Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32846 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 32846 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2025
NOME,
Cartella di pagamento -Iva Ires Irap -sospensione ex art. 1, comma 1011 legge n. 296 del 20026 -aiuti di Stato
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 17984/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in qualità di successore a titolo universale di RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO,
-ricorrente –
Contro e nei confronti di
-intimato –
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE, SEZIONE STACCATA DI CATANIA, n. 1459/2017, depositata il 12/04/2017;
nonché
sul ricorso iscritto al n. 22244/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE,
-intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILA, N. 982/2021, depositata l’01 /02/2021;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto rigettarsi e dichiararsi inammissibile il ricorso 17984 del 2017, accogliersi il ricorso n. 22244 del 2021 previa riunione al precedente;
-intimato –
sentiti l’AVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE e gli Avvocati dello Stato NOME COGNOME e NOME COGNOME per l’RAGIONE_SOCIALE.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, in data 29 aprile 2010, notificava a NOME COGNOME COGNOME di pagamento, emessa a seguito di procedura automatizzata, ex art. 36bis d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale, per l’anno di impost a 2004, recuperava omessi versamenti di Irpef, Irap, Iva.
1.1. NOME COGNOME impugnava la COGNOME innanzi alla C.t.p. di Catania; a seguito del decesso del contribuente, con provvedimento depositato l’08 aprile 2011 , veniva dichiarata l’interruzione del giudizio; seguiva decreto presidenziale depositato il 31 gennaio 2012, che ne dichiarava l’estinzione per inattività RAGIONE_SOCIALE parti e x art. 45 d.lgs. n. 546 del 1992.
1.2. Nelle more, NOME COGNOME, nella qualità di erede di NOME COGNOME, in data 27 ottobre 2010 -dunque in pendenza del primo giudizio -impugnava la medesima COGNOME innanzi alla C.t.p. di Catania, la quale, con sentenza n. 490 del 2012, dichiarava inammissibile il ricorso, assumendo che il ricorrente, nella sua qualità di erede, avrebbe dovuto riassumere il giudizio introdotto dal de cuius e dichiarato interrotto.
1.3. Avverso detta sentenza NOME COGNOME proponeva appello che veniva accolto dalla C.t.r. della RAGIONE_SOCIALE con la prima RAGIONE_SOCIALE due sentenze in epigrafe (n. 1459 del 2017).
1.4. La RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALE riteneva che l’estinzione del giudizio introdotto dal dante causa -dichiarata a seguito della mancata riassunzione dopo l’interruzione per decesso della parte -non impedisse all’erede di proporre autonomo ricorso e che quest’ultimo doveva ritenersi tempestivo rispetto alla data del 21 settembre 2010, già indicata da de
cuius come quella in cui era venuto a conoscenza della COGNOME. Nel merito, rilevava che la COGNOME di pagamento, che la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE assumeva notificata il 2 aprile 2010, in realtà, non era stata ritualmente notificata in detta data, non essendo state adempiute tutte le formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ. in particolare, mancando l’affissione dell’avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell’abitazione di residenza del destinatario -e non essendo intervenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo in quanto non risultava la ricezione della raccomandata di conferma del deposito del piego. Rilevava, ancora, che le somme di cui alla COGNOME avevano ad oggetto versamenti Irpef, Iva ed Irap, relativi al 2004, per i quali il contribuente si era avvalso della sospensione disposta a favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2002 e che, successivamente, quest’ultimo aveva presentato istanza di definizione agevolata ex art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006, effettuando regolarmente, sino alla data della decisione, i pagamenti. Per l’effetto, annullava la COGNOME.
1.5. Avverso detta sentenza la RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione (Ric. n. 17984 del 2017) nei confronti di NOME COGNOME, che non ha svolto attività difensiva, ed evocando in giudizio anche l’RAGIONE_SOCIALE la quale, invece, ha aderito, con controricorso, alle conclusioni della prima.
Nel giudizio è intervenuta, a mezzo del medesimo difensore, l’RAGIONE_SOCIALE, in qualità di successore a titolo universale della ricorrente, che ha depositato memoria.
Con ordinanza interlocutoria n. 28598 del 2024 questa Corte ha disposto rinvio a nuovo ruolo per la trattazione congiunta del ricorso con il ricorso n. 22244 del 2021 avente ad oggetto sentenza della C.t.r. che si era pronunciata in giudizio avente ad oggetto la medesima
COGNOME, nuovamente impugnata dal contribuente a seguito della notifica reiterata direttamente nei suoi confronti.
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
RAGIONE_SOCIALE, in data 16 dicembre 2014, notificava a NOME COGNOME, nella qualità di successore mortis causa di NOME COGNOME la medesima COGNOME di pagamento.
2.1. NOME COGNOME -il quale, come detto, non aveva riassunto il giudizio introdotto dal dante causa ed aveva proposto autonomo ricorso avverso la COGNOME notificata a quest’ultimo con altro ricorso (il terzo quindi) impugnava nuovamente la COGNOME che gli era stata notificata personalmente.
2.2. La C.t.p. di Catania annullava la COGNOME.
La C.t.r. della RAGIONE_SOCIALE, invece, con la seconda sentenza in epigrafe (sent. n. 982 del 2021), pronunciandosi sull’appello dell’Ufficio , rilevava che nel giudizio precedentemente introdotto dall’erede la COGNOME era stata annullata con sentenza passata in giudicato. Per l’effetto , dichiarava estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.
2.3. Avverso detta ultima sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (Ric. n. 22244 del 2021) nei confronti di NOME COGNOME, che non ha svolto attività difensiva, ed evocando in giudizio anche la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la quale, ugualmente, non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disposta la riunione dei due giudizi in quanto, se pure relativi a diverse sentenze, hanno ad oggetto la medesima COGNOME di pagamento impugnata dal ricorrente nella qualità di erede del l’originario contribuente. Sussiste, invero, un’evidente connessione fra gli stessi, pendenti fra le stesse parti, aventi ad oggetto il medesimo atto e, pertanto, correlati ad un’unica vicenda complessiva. La riunione RAGIONE_SOCIALE impugnazioni -obbligatoria, ai sensi
dell’art. 335 cod. proc. civ. ove investano lo stesso provvedimento -può essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l’eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero appaiano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale RAGIONE_SOCIALE controversie (tra le tante, Cass. 10/05/2021, n. 12268).
Nel giudizio n. 17984 del 2017 la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, cui è succe duta a titolo universale l’RAGIONE_SOCIALE, propone due motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto; error in procedendo » e propone plurime censure.
Con la prima, deduce che la C.t.r. ha errato nel riformare la sentenza di primo grado -la quale, invece, aveva correttamente dichiarato inammissibile il ricorso per litispendenza -e nel decidere la causa nel merito, sebbene l’erede avesse proposto autonomo ricorso , privo dei requisiti per poter essere considerato riassunzione di quello già introdotto dal de cuius, ed all’epoca ancora pendente, atteso che solo successivamente era stato dichiarato interrotto.
Con la seconda, deduce che la C.t.r. ha errato nel ritenere tempestivo il ricorso proposto dal l’erede facendo decorrere il termine per l’impugnazione della COGNOME dalla data del 21 settembre 2010, indicata dal de cuius nel l’originario ricorso , anziché dalla data del 28 aprile 2010 di notifica della stessa.
Con la terza censura assume che la C.t.r. ha errato nel ravvisare un vizio della notifica della COGNOME, eseguita il 28 aprile 2010, sebbene tutte le formalità fossero state adempiute.
2.2. Con il secondo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 3 60 n. 1 c.p.c.»
Censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, a favore del giudice dell’esecuzione, sebbene il ricorrente avesse dichiarato che era già iniziata la procedura di esproprio immobiliare.
3 . Nel giudizio n. 22244 del 2021 l’RAGIONE_SOCIALE propone tre motivi.
3 .1. Con il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, comma 1bis, 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 2909 cod. civ. , dell’art. 295 cod. proc. civ.
Evidenzia che la RAGIONE_SOCIALE ha erroneamente ritenuto che la sentenza resa nel primo giudizio introdotto dall’erede fosse passata in giudicato.
3 .2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 273 cod. proc. civ. e dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.
Afferma che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto rilevare che il secondo giudizio, identico al primo, sia soggettivamente che oggettivamente, non poteva essere proposto, ostandovi il principio di ragionevole durata del processo , l’esigenza di evitare il contrasto di giudicati, il principio di lealtà e probità processuale, il divieto di abuso del processo. Aggiunge che tale inammissibilità va rilevata di ufficio anche in sede di legittimità e che, in subordine i due giudizi vanno riuniti.
3.3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 43 e 45 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 2909 cod. civ.
Assume che, in ragione della mancata riassunzione del giudizio proposto dal dante causa, la pretesa fiscale si era consolidata.
In ragione della riunione disposta in questa sede, restano superati, per difetto di interesse, il primo ed il secondo motivo proposti nel ricorso n. 22244 del 2021.
Se è pur vero che la sentenza della C.t.r. n. 1459 del 2017 non era passata in giudicato, tant’è che è oggetto del ricorso n. 17984 del 2017, la trattazione congiunta con quest’ultimo porta ad escludere che dalla statuizione erronea possa derivare un qualche pregiudizio. Ugualmente, la pendenza di giudizi identici trova soluzione attraverso la loro riunione.
Il secondo motivo del ricorso n. 17984 del 2017, avente natura pregiudiziale perché postula il difetto di giurisdizione del giudice adito, è infondato.
5.1. In primo luogo va precisato che, ai sensi dell’art. 374, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., le sezioni semplici della Corte di cassazione possono conoscere della questione di giurisdizione oggetto del ricorso, non essendo necessaria la sua devoluzione alle Sezioni Unite, quando queste ultime si siano già espresse sulla medesima questione, ancorché non sullo specifico caso, affermando sul punto chiari e precisi principi informatori, suscettibili di rappresentare una guida orientativa per le sezioni semplici (Cass. Sez. U. 19/01/2022, n. 1599).
5.2. Ciò posto, in tema di controversie su atti di RAGIONE_SOCIALE coattiva di RAGIONE_SOCIALE di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della COGNOME esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute , o fino al momento dell’atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; alla giurisdizione ordinaria
spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell’atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria , successivi all’epoca della valida notifica della COGNOME esattoriale o dell’intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all’atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della COGNOME o dell’intimazione » (Cass., Sez. U., 14/04/2020, n. 7822).
5 .3. Poiché l’oggetto del giudizio è la COGNOME di pagamento emessa a seguito di procedura automatizzata, costituente atto impo-esattivo, per il recupero di RAGIONE_SOCIALE tributarie, la giurisdizione resta radicata innanzi al giudice tributario.
Sempre in via preliminare, va disatteso l’argomento , speso dalla RAGIONE_SOCIALE nella memoria di cui al ricorso n. 17984 del 2017, secondo il quale il ricorso originario sarebbe inammissibile in quanto avente ad oggetto l’impugnazione di estratto di ruolo e di COGNOME asseritamente non notificata.
Secondo quanto riferito in sentenza, il contribuente, come il suo dante causa, hanno impugnato, non l’estratto di ruolo, ma la COGNOME emessa ex art. 36bis d.P.R n. 600 del 1973, contestando l’indebito recupero RAGIONE_SOCIALE somme ivi versate e assumendo la tempestività dell’impugnazione in quanto la notifica invocata dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE era nulla ed il termine non poteva che decorrere dall’avvenuta conoscenza della stessa, risalente al 21 settembre 2010.
Va, altresì, rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata nel medesimo giudizio dall’RAGIONE_SOCIALE.
Qualora il contribuente abbia impugnato una COGNOME esattoriale, emessa dal RAGIONE_SOCIALE, per motivi che non attengono a vizi della COGNOME medesima, il ricorso deve essere
notificato all’ente impositore quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio (Cass. 16/02/2022 n. 5062).
Nella fattispecie in esame il contribuente aveva contestato anche il merito della pretesa tributaria.
La prima censura di cui al primo motivo del ricorso n. 17984 del 2021 che attinge la sentenza della C.t.r. nella parte in cui, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto ammissibile il ricorso, è infondata. Ugualmente infondato, è il terzo motivo del ricorso n. 22244 del 2021.
8.1. In primo luogo, l’istituto della litispendenza invocato dall’ente di RAGIONE_SOCIALE presuppone che le due cause identiche siano pendenti innanzi a giudici diversi. La pendenza della medesima causa davanti allo stesso giudice comporta, invece, solo l’obbligo di riunione.
8.2. In secondo luogo, l’estinzione del giudizio introdotto dal de cuius è riconducibile all’estinzione per inattività della parte cui spettava riassumerlo. Questa Corte, tuttavia, ha precisato che, tanto alla stregua della disciplina dettata dall’art. 306 cod. proc. civ., quanto ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la dichiarazione di estinzione del giudizio (in quel caso per rinuncia del contribuente al ricorso) non comporta l’inammissibilità di altri ricorsi, tempestivamente proposti dal contribuente avverso il medesimo atto impositivo, in epoca successiva al primo ricorso ed in sostituzione dello stesso, salvo che il ricorrente non abbia inteso rinunciare all’azione. Si è osservato, infatti, che la struttura impugnatoria del giudizio tributario non giustifica l’applicazione del principio di consumazione dell’impugnazione, operante nel giudizio civile con riferimento alla riproposizione dell’impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile, in quanto detto principio presuppone che sia stato impugnato un provvedimento avente attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, e che la dichiarazione d’inammissibilità o improcedibilità abbia avuto luogo
prima della riproposizione dell’impugnazione (Cass. 14/05/2024, n. 13174, Cass. 14/07/2023, n. 20322, Cass. 29/12/2010, n. 26292, 26292ss. 31/03/2008, n. 8234 Cass. 02/04/2007, n. 8182).
La C.t.r., pertanto, non ha errato nel trattare nel merito il giudizio introdotto dal contribuente in pendenza di quello già introdotto dal de cuius e successivamente dichiarato interrotto e poi estinto.
La terza censura, con la quale la ricorrente assume che la RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALErRAGIONE_SOCIALE ha errato nel ritenere nulla la notifica avvenuta il 28 aprile 2010 è inammissibile, restando assorbita la seconda.
La C.t.r., con accertamento in fatto non censurabile in cassazione, ha verificato che la notifica non si era perfezionata essendo mancato la for malità dell’affissione e che non vi era prova della successiva ricezione della raccomandata informativa.
La COGNOME di pagamento è atto sostanziale e non atto processuale, sicché resta precluso a questa Corte di controllarne direttamente, quale giudice del fatto processuale, il suo perfezionamento, trattandosi di verifica rimessa al giudice di merito. Ugualmente, l’accertamento in ordine alle modalità seguite nella notificazione costituisce accertamento di fatto rimesso al giudice del merito (cfr. Cass. 02/05/2025, n. 11533 e Cass. 29/01/2024, n. 2630 quanto all’avviso di accertamento).
10. Una volta accertata l’invalidità della notifica , correttamente la C.t.r. ha esaminato il merito della pretesa in quanto l’impugnazione della COGNOME ha sanato detta invalidità per raggiungimento dello scopo.
La natura sostanziale e non processuale della COGNOME di pagamento non osta, infatti, all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale civile, in particolare ove espressamente richiamati nella disciplina tributaria, sicché, in caso di irritualità della notificazione della COGNOME di pagamento (nella specie, avvenuta a mezzo posta direttamente da parte dell’agente della RAGIONE_SOCIALE) è applicabile la
sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ., purché non sia intervenuta, medio tempore , la decadenza dal potere di accertamento (Cass. 10/01/2025, n. 677).
Sul merito della pretesa, tuttavia, l’RAGIONE_SOCIALE , nel controricorso depositato nel giudizio n. 17984 del 2017 -nel quale come detto, è stata evocata dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE -dopo aver aderito alle conclusioni rassegnate da quest’ultima, ha comunque rilevato che la somma pretesa dal ricorrente non fosse «rimborsabile» in quanto le misure agevolative del quale il medesimo si era avvalso, in quanto aiuti di Stato, sono stata dichiarate incompatibili con l’ordinamento comunitario dalla Commissione europea.
10 .1. Invero, deve rilevarsi che, sebbene l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE abbia fatto improprio riferimento ad una fattispecie di rimborso, la C.t.r. ha comunque annullato la COGNOME assumendo che il contribuente fosse esonerato dal pagamento di Irpef Iva ed Irap, ivi portate, potendo usufruire dei benefici concessi a favore di quanti colpiti dagli eventi sismici del 2002 ex art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006 Detta ultima, tuttavia, è disposizione che impatta con il divieto di aiuti di Stato di matrice unionale sicchè la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto verificare la compatibilità del beneficio.
10.2. La Commissione UE, con la decisione n. C(2015) 5549 final del 14/08/2015, ha stabilito all’art. 1 che «le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni; D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6,colma 4-bis e 4-ter, e successive
modifiche e integrazioni;L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l’Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell’art. 108, Par. 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno».
10.2.1. Con specifico riferimento all’Iva , poi, deve escludersi che il contribuente possa beneficiare RAGIONE_SOCIALE misure di cu i all’art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006 richiamata dalla C.t.r. nella sentenza impugnata. Questa Corte, infatti, ha già chiarito che le agevolazioni concesse per far fronte agli eventi calamitosi dal 1990 in poi non soddisfano il principio di neutralità fiscale e non consentono di garantire la RAGIONE_SOCIALE integrale dell’Iva dovuta nel territorio italiano, sicché si pongono in contrasto con l’ordinamento comunitario, come chiarito dall’ordinanza 15 luglio 2015 della Corte di Giustizia nella causa C82/14 (Cass. 24/07/2018 n, 19577).
10.2.2. Quanto alle altre imposte, è fatta salva (art. 3 dec. cit.) l’ipotesi che si tratti di un aiuto individuale che al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento, (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014, ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti cd. de minimis (art. 2 decisione cit.), o che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 (sull’applicazione degli artt. 92 e 93 – ora 87 e 88 -del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), o da ogni altro regime di aiuti approvato, ma fino a concorrenza dell’intensità massima prevista per questo tipo di aiuti (art. 2 decisione cit.). (cfr. tra le tante Cass. 08/05/2023, n. 12187).
10.3. Ove il contribuente svolga attività economica, il giudice di merito è tenuto a verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (artt. 2 e 3 dec. cit.), tenendo conto, in specie, che la regola, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92, n. 1, TFUE, può considerarsi inapplicabile, costituisce eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, sicché quando la soglia dell’irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio deve essere negato nella sua interezza (tra le più recenti Cass. 10/10/2022, n. 29503).
10.4. La decisione della Commissione UE, come su evidenziato, ha preso in esplicita considerazione anche la disciplina di cui all ‘ art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006 su cui si è fondata la decisione della C.t.r.
Questa Corte poi, ha rilevato come la disciplina normativa contenuta nell’art. 1, comma 1011, cit. avente natura eccezionale, non si esaurisca nella mera sospensione dei termini (al cessare della quale viene ripristinata la situazione ex ante ) ma venga a regolare ex novo il versamento RAGIONE_SOCIALE somme -che erano già dovute anteriormente o che lo sono divenute nel corso del periodo di sospensione -ridefinendone tempi e modalità (in questi termini, Cass. 30/01/2025, n. 2241 che richiama Cass. n. 7583 del 2015, cit.).
10.5. La C.t.r., pertanto, avrebbe dovuto verificare, anche di ufficio, la compatibilità del beneficio invocato dai ricorrenti con la disciplina degli aiuti di Stato in quanto disciplina cogente per gli ordinamenti interni degli Stati membri, che attribuisce all’esclusiva competenza della Commissione la valutazione circa la compatibilità con il mercato comune di misure di aiuto o di un regime di aiuti.
A tal fine va rammentato che, secondo orientamento consolidato di questa Corte, la sopravvenuta decisione della Commissione Europea, sopra citata, è immediatamente applicabile trattandosi, ai sensi
dell’art. 288 del T.F.U.E, di atto normativo vincolante e, dunque, di jus superveniens , sicché il giudice, anche di legittimità, è tenuto a dare immediata attuazione, anche d’ufficio, alla nuova regolamentazione della materia oggetto della decisione comunitaria la cui applicazione il giudice nazionale deve attuare anche mediante disapplicazione di norme contrastanti (tra le più recenti, Cass.22/10/2025, n. 28113, Cass. 23/07/2025, n. 20935).
11. Ne consegue la cassazione di entrambe le sentenze impugnate, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, la quale verificherà la compatibilità del beneficio con la disciplina egli aiuti di Stato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riunito il ricorso n. 22244 del 2021 al ricorso n. 17984 del 2017, cassa le sentenze impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2025.
Il Consigliere est.
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME