Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34948 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 34948 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 31/12/2025
Recupero aiuti di statoGiudicato -Accertamento adesione-RilevanzaEsclusione.
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 18740/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura allegata al controricorso, che indica indirizzo p.e.c. in EMAIL;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 384/2021 depositata in data 15 gennaio 2021; udita la relazione della causa tenuta nella pubblica udienza del 19/11/2025 dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO; Generale dello Stato; per delega dell’AVV_NOTAIO dito l’AVV_NOTAIO per l’Avvocatura udito l’AVV_NOTAIO , AVV_NOTAIO, per il controricorrente.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, rigettò l’appello erariale contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE contro l’avviso con cui era recuperato l’importo di euro 69.370,00 per Irap dell’anno 2006, che il contribuente non aveva versato fruendo della disposizione dell’art. 15 della l.r. n. 21/2013, integrante tuttavia un indebito aiuto di Stato, come accertato dalla Commissione europea con decisione del 7 febbraio 2007, avendo la contribuente superato la soglia del de minimis .
La CTR evidenziò che l’ RAGIONE_SOCIALE aveva emesso un primo accertamento, poi annullato a seguito di istanza di adesione, con cui aveva riconosciuto che il beneficio rientrasse nel regolamento de minimis; poi aveva emesso un altro accertamento, annullato dalla CTP con sentenza passata in cosa giudicata; e infine aveva emesso il nuovo avviso, oggetto di causa, avente ad oggetto il medesimo tributo; ciò esposto, evidenziò che se è vero che in tema di aiuti di Stato il diritto dell’Unione europea travolge anche il giudicato formatosi in ba se alle disposizioni interne e consente al giudice di disapplicarlo, nel caso di specie tale principio non era applicabile in quanto il suo presupposto è che la questione della compatibilità con il diritto comunitario sia
estranea rispetto a quelle decise con la pronuncia irrevocabile mentre la CTP aveva annullato l’atto impositivo pure fondato sul contrasto con il de minimis .
L ‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui ha resistito la società con controricorso.
La causa è stata rimessa alla pubblica udienza del 19/11/2025.
Il PM, in persona del AVV_NOTAIO, ha rassegnato conclusioni scritte, ribadite in udienza, chiedendo pronunciarsi l’accoglimento del ricorso erariale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., della sentenza della Corte di giustizia UE in data 18/07/2007 nella causa C119/2005- RAGIONE_SOCIALE, del Regolamento comunitario n. 659/1999, della decisione della Commissione della Comunità Europea n. 498 del 7/02/2007, del Regolamento della Commissione europea n. 1998/2006, in data 15/12/2006, del Regolamento della Commissione europea n. 69/2001 del 12/01/2001. La difesa erariale evidenzia che il giudicato ritenuto dalla CTR preclusivo del nuovo avviso non era sul merito della spettanza del beneficio ai sensi del regolamento de minimis ma era fondato sulla presenza di un precedente annullamento operato dall’amministrazione in sede di accertamento con adesione e sulla conseguente preclusione di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 218 del 1997 secondo il quale l’accertamento con adesione non è integrabile o modificabile dall’u fficio che può emettere un nuovo atto impositivo solo se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi. Così come non è preclusivo all’applicazione del diritto comunitario il giudicat o così non può ritenersi preclusiva una disposizione interna di carattere procedimentale. Inoltre, nel caso di specie si trattava di un atto diverso
consistente nel recupero del solo aiuto di Stato senza l’imposizione di sanzioni.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
2.1. Costituisce oggetto di giurisprudenza consolidata il principio per cui in tema di aiuti di stato, il giudicato che riconosca il diritto all’agevolazione in contrasto con l’ordinamento UE è cedevole rispetto alla decisione con cui la Commissione accerti siffatto contrasto, sia quando antecedente sia quando successivo ad essa, in quanto, nell’una come nell’altra ipotesi, emesso in violazione della disciplina, cogente per gli ordinamenti interni degli Stati membri, che attribuisce all’esclusiva competenza della Commissione la valutazione circa la compatibilità con il mercato comune di misure di aiuto o di un regime di aiuti (da ultimo Cass. 01/09/2023, n. 25633).
2.2. La censura verte però principalmente sulla effettiva esistenza di un giudicato sulla circostanza che l’agevolazione in esame rispettasse, nel caso concreto, il regolamento de minimis , costituito dalla sentenza della CTP di Catania n. 106/2013 depositata il 21/01/2013. Occorre peraltro evidenziare che la sentenza impugnata esamina solo tale aspetto ritenendolo di fatto preclusivo di ogni altra questione.
La censura espressa dalla difesa erariale è in primo luogo ammissibile in quanto l’apprezzamento dell’esistenza del giudicato può essere oggetto di ricorso per cassazione ed il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (Cass. 07/12/2021, n. 38767; Cass. 27/08/2024, n. 23162).
2.3. Ciò premesso, l ‘assunto della CTR non appare condivisibile in quanto dalla lettura della decisione costituente il giudicato preclusivo emerge, come correttamente evidenziato dall ‘ RAGIONE_SOCIALE, che essa non reca alcun accertamento sostanziale sul merito del rispetto del regolamento de minimis ma si fonda sulla preclusione, ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 218 del 1997, derivante dalla pregressa definizione in adesione di un altro avviso di accertamento e quindi su una questione pregiudiziale di carattere formale che non lascia in alcun modo ritenere decisa anche la questione meritale della spettanza dell’agevolazione.
Questa Corte peraltro ha già ritenuto, in vicenda per certi versi analoga, che la procedura di accertamento con adesione ex art. 2 del d.lgs. n. 218 del 1997 non influisce in alcun modo sulla procedura di recupero dell’aiuto di Stato illegittimo, che non è attività di accertamento fiscale ma attività imposta dal diritto UE allo Stato membro. Qualora, ipoteticamente, si dovesse ritenere che il divieto di modificazione o integrazione dell’atto di accertamento con adesione, di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 218 del 1997, è norma ostativa alla attivazione della procedura di recupero degli aiuti di Stato imposta dal diritto comunitario, essa dovrebbe essere disapplicata in ragione del principio della prevalenza del diritto europeo sulle norme interne, principio affermato dalla consolidata giurisprudenza comunitaria e costituzionale (Cass. 4/06/2019, n. 15214).
Ciò trova conferma nella sostanziale differenza tra i due atti, il primo contenente plurime riprese di imposta, e il secondo contenente il solo recupero dell’importo Irap costituente aiuto di Stato, senza l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE connesse sanzioni.
La CTR non si è attenuta a tali principi e il ricorso va quindi accolto dovendosi formulare il seguente principio di diritto: «la procedura di accertamento con adesione ex art. 2 del d.lgs. n. 218 del 1997 non influisce in alcun modo sulla procedura di recupero dell’aiuto
di Stato illegittimo, che non è attività di accertamento fiscale ma attività imposta dal diritto UE alla Stato membro; pertanto l’esigenza di dare immediata esecuzione all’ordine di recupero degli aiuti di stato adottato dalla Commissione europea consente di derogare al giudicato formatosi su un precedente avviso di accertamento in tema di Irap in ragione della immodificabilità della pretesa impositiva prevista dall’art. 2 d.lgs. n. 218 del 1997».
La sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame e cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 19 novembre 2025.
Il Consigliere est.
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME