Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25302 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25302 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22208/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocat ura dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE)
–
intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 1752/17/22, depositata in data 2 marzo 2022
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 13 settembre 2024.
Oggetto:
tributi
–
cartella – IVA – sisma
Sicilia 1990
RILEVATO CHE
Il contribuente COGNOME NOME ha impugnato una cartella di pagamento, relativa a IVA del periodo di imposta 2005, conseguente alla iscrizione a ruolo degli importi non versati, deducendo che gli importi dovevano ritenersi sospesi per effetto degli eventi sismici dell’ottobre 2002 , per i quali il contribuente aveva fruito della rateizzazione.
La CTP di Catania ha accolto il ricorso.
La CTR della Sicilia, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo tardivo il riferimento alla decisione della Commissione UE relativo alla contrarietà delle misure agevolative al divieto di aiuti di Stato.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a un unico motivo; il contribuente intimato non si è costituito in giudizio.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 57 d. lgs. 331 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 1, comma 1011, l. 27 dicembre 2006, n. 396, degli artt. 107 e 108 TFUE, della Decisione della Commissione (UE) 2016/195 C (2015) 5549 final e Regolamento UE 18 dicembre 2013, n. 1407, per avere la sentenza impugnata ritenuto tardiva la deduzione dell’Ufficio in appello relativa alla decisione della Commissione UE, benché sopravvenuta alla sentenza di primo grado. Osserva parte ricorrente che la Decisione della Commissione UE ha avuto per oggetto la natura di aiuto di Stato delle norme agevolative interne e che tale decisione è applicabile agli omessi e tardivi versamenti del periodo di imposta 2005, come risulta dalla trascrizione degli addebiti contenuta nel ricorso.
Il ricorso è fondato. Va preliminarmente ribadito il principio, costantemente affermato da questa Corte, che la sopravvenuta
decisione della Commissione Europea è immediatamente applicabile trattandosi, ai sensi dell’art. 288 T.F.U.E, di atto normativo vincolante e, dunque, di ius superveniens , sicché il giudice di legittimità è tenuto a dare immediata attuazione, anche d’ufficio, alla nuova regolamentazione della materia oggetto della decisione comunitaria, decidendo nel merito ovvero, se sia necessario un accertamento dei presupposti di fatto, cassando la sentenza impugnata e rimettendo al giudice di rinvio il relativo compito (Cass., Sez. V, 29 aprile 2024, n. 11477; Cass., Sez. V, 21 novembre 2023, n. 32369; Cass., Sez. V, 27 aprile 2021, n. 11038; Cass., Sez. Lav., 30 giugno 2016, n. 13458).
3. Sotto questo profilo, in tema di agevolazioni tributarie erogate a un’impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il regolamento de minimis applicabile ovvero se ricorrano le condizioni che rendono l’aiuto compatibile con il mercato interno (art. 107, § 2, lett. b), T.F.U.E.) in quanto destinato a compensare i danni causati da calamità naturali, con la conseguenza che il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del de minimis , che l’ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni, decorrente dal momento dell’ottenimento del primo aiuto, non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l’applicazione dell’ipotesi prevista dall’art. 107, § 2. lett. b) TFUE, di avere la sede operativa nell’area colpita dalla calamità al momento dell’evento ed anche l’assenza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l’importo compensato da altre fonti (Cass., Sez. V, 16 febbraio 2023, n. 4932; Cass., Sez. VI, 26 giugno 2019, n. 17199).
4. Va, tuttavia, rilevato che nel caso di specie la cartella impugnata ha ad oggetto unicamente IVA, per la quale è ius receptum che «l’art. 9, comma 17, della I. n. 289 del 2002 non è applicabile in materia
d’IVA atteso che, nel prevedere a beneficio delle persone colpite dal terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa una riduzione del 90 per cento di tale imposta, normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, con riconoscimento del diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte, non soddisfa il principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell’IVA dovuta nel territorio italiano, sicché si pone in contrasto con l’ordinamento comunitario, come chiarito dall’ordinanza 15 Luglio 2015 della Corte di Giustizia nella causa C82/14 (così Cass. n. 18205 del 16/09/2016; conf. Cass. n. 25278 del 16/12/2015; Cass. n. 16923 del 10/08/2016; Cass. n. 17563 del 04/07/2018)» (Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30927; conf. Cass., Sez. V, 17 gennaio 2023, n. 1189).
5. Tale interpretazione è conseguente all’applicazione del diritto dell’Unione, secondo cui la disciplina interna provoca un meccanismo distorsivo della concorrenza all’interno del territorio nazionale, nonché all’interno dell’Unione, in quanto consente ai soggetti passivi di incamerare somme versate dai consumatori finali e dovute all’Amministrazione finanziaria , cosa che non avviene per altri soggetti passivi (CGUE, 15 luglio 2015, Nuova Invincibile, C-82/14, punti 2526; CGUE, 18 marzo 2024, PR, C-37/23, punti 30-31), non potendosi introdurre rilevanti differenze di trattamento nel territorio italiano e nel territorio dell’Unione (CGUE, 17 luglio 2008, Commissione c/Italia, C132/06, punti 44-45).
6. La sentenza impugnata, nella parte in cui ha rigettato l’appello non facendo applicazione di tali superiori principi, va cassata e, non essendovi ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., rigettandosi l’originario ricorso. Le spese del doppio grado di merito sono compensate per l’evoluzione
della giurisprudenza, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso; dichiara compensate le spese dei due gradi del giudizio di merito; condanna l’intimato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente, che liquida in comp lessivi € 2.400,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, in data 13 settembre 2024