risultando rispettato il limite d’importo del c.d. ‘de minimis’, il rimborso doveva essere accordato, con esclusione di quanto richiesto per l’Iva, tributo armonizzato.
Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia adottata dalla CTR, l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a quattro strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso il contribuente.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria critica la violazione dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 e succ. modd., e degli artt. 107 e 108 del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea, nonché della Decisione della Commissione Europea 2016/195, notificata con il n. C NUMERO_DOCUMENTO final , per non avere il giudice dell’appello tenuto conto, secondo quanto espressamente sottopostogli, che la contribuente svolgeva attività d’impresa, e non avere perciò accertato se il rimborso richiesto si tradurrebbe in un aiuto di RAGIONE_SOCIALE incompatibile con il diritto comunitario sebbene, peraltro, la somma richiesta a rimborso dalla contribuente, Euro 239.090,50, eccedesse da sola la soglia ‘de minimis’.
Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, e degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, nonché del Regolamento UE n. 1407 del 19.12.2013, per avere la CTR errato nell’individuazione del periodo triennale di riferimento ai fini della valutazione del superamento dei limiti previsti dal regolamento ‘de minimis’, avendolo stimato con riferimento ai tre anni per i quali il rimborso è stato domandato, mentre deve valutarsi ‘su base mobile’ in relazione a ciascun anno con aggiunta di quanto percepito nei due precedenti.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore critica la violazione e falsa applicazione del Dpr n. 445 del 2000, dell’art. 115 cod. proc. civ., e dell’art. 2697 cod. civ., per avere il giudice del gravame erroneamente ritenuto sufficiente, ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova da parte del contribuente, in materia di sussistenza ed entità del danno subito, l’autocertificazione prodotta dal richiedente il rimborso.
Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria denuncia la violazione dell’art. 107 del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea, per avere il giudice del gravame ritenuto accoglibile l’istanza di rimborso, sebbene proposta in eccedenza quantitativa rispetto ai limiti comunitari, senza verificare la sussistenza di un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall’impresa e l’aiuto di RAGIONE_SOCIALE richiesto.
Il contribuente ha contestato nel suo controricorso una pluralità di ragioni che importerebbero l’inammissibilità dei motivi di ricorso introdotti dall’Ente impositore, in particolare insistendo nel sostenere che il suo ricorso sia sostanzialmente rivolto a domandare un riesame nel merito del fatto processuale.
Diversamente deve osservarsi che la ricorrente propone in questa sede contestazioni specifiche, aventi effettivamente ad oggetto vizi di violazione di legge. L’Amministrazione finanziaria contesta l’erronea applicazione, da parte della CTR, della disciplina comunitaria in materia di aiuti di RAGIONE_SOCIALE. Censura l’applicabilità di tale disciplina a contribuente il quale, pacificamente, svolgeva attività d’impresa e, comunque, che aveva domandato il rimborso in misura eccedente i limiti del regolamento europeo ‘de minimis’. Oppone che il giudice del gravame ha errato nell’individuare il triennio in relazione al quale, con riferimento a ciascun anno, il superamento dei limiti del ‘de minimis’ deve essere stimato. Contesta l’inutilizzabilità a fini probatori di un’autocertificazione redatta dallo stesso contribuente. Critica, infine, che se i limiti del regolamento europeo ‘de minimis’ sono stati superati, la CTR poteva accogliere la domanda del contribuente solo esaminando specificamente se risultasse provata la sussistenza di un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall’impresa e l’aiuto di RAGIONE_SOCIALE richiesto. Tutte questioni di diritto, pertanto.
Il ricorso introdotto dall’RAGIONE_SOCIALE risulta perciò ammissibile.
Con il primo mezzo di impugnazione l’Ente impositore lamenta che il giudice della CTR ha pronunciato una decisione
erronea perché ha riconosciuto il diritto al rimborso alla contribuente, la quale svolgeva attività d’impresa, senza verificare la compatibilità della restituzione di somme con la normativa europea sugli aiuti di RAGIONE_SOCIALE sebbene, peraltro, la somma richiesta a rimborso dalla contribuente, Euro 239.090,50, eccedesse da sola la soglia ‘de minimis’. Con il secondo motivo di ricorso, poi, l’Amministrazione finanziaria contesta che il giudice del gravame ha errato nell’individuazione del periodo triennale di riferimento ai fini della valutazione del superamento dei limiti previsti dal regolamento ‘de minimis’, avendolo stimato con riferimento ai tre anni per i quali il rimborso è stato domandato, mentre deve valutarsi ‘su base mobile’, in relazione a ciascun anno e sommandosi quanto percepito nei due precedenti. I due motivi di ricorso presentano elementi di connessione e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.
6.1. Merita di essere ricordato che il contribuente non ha negato, nel suo controricorso, che negli anni in cui è maturato il preteso diritto al rimborso svolgesse attività d’impresa. Ha peraltro tenuto ad evidenziare che, correttamente escluso dalla CTR l’importo originariamente richiesto a rimborso relativamente all’Iva, la complessiva somma richiesta ammonta ad Euro 122.688,25 (controric., p. 4), mentre il limite previsto dal regolamento europeo ‘de minimis’ è pari ad Euro 200.000,00.
In materia questa Corte regolatrice ha condivisibilmente avuto occasione di statuire che ‘l’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 -riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, attraverso le due simmetriche possibilità del pagamento del dieci per cento del dovuto, per chi non ha ancora pagato, e del rimborso del novanta per cento di
quanto versato, per chi ha già pagato -non operante in materia di Iva, non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività di impresa, in ragione del combinato disposto dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 e della decisione n. C (2015) 5549 “final” del 14 agosto 2015 della Commissione UE, che ha ritenuto tale previsione emessa in violazione dell’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, dunque, incompatibile con il mercato interno, perché configurante un illegittimo aiuto di stato. Peraltro, spetta al giudice di merito valutare se nella singola fattispecie ricorra l’ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti cd. “de minimis” o quelle previste dal regolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio, sull’applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero da ogni altro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell’intensità massima prevista per tale tipo di aiuti’, Cass. sez. V, 27.11.2019, n. 30927 (evidenza aggiunta). Pertanto il rimborso compete anche agli imprenditori, sempre che siano rispettati i limiti comunitari.
6.2. La CTR scrive che al contribuente spetta il rimborso richiesto, con esclusione di quanto domandato in considerazione del versamento dell’Iva, tributo armonizzato. Con riferimento agli ulteriori tributi, fornisce una doppia motivazione, scrivendo che ‘risulta rispettato … anche il limite del ‘de minimis’ e cioè che l’ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni (decorrente dal momento dell’ottenimento del primo aiuto e comprendente qualsiasi aiuto pubblico, accordato sotto qualsiasi forma) non superava la soglia prevista dal regolamento, ovvero, in caso di applicazione dell’ipotesi prevista dall’art. 17 , co. 2, lett. b) T.F.U.E., di avere avuto la sede operativa nell’area colpita dalla calamità al momento dell’evento (Cass. n.
10450/2018)’ (sent. CTR, p. III)’. A quanto è dato comprendere, la CTR ha ritenuto che il rimborso richiesto dal contribuente rispettasse il regolamento ‘de minimis’, e comunque che risultasse integrata pure l’ipotesi di cui all’art. 107, co. 2, lett. b) T.F.U.E., per avere l’impresa avuto la sede operativa nell’area colpita dalla calamità al momento dell’evento.
6.3. Le espressioni utilizzate dal giudice dell’appello non consentono, invero, di nutrire certezze in ordine alle modalità di calcolo adottate, in materia di rispetto del regolamento ‘de minimis’. Non si comprende, infatti, quale sia il triennio di calcolo preso in considerazione con riferimento a ciascun anno, fermo restando che in relazione ad ogni anno occorre sommare gli aiuti percepiti nell’anno in considerazione di quelli ricevuti nei due anni precedenti, e la somma non può eccedere i duecentomila Euro.
Non solo, il rispetto dei requisiti di cui all’art. 107, co. 2, lett. b) T.F.U.E. che, ai presenti fini, viene in rilievo sol quando siano superati i limiti del regolamento ‘de minimis’, non risulta soddisfatto soltanto per il fatto che l’impresa avesse la sua sede operativa nell’area colpita dalla calamità al momento dell’evento.
Questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di chiarire, anche con la pronuncia richiamata dalla CTR, che ‘in tema di aiuto di RAGIONE_SOCIALE erogato a un’impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il regolamento “de minimis” applicabile o, in difetto, se ricorrono le condizioni che rendono l’aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, § 2, lett. b), TFUE (e cioè che si tratti di aiuto destinato a compensare i danni causati da calamità naturali). Da ciò deriva che il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del “de minimis”, che l’ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni (decorrente dal momento dell’ottenimento del primo aiuto e comprendente qualsiasi aiuto pubblico, accordato sotto qualsiasi
forma) non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l’applicazione dell’ipotesi prevista dall’art. 107, § 2. lett. b) TFUE, di avere la sede operativa nell’area colpita dalla calamità al momento dell’evento ed anche l’assenza di una sovracompensazione dei danni subiti , scorporando dal pregiudizio accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto)’, Cass. sez. VI -V, 2.5.2018, n. 10450 (evidenza aggiunta, cfr., anche, Cass. sez. V, 21.11.2019, n. 30373).
6.3.1. Merita ancora di essere rilevato che nel caso di specie, dagli atti a disposizione di questa Corte, non risultano ulteriori aiuti di RAGIONE_SOCIALE conseguenti alla calamità naturale che siano stati corrisposti ad altro titolo al contribuente, e la stessa CTR ha già escluso che il rimborso potesse essere corrisposto con riferimento all’Iva.
Inoltre, la stima del superamento dell’importo complessivo ammissibile al beneficio deve effettuarsi con riferimento alla somma ricevuta in ciascun anno e nei due anni precedenti.
Occorre ancora, se del caso, verificare il rispetto di tutti i requisiti di cui all’art. 107, § 2, lett. b, TFUE.
I primi due motivi di ricorso risultano pertanto, nei limiti esposti, fondati e devono perciò essere accolti.
Con il terzo motivo di ricorso l’Ente impositore critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice dell’appello per aver erroneamente ritenuto sufficiente, ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova da parte del contribuente, in materia di sussistenza ed entità del danno subito, l’autocertificazione prodotta dal richiedente il rimborso.
7.1. La stessa Amministrazione finanziaria riconosce che la contribuente, già in sede di istanza di rimborso, aveva allegato ‘alcuni prospetti riepilogativi dei versamenti effettuati e RAGIONE_SOCIALE relative distinte’ (ric., p. 1), e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non risulta aver mai mosso rilievi avverso questa documentazione.
L’Ente impositore, inoltre, non chiarisce come abbia contestato la circostanza che invoca nei gradi di merito del giudizio. Tuttavia, poiché l’RAGIONE_SOCIALE ha sempre sostenuto che il rimborso non competeva al contribuente, deve ritenersi che in tale censura sia ricompresa anche la mancata prova del diritto al rimborso. In ogni caso, è la stessa RAGIONE_SOCIALE ad attestare che il contribuente ha prodotto autocertificazione.
7.1.1. Tanto premesso si è già avuta l’occasione di chiarire che ‘in tema di benefici per i soggetti residenti nelle province siciliane colpite dal terremoto del 1990, l’onere probatorio gravante sul contribuente, al fine del rispetto del regolamento de minimis, può essere eccezionalmente assolto, per il solo periodo antecedente alla data di entrata in funzione del registro centrale degli aiuti di RAGIONE_SOCIALE (31 maggio 2017), mediante il deposito di un’autocertificazione attestante il mancato percepimento di detti aiuti, purché riferita ai trienni comprendenti l’anno di entrata in vigore della norma agevolativa, senza che rilevi l’anno di erogazione, esclusa la sanatoria o l’integrazione di eventuali errori nell’individuazione del triennio mediante la produzione di autocertificazione nel giudizio di legittimità’, Cass. sez. V, 8.7.2025, n. 18673.
Il terzo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve perciò essere respinto.
Mediante il quarto mezzo d’impugnazione l’Amministrazione finanziaria denuncia la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR per aver ritenuto accoglibile l’istanza di rimborso, sebbene proposta in eccedenza quantitativa rispetto ai limiti comunitari, senza verificare la presenza di un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall’impresa e l’aiuto di RAGIONE_SOCIALE richiesto.
8.1. Invero il giudice dell’appello ha valutato che i limiti quantitativi del regime ‘de minimis’ non siano stati superati dal contribuente ma, come si è innanzi chiarito esaminando i primi due
motivi di ricorso, il giudice del gravame non chiarisce le modalità di calcolo adottate, e dovrà quindi rivalutare il profilo in sede di rinvio.
Inoltre, fornendo una doppia motivazione, la CTR ha affermato anche la sussistenza dei requisiti per l’applicazione del regime derogatorio di cui all’art. 107, § 2. lett. b) TFUE, e pertanto l’esistenza di un pregiudizio chiaro e diretto tra i danni subiti dall’impresa e l’aiuto di RAGIONE_SOCIALE richiesto, ma non ha chiarito come sia stato provato, limitandosi a rilevare che l’impresa aveva sede nell’area colpita dal sisma. Anche in questo caso la valutazione operata dalla CTR, che dovrà essere rinnovata soltanto se i limiti quantitativi del regime ‘de minimis’ risultino ecceduti, risulta pertanto incompleta.
Queste problematiche dovranno quindi essere comunque esaminate in sede di giudizio di rinvio, in considerazione di quanto osservato in relazione ai primi due motivi d’impugnazione.
Il quarto motivo di ricorso rimane perciò assorbito.
In definitiva, i primi due motivi di ricorso proposti dall’Amministrazione finanziaria risultano fondati e devono perciò essere accolti, rigettato il terzo ed assorbito il quarto, cassandosi la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, perché proceda a nuovo esame.
Se del caso, il giudice del rinvio provvederà anche ad esaminare le questioni proposte dalle parti ritenute assorbite, in ordine alle quali non siano maturate preclusioni.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie i primi due motivi del ricorso proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE , rigettato il terzo ed assorbito il quarto, cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania perché, in diversa composizione e nel rispetto
dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 25 settembre 2025.
Il Presidente est. NOME COGNOME