Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19875 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19875 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE, e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME e NOME COGNOME, con avv. NOME COGNOME nonché con avv. NOME COGNOME;
– controricorrenti – avverso ordinanza presidenziale della Commissione tributaria regionale della SICILIA, sezione staccata di Catania, n. 1011/2017, depositata in data 18 maggio 2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale il contribuente AVV_NOTAIO chiedeva il rimborso del 90 % delle imposte (IRPEF) versate per il periodo dal 1990 al 1992, e ciò a seguito del rigetto dell’istanza da parte dell’amministrazione. LA
Ottemperanza sisma impresa impresarimborso
sisma 1990
CTP riconosceva il diritto al rimborso di € 259.164,79. La CTR, adìta da entrambe le parti, accoglieva il solo appello incidentale del contribuente, elevando il rimborso ad € 347.709,45. Interveniva poi la l. n. 190/2014, che disponeva la sospensione delle erogazioni per i soggetti svolgenti attività d’impresa, ed in seguito, il 14 agosto 2015, la decisione della Commissione Europea 5549. Gli eredi del contribuente, frattanto deceduto, proponevano ricorso in ottemperanza alla CTR, che lo accoglieva con sentenza n. 4264/2016, e l’Agenzia, in esecuzione dell’atto del Commissario ad acta, rimborsava l’importo contestualmente promuovendo reclamo, dichiarato inammissibile con l’ordinanza impugnata. L’Agenzia propone ricorso in cassazione affidato a un unico motivo, mentre i contribuenti resistono a mezzo di controricorso. Successivamente veniva depositato atto di costituzione di nuovo difensore.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo l’Agenzia deduce violazione degli artt. 9 l. n. 289/2002, 1, comma 665, l. n. 190/2014, 108 TUE.
Si assume in particolare l’erroneità della decisione che non ha considerato come in effetti anche in sede di ottemperanza debba prendersi in rilievo la normativa unionale volta ad annullare gli aiuti di stato erogati (art. 4, comma 5, della decisione in epigrafe).
1.1.Deve in proposito ricordarsi che, come affermato da questa Corte, ‘ Il giudizio di ottemperanza dinnanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, a differenza del giudizio esecutivo civile, ha lo scopo di dare concreta attuazione al comando contenuto nella decisione passata in giudicato, anche se non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo, consentendo al giudice di enucleare e precisare il contenuto degli obblighi da eseguire, di chiarirne il reale significato nonché di verificarne la compatibilità con i principi unionali di equivalenza ed effettività; ne deriva che, sul versante del diritto interno, nulla osta alla verifica, in sede di ottemperanza,
circa la compatibilità del “dictum” contenuto nella sentenza passata in giudicato con una Decisione della Commissione UE.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che correttamente i giudici non avessero dato seguito al giudizio di ottemperanza, riguardante il diritto della contribuente al rimborso delle imposte in ragione delle agevolazioni fiscali riconducibili al sisma Sicilia 1990, in quanto incompatibile con la pronuncia della Commissione UE che, in data 17 ottobre 2012, aveva ingiunto la sospensione di tali aiuti fino alla decisione finale del 14 agosto 2015 che aveva disposto l’annullamento di tutti i pagamenti a tale titolo).’ (Cass. 23379/2022).
Quanto all’eccezione secondo cui nella specie non si tratterebbe di un imprenditore ma di un lavoratore autonomo (AVV_NOTAIO), premesso che appunto la decisione richiamata stabilisce la necessità di recupero degli aiuti di stato elargiti a imprese, salvo il ricorrere dei limiti de minimis, che il giudice dell’ottemperanza deve accertare anche d’ufficio, va ricordato come per l’ordinamento unionale non v’è luogo a distinguere tra imprenditore e lavoratore autonomo, trattandosi sempre di attività di un operatore economico consistente nell’offerta di beni o servizi al mercato (Sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2000, COGNOME e altri, cause riunite da C-180/98 a C-184/98, ECLI:EU:C:2000:428, punto 74; sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, RAGIONE_SOCIALE e altri, C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, punto 107).
Da quanto precede deriva la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado che, in sede di ottemperanza, si uniformerà all’esposto principio e provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della
Sicilia, sezione staccata di Catania, che, in sede di ottemperanza, si adeguerà ai principi dettati dalla presente pronuncia e provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 18-19 giugno 2024