Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12055 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12055 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/05/2025
Aiuti di stato Reg. de minimis
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3863/2023 R.G. proposto da:
AGENZIA RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato,
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA, SEZ. STACCATA DI CATANIA n. 6941/2022, depositata l’11/08/2022 ;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME di professione notaio, in data 28 marzo 2008 avanzava all’Agenzia delle entrate istanza di rimborso del 90 per cento delle imposte Irpef, Ilor e Iva, versate per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, valendosi delle agevolazioni di cui a ll’articolo 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, formatosi il silenzio-rifiuto, lo impugnava.
La CTP di Catania accoglieva il ricorso limitatamente alle imposte dirette, mente lo rigettava quanto all’Iva. Demandava all’Agenzia il calcolo dell’esatto ammontare del rimborso dovuto.
La CTR rigettava l’appello dell’Ufficio e confermava la sentenza di primo grado.
Avverso detta ultima ricorre l ‘Agenzia delle entrate ed il contribuente resiste con controricorso e successiva memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Espone che con l’appello aveva censurato la sentenza di prime cure per non aver rilevato l’incompatibilità del rimborso chiesto dal contribuente con la disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n.289; dell’articolo 1, comma 665 della legge 23 dicembre 2014 n.190 e successive modifiche e integrazioni; degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Euro pea; dei principi stabiliti dalla Commissione Europea con Decisione (UE) 2016/195, notificata con il n. C (2015) 5549 final, in combinato disposto con il Regolamento Europeo (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407.
Censura la sentenza per avere del tutto disatteso, omettendo le dovute valutazioni sul punto, la disposizione nazionale riguardante l’esclusione dal diritto al rimborso dei soggetti che svolgono attività d’impresa.
Preliminarmente va rilevato che la ricorrente risulta regolarmente costituita ex art. 369 cod. proc. civ. in data 19 febbraio 2023 nel termine d venti giorni dalla notifica del 9 febbraio 2023. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto in memoria, la sentenza impugnata è stata depositata munita dell’attestazione di conformità. Inoltre
4. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
4.1. La Commissione UE, con la decisione n. C (2015) 5549 final del 14/08/2015, ha stabilito all’art. 1 che «Le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; L. 27 dicembre 2006, n: 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni; D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, colma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamit à naturali in Italia dal 1990 e cui l’Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell’art. 108, Par. 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno».
È fatta tuttavia salva (art. 3 dec. cit.) l’ipotesi che si tratti di un «aiuto individuale» che «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento, (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti cd. de m í nimis (art. 2 decisione cit.), o che, «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98» (sull’applicazione degli artt. 92 e 93 – ora 87 e 88 del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), «o da ogni altro regime di aiuti approvato», ma «fino a concorrenza dell’intensit à̀ massima prevista per questo tipo di aiuti» (art. 2 decisione cit.). (cfr. tra le tante Cass. 08/05/2023, n. 12187).
4.2. Ove il contribuente svolga attivit à̀̀ economica, il giudice di merito è tenuto a verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (artt. 2 e 3 dec. cit.), «tenendo conto, in specie, che la regola, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92, n. 1, TFUE, può̀̀ considerarsi inapplicabile, costituisce un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, sicché quando la soglia dell’irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio deve essere negato nella sua interezza» (tra le più recenti Cass. 10/10/2022, n. 29503).
4.3. Quanto alla professione di notaio esercitata dal contribuente, si è chiarito che la nozione euro-unitaria d’impresa include qualsiasi «entità» che eserciti un’attività economica a prescindere dallo status giuridico e dalle modalità di finanziamento e che costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato (Cass. 21/11/2019, n. 30373).
4.4. La CTR non si è attenuta a questi principi in quanto, nonostante il contribuente svolgesse la professione di notaio e sebbene la
questione fosse stata prospettata dall’Ufficio in appello, non si è pronunciata in merito e non ha svolto i necessari accertamenti.
4.5. Va aggiunto che, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, è del tutto irrilevante che la questione sia stata posta per la prima volta in appello.
Questa Corte, infatti, ha già chiarito che, tale indagine non costituisce oggetto di un’eccezione in senso tecnico ma attiene alla regola di diritto da applicare alla domanda di rimborso, costituendo jus superveniens i presupposti del quale devono essere oggetto di prova da parte del contribuente qualora la nuova disciplina, nel caso di specie la decisione della Commissione Europea, sia sopravvenuta in corso di causa, come nel giudizio di specie, è consentita la produzione di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica ((da ultimo Cass. 19/10/2023, n. 29081);.
Il ricorso va, pertanto, accolto; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 1° aprile 2025.