Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9661 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9661 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 408/2023 R.G. proposto da
:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
MACCARRONE ALFIO
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA n. 5044/2022 depositata il 30/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE
Avverso la sentenza n. 2439/2020, resa in prime cure su ricorso del contribuente COGNOME libero professionista, l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia -Sezione staccata di Catania, ribadendo il mancato versamento delle rate dovute a seguito della richiesta definizione agevolata, nonché l’applicazione della decisione della Commissione Europea con Decisione (UE) 2016/195 del 14 agosto 2015 in tema di aiuti di Stato derivanti dall’applicazione delle agevolazioni relative al c.d. Sisma Sicilia del 2002.
L’Ufficio aveva altresì proposto appello nei confronti della sentenza n.2440/2020 -stesse parti e medesima cartella di pagamento impugnata – nella quale il giudizio verteva avverso i dinieghi della definizione ex art. 39, comma 12, del d.l. n.98/2011, ritenendo che detta cartella di pagamento fosse esclusa dagli atti definibili ai sensi della citata disposizione. L’Agenzia chiedeva altresì la riunione delle due impugnazioni.
La CTR della Sicilia-Catania disponeva la riunione dei due gravami. I giudici di secondo grado, pur ritenendo fondato l’appello dell’ufficio avverso la decisione n. 2439/2020, in quanto il contribuente svolge attività commerciale e non poteva pertanto avvalersi della disciplina di favore, in quanto aiuto di Stato, ritenevano che avesse rilievo pregiudiziale e dirimente la definibilità agevolata delle pretese contenute nella cartella impugnata, in quanto emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi del sig. COGNOME Pertanto, la CTR dichiarava estinto l’intero giudizio per cessazione della materia del contendere, compensando le relative spese processuali.
Ha quindi proposto ricorso per cassazione L’Agenzia delle Entrate, sulla scorta di un unico motivo.
Il contribuente è rimasto intimato.
Successivamente è stata fissata udienza in camera di consiglio, per il 4 febbraio 2025.
CONSIDERATO CHE
Il motivo di ricorso può compendiarsi come segue:
Violazione e falsa applicazione dell’articolo 39, comma 12, del decreto- legge 6 luglio 2011, n.98 e art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, del Codice di procedura civile. Secondo la ricorrente la controversia de qua non rientra nell’ambito oggetti vo di applicazione dell’art. 39, comma 12, cit.
Il motivo di ricorso è fondato.
E’ ben vero, potrebbe rilevarsi in astratto, che si è affermato che la cartella di pagamento può essere oggetto di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022, purché sia il primo atto impositivo con il quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo in tal caso impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, che, invece, non sono più denunciabili ove sia mero atto riscossivo (Cass. Sez. 5, n. 25204 del 19/09/2024).
Ma nel caso di specie appare pacifico che la cartella in questione ricomprendesse il recupero di agevolazioni conseguenti al c.d. Sisma Sicilia, che sono state definite dalla Commissione Europea quali aiuti di Stato illegittimi, ove concessi a soggetti esercenti un’attività imprenditoriale e/o professionale.
Afferma l’art. 39, comma 12, del d.l. 98/2011 che ‘Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui e’ parte l’Agenzia delle entrate,
pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:
le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione;
la domanda di definizione è presentata entro il 31 marzo 2012;
le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;
d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l’eventuale diniego della definizione;
restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi (…)’.
La possibilità di ‘condonare’ la cartella era quindi esclusa proprio dalla lett. e) della disposizione invocata.
Infatti, nel caso di specie, è la stessa sentenza qui impugnata ad affermare che ‘L’appello proposto dall’ufficio avverso la sentenza n. 2439/20 risulta fondato. Tuttavia, non è accoglibile la richiesta,
formulata con l’altro atto di appello, tesa ad ottenere una declaratoria della legittimità del diniego di definizione agevolata: pertanto, il complessivo giudizio deve dichiararsi estinto, per cessazione della materia del contendere (…) Difatti, le ragioni dell’amministrazione finanziaria risultano senz’altro condivisibili, laddove mirano ad ottenere la riaffermazione della legittimità della cartella di pagamento: essa mirava a recuperare esclusivamente le rate non pagate dal contribuente, nell’ambito del piano di rateizzazione consentito dalla normativa emergenziale connessa agli eventi vulcanici del 2002. Peraltro, essendo il contribuente un operatore economico, egli non era neppure legittimato ad avvalersi della normativa in argomento, integrante un aiuto di Stato, per le ragioni enunciate dalla Commissione europea con la notissima decisione C (2015) 5549 final del 14/08/2015′.
Il ricorso oggetto di decisione ha impugnato la statuizione riguardante la ‘condonabilità’ della cartella, che secondo il giudice di appello comporta l’estinzione dell’intero giudizio per cessazione della materia del contendere.
Ma, come detto, lo stesso giudice di appello, con statuizione non impugnata sul punto, ha rilevato il carattere indebito dell’aiuto di Stato concesso al sig. COGNOME quale operatore economico professionale ed la conseguente legittimità della cartella di pagamento, incorrendo nell’evidente violazione dell’art. 39, comma 12, lett. e) cit., che esclude espressamente che possano essere oggetto di definizione agevolata le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi.
L ‘accertamento di fondatezza compiuto dalla CTR della Sicilia Catania in ordine alla qualità professionale del contribuente, al carattere indebito del relativo aiuto di Stato ed alla conseguente legittimità della cartella di pagamento non è coerente con le conclusioni cui perviene la C.t.r. in ordine alla condonoabilità della cartella ex art.36 bis d.P.R. n.600/1973.
La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia-Catania affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione del caso attenendosi ai principi enunciati, provvedendo altresì sulle spese, anche in relazione al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il motivo di ricorso e cassa in parte qua la decisione impugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – Catania, in diversa composizione, per un nuovo esame ed al fine di provvedere alla regolamentazione delle spese,
La Corte, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025.