Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5122 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5122  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
IRAP AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32595/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore pro  tempore, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo pec EMAIL
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, sezione staccata di SIRACUSA, n. 3363/2019, depositata il 14 maggio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, che resiste  a  mezzo  controricorso,  avverso  la  sentenza  in  epigrafe.  Con quest’ultima la  C.t.r.  ha rigettato  l’appello  dell’Ufficio avverso  la sentenza della C.t.p. di Siracusa che aveva accolto il ricorso avvero l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2006 , era stato recuperato a tassazione maggiore Irap ed inflitte le conseguenti sanzioni.
L’Ufficio riscontrava che per l’anno di imposta 2006 la società aveva dichiarato, a fronte di un valore della produzione pari ad euro 5.685.001,00, la somma di euro 4.344.478,00 quale imponibile e la somma di euro 1.340.523,00, quale quota netta esonerata dall’imposta ai sensi dell’art. 5 legge reg. S icilia 23 dicembre 2003, n. 21 che riconosceva detta agevolazione, nel rispetto del regime c.d. de minimis -e dunque entro un tetto massimo di euro 100.000,00 nel triennio di interesse -fissato dal Regolamento della Commissione europea 12 gennaio 2001, n. 69. Rilevava, infatti, che la società -la quale negli anni 2004 e 2005 (rilevanti ai fini del triennio) aveva già beneficiato di parte dell’esenzione spettante , per un importo complessivo di euro 32.967,00 -aveva alterato il valore della produzione netta tassabile, in modo tale da poter fruire dell’agevolazione Irap per ulteriori euro 67.026,00 al fine di rientrare nel tetto massimo di euro 100.000,00. Osservava l’Ufficio che, a fron te di un valore della produzione pari a 5.685.001,00, la società avrebbe dovuto indicare quale valore sul quale beneficiare RAGIONE_SOCIALE agevolazioni regionali quello di euro 3.813.918,00 (ovvero un importo pari al valore della produzione eccedente la media del triennio 2001/2003 pacificamente pari ad € 1.871.083,00 ); che, se avesse correttamente indicato tale valore l’agevolazione prevista dalla
disciplina regionale sarebbe stata teoricamente pari alla somma di euro 190.696,00, pacificamente superiore al tetto de minimis; evidenziava, pertanto, che, al fine di contenere detto importo nei limiti del tetto, aveva  artificiosamente  ridotto  l’importo  sul  quale  beneficiare  RAGIONE_SOCIALE agevolazioni a quello di euro 1.340.523,00 che le consentiva di non sforare il tetto oltre il quale subentrava il divieto di aiuti di Stato.
Per  l’effetto,  l’Ufficio procedeva  al  recupero  integrale  del  credito utilizzato rettificando il valore della produzione netta da sottoporre a tassazione ai fini Irap in quello di euro 5.685.001,00 così recuperando a tassazione l’importo di euro 67.026,00 , ed irrogava la conseguente sanzione.
La C.t.r., a conferma della sentenza di primo grado, riteneva che nel  comportamento,  ritenuto  «accorto»,  della  società  non  vi  fosse alcuna violazione della concorrenza tutelata dal divieto di aiuti di Stato oltre la soglia c.d. de minimis , in quanto la contribuente aveva operato proprio al fine di contenere l’aiuto entro la soglia di euro 100.000,00 considerata compatibile.
Considerato che:
Con l’unico motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15, legge reg. Sicilia 29 dicembre 2003 n. 21, dell’ art. 87 Trattato CE, dei Regolamenti comunitari nn. 69 del 2001 e 2204 del 2002.
L’Ufficio  c ensura  la  sentenza  impugnata  nella  parte  in  cui  ha ritenuto che il quadro normativo citato consentisse alla contribuente di ridurre l’importo del valore della produzione suscettibile di agevolazione al fini di contenere l’aiuto nei limiti della soglia de minimis di euro 100.000,00.
 Preliminarmente  vanno  rigettate  entrambe  le  eccezioni  di inammissibilità sollevate dalla controricorrente sul presupposto della
violazione  dell’art.  366  cod.  proc.  civ .,  stante  la  proposizione  di  un ricorso ritenuto generico e non autosufficiente.
Il ricorso attinge, evidentemente, l’interpretazione fatta dalla C.t.r. della normativa citata e censura quest’ultima nella parte in cui ha ritenuto legittimo l’operato della contribuente sebbene in violazione del regime c.d. de minimis. Il ricorso contiene, pertanto, tutto quanto necessario a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata RAGIONE_SOCIALE censure contrapposte. La ricorrente, inoltre, ha esplicitato quale sia, per la parte rilevante, il contenuto degli atti o dei documenti menzionati.
Inoltre, nel processo tributario, anche nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado, deve ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica richiesto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, che costituisce norma speciale rispetto all’art. 342 cod. proc. civ. (Cass. 14/10/2021, n. 27961, Cass.05/10/2018, n. 24641).
3. Il motivo è fondato.
3.1. L’art. 15, comma 1, legge reg. Sicilia n. 21 del 2003 concedeva l’esenzione dall’Irap per i cinque periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2003, alle imprese, già operanti in Sicilia, per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003. Il successivo comma 3, precisava che l’ ‘applicazione della disposizione era subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché della definizione della procedura di cui all’articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
3.2.  Le  parti  non  divergono  sulla  ricostruzione  fatta  dall’Ufficio nell’avviso di accertamento. In altri termini, non è controverso che per il  2006,  il  valore  della  produzione  eccedente  la  media  di  quello dichiarata nel triennio 2001-2003 non fosse di soli euro 1.340.523,00 ma di euro 3.813.918,00.
La contribuente ritiene, tuttavia, che fosse legittimo indicare come base imponibile soggetta ad esenzione, non l’intero valore in eccedenza, ma un valore tale da beneficiare di un incentivo contenuto per il triennio nella sogli de minimis di euro 100.000,00.
3.3.  Tale  interpretazione,  sostenuta  dalla  RAGIONE_SOCIALE  nella  sentenza impugnata, non è conforme alla lettera della normativa regionale che indica esattamente i parametri per beneficiare dell’aiuto.
La stessa, per altro è contraria anche alla ratio sottesa al divieto di aiuti di Stato, come già individuata da questa Corte i numerosi precedenti. La C.t.r ha interpretato le disposizioni relative al regime de minimis come se si trattasse di una sorta di franchigia di cui si possa beneficiare sempre e non, invece, come una soglia entro la quale si presume che non si possa verificare alcuna alterazione della concorrenza per la pochezza della somma in questione. Si è chiarito, in proposito, che gli aiuti de minimis , proprio perché tali, sono inidonei ad incidere sul piano della concorrenza e perciò vengono tollerati. Proprio per questa stessa ragione, tuttavia, quando la soglia viene superata, riacquista vigore, in pieno, la disciplina del divieto che involge l’intera somma e non soltanto la parte che eccede la soglia di tolleranza. In altri termini il regime de minimis o c’è o non c’è. L’importo stabilito per delimitarne l’operatività serve a tracciare la linea di confine tra gli aiuti che sono incompatibili con l’art. 87 (ora 107) paragrafo 1 del Trattato istitutivo della UE, e quelli che invece sono tollerati (Cass. 03/11/2023, n. 30651, Cass. 17/10/2014, n. 21992, Cass. 20/05/2011, n. 11228).
3.4. La C.t.r. non si è attenuta a questi principi. Va rilevato, infatti, che la diminuzione della base astrattamente imponibile ma soggetta ad esenzione al fine di contenere l’aiuto erogabile nei limiti consentiti, ha l’effetto di  far  operare  il  regime de  minimis come  una  sorta  di franchigia,  con  un  risultato  la  cui  legittimità  è  stata  esclusa  dai precedenti citati.
In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata  va  cassata  con  rinvio  alla  Corte  di  giustizia  tributaria  di secondo  grado  della  Sicilia,  sezione  staccata  di  Siracusa,  in  diversa composizione,  che  si  pronuncerà  anche  sulle  spese  del  giudizio  di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata  di  Siracusa,  in  diversa  composizione,    cui  demanda  di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.