Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18828 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18828 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 10/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 28299/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME(CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Aquila n. 651/2016 depositata il 23/06/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE a responsabilità RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di installazione di impianti elettrici venne sottoposta a controllo da parte della guardia di finanza, dalla quale emerse
l’esistenza di fatture di sponsorizzazione emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’odierna contribuente.
2.Dall’esame dei rapporti tra le due società emerse che le fatture emesse nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE fossero relativi ad operazioni inesistenti, sicché venne emesso PVC per gli anni di imposta 2008, 2009 e 2010, notificato alla società il 15.11.2012. Venne quindi contestata l’indebita deduzione di costi per euro 150.000,00 e l’indebita detrazione dell’IVA per euro 30.000,00 derivanti da fatture inesistenti.
In particolare la società contribuente, nel periodo di imposta 2008, aveva dedotto l’imponibile e detratto l’Iva afferenti ad una fattura emessa in data 18.10.2008 avente come causale pubblicità anno 2008.
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, emise quindi, l’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO, notificato il 31.12.2012, con il quale rettificò il modello NUMERO_DOCUMENTO, anno di imposta 2009, presentato dalla società, determinando un reddito di impresa da assoggettare ad IRES pari ad Euro 1.862.707,00, in luogo di quello dichiarato pari ad Euro 1.674.793,00, un valore di produzione netta ai fini IRAP pari ad Euro 1.874,040,00 in luogo di quello dichiarato pari ad Euro 1.686.126,00, ed un’IVA dovuta pari ad euro 30.000,00.
4.Dopo non essere andato a buon fine il procedimento di accertamento con adesione, la società contribuente impugnò l’avviso accertamento, eccependo, tra le altre cose, la mancata applicazione della agevolazione di cui all’art. 33, comma 28, della l. n. 183 del 2011.
Il giudice di prime cure accolse parzialmente il ricorso ed applicò la disposizione invocata dal contribuente.
5.La decisione venne appellata dall’RAGIONE_SOCIALE in via principale e dalla società contribuente in via incidentale. Entrambi gli appelli vennero respinti.
6.Avverso la prefata decisione ricorre l’RAGIONE_SOCIALE con un motivo, resiste con controricorso la società contribuente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza per aver violato l’art. 33, comma 28, della l. n. 183 del 2011, dell’art. 1, comma 1, dell’OPCM n. 3780 del 6.6.2009, dell’art. 1, comma 1, dell’OPCM n. 3837 del 2009; dell’art. 39, comma 1, pen ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2010 avendo la C.T.R. ritenuto che le imposte accertate e i relativi accessori siano dovuti nella misura del 40 per cento ai sensi dell’art. 33, comma 28, della l. n. 183 del 2011.
2 .Preliminarmente deve darsi atto che la società controricorrente ha rappresentato che l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha ‘desistito dalla pretesa’ ed a tal fine ha depositato un documento recante nell’oggetto la ‘ Comunicazione di conclusione di recupero degli aiuti di Stato di cui alla misura sa. 35083 (2012/C) (ex 2012/NN) dichiarati incompatibili con il mercato interno dalla decisione della Commissione europea C82015/ 5549 final del 14.8.2015’.
3 .Il predetto documento proviene dal Commissario Straordinario NOME COGNOME e contiene la rinuncia da parte dello stesso a all’ammissione al passivo della procedura, in riferimento ai crediti aventi fondamento nelle pretese restitutorie, azionate con domanda di insinuazione rubricate al cronologico n. 110 e n. 116 dello stato passivo.
4 .La rinuncia è stata determinata ‘sulla base dei dati trasmessi e RAGIONE_SOCIALE osservazioni formulate nonché RAGIONE_SOCIALE autocertificazioni contestualmente prodotte’ nell’ambito del procedimento di recupero.
E’ quindi necessario rinviare la causa a nuovo ruolo al fine di consentire all’RAGIONE_SOCIALE ricorrente di fornire
informazioni circa la persistenza della pretesa oggetto del giudizio alla luce della documentazione innanzi indicata, documentando l’avvenuto recupero dei predetti aiuti di Stato .
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo ed assegna giorni 60, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per fornire informazioni sullo stato della pretesa erariale documentando l’avvenuto recupero degli aiuti di Stato di cui alla misura sa. 35083 (2012/C).
Roma, 23 aprile 2024