Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18825 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18825 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 10/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 28297/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in Roma, in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato (P_IVA) che la rappresenta e difende
RAGIONE_SOCIALE
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controRAGIONE_SOCIALE–
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale dell’Abruzzo n. 652/2016 depositata il 23/06/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Dalla sentenza e dagli atti di parte emerge quanto segue. La società RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di
installazione di impianti elettrici, venne sottoposta a controllo da parte della guardia di finanza, dalla quale emerse l’esistenza di fatture di sponsorizzazione emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’odierna contribuente.
2.Dall’esame dei rapporti tra le due società emerse che le fatture emesse nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE fossero relativi ad operazioni inesistenti, sicché venne emesso PVC per gli anni di imposta 2008, 2009 e 2010, notificato alla società il 15.11.2012.
Venne quindi contestata l’indebita deduzione di costi per euro 150.000,00 e l’indebita detrazione dell’IVA per euro 30.000,00 derivanti da fatture inesistenti.
In particolare la società contribuente, nel periodo di imposta 2008, aveva dedotto l’imponibile e detratto l’Iva afferenti ad una fattura emessa in data 18.10.2008 avente come causale pubblicità anno 2008.
Venne quindi emesso avviso di accertamento, con il quale venne rettificata la dichiarazione modello unico 2009, per l’anno di imposta 2008, accertatandosi così un reddito d’impresa pari ad euro 307.896,00 in luogo di quello dichiarato pari ad euro 157,896,00.
4.Dopo non essere andato a buon fine il procedimento di accertamento con adesione, la società contribuente impugnò l’avviso accertamento, eccependo, tra le altre cose, la mancata applicazione della agevolazione di cui all’art. 33, comma 28, della l. n. 183 del 2011.
Il giudice di prime cure accolse parzialmente il ricorso ed applicò la disposizione invocata dal contribuente.
5.La decisione venne appellata dall’RAGIONE_SOCIALE in via principale e dalla società contribuente in via incidentale. Entrambi gli appelli vennero respinti.
6.Avverso la prefata decisione ricorre l’agenzia con un motivo, resiste con controricorso la società contribuente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’agenzia censura la sentenza per aver violato l’art. 33, comma 28, della l. n. 183 del 2011, dell’art. 1, comma 1, dell’OPCM n. 3780 del 6.6.2009, dell’art. 1, comma 1, dell’OPCM n. 3837 del 2009; dell’art. 39, comma 1, pen ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2010 avendo la CTR ritenuto che le imposte accertate e i relativi accessori siano dovuti nella misura del 40 per cento ai sensi dell’art. 33, comma 28, della l. n. 183 del 2011.
2 .Preliminarmente deve darsi atto che la società controRAGIONE_SOCIALE ha rappresentato che l’agenzia RAGIONE_SOCIALE ha ‘desistito dalla pretesa’ ed a tal fine ha depositato un documento recante nell’oggetto la ‘ Comunicazione di conclusione di recupero degli aiuti di Stato di cui alla misura sa. 35083 (2012/C) (ex 2012/NN) dichiarati incompatibili con il mercato interno dalla decisione della Commissione europea C82015/ 5549 final del 14.8.2015’.
3 .Il predetto documento proviene dal Commissario Straordinario NOME COGNOME e contiene la rinuncia da parte dello stesso a all’ammissione al passivo della procedura, in riferimento ai crediti aventi fondamento nelle pretese restitutorie, azionate con domanda di insinuazione rubricate al cronologico n. 110 e n. 116 dello stato passivo.
4 .La rinuncia è stata determinata ‘sulla base dei dati trasmessi e RAGIONE_SOCIALE osservazioni formulate nonché RAGIONE_SOCIALE autocertificazioni contestualmente prodotte’ nell’ambito del procedimento di recupero.
E’ quindi necessario rinviare la causa a nuovo ruolo al fine di consentire all’RAGIONE_SOCIALE di fornire informazioni circa la persistenza della pretesa oggetto del giudizio alla luce della documentazione innanzi indicata documentando l’avvenuto recupero degli aiuti di Stato .
P.Q.M.
Assegna giorni 60, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, all’agenzia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per produrre la documentazione relativa all’avvenuto recupero degli aiuti di Stato di cui alla misura sa. 35083 (2012/C).
Roma, 23 aprile 2024