Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2658 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2658 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 573/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante ‘ pro tempore ‘ , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), unitamente e disgiuntamente all’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), i quali indicano i seguenti indirizzi p.e.c. ove effettuare le comunicazioni di cancelleria e/o le notificazioni: EMAIL ; EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore ‘pro tempore’, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA e presso la medesima domiciliata in INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DELLA SICILIA n. 9470/2023 depositata il 21/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Per ragioni di chiarezza espositiva, conviene premettere che la causa approda per la seconda volta in udienza dinanzi a questa Suprema Corte.
Più nel dettaglio, RAGIONE_SOCIALE , avente sede nel territorio siciliano colpito dal sisma del 1990, presentava all’Ufficio di Caltagirone dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE istanza di rimborso di € 58.165,00, pari al 90% dei tributi versati antecedentemente al 1° gennaio 2003 (data di entrata in vigore dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2022) in relazione agli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992.
L’Ufficio opponeva diniego, impugnato dalla contribuente dinanzi alla CTP di Catania, la quale, con sentenza n. 465/02/07, depositata il 3 luglio 2007, respingeva il ricorso.
La contribuente proponeva appello, accolto dalla CTR della Sicilia, con sentenza n. 328/18/11, depositata il 17 novembre 2011.
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, accolto dalla Sez. V Civ. di questa Suprema Corte, con sentenza n. 17193 del 2022, resa ad esito della pubblica udienza del 23 marzo 2022, tra l’altro, in motivazione, osservando:
4.2 Il giudice di rinvio dovrà verificare, poi, se l’importo oggetto del rimborso sia inferiore alla soglia fissata dalla Commissione UE, dovendo la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni, a decorrere dal momento del primo (Cass. 9/06/2017, n. 14465).
4.3 La prova di tali circostanze è a carico del soggetto che invoca il beneficio, fermo restando che, l’applicazione dello ius superveniens, qual è nella specie la decisione della Commissione UE, e la sua diretta incidenza sulla decisione della controversia, consentono alle parti l’esibizione, in sede di rinvio, di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che, in base alla precedente disciplina, non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola (Cass. 26/09/2017, n. 22377; Cass. 26/05/1998, n. 5224).
Riassunta dalla contribuente la causa, la CGT2 della Sicilia, con sentenza n. 9470/2023, depositata il 21 novembre 2023, giudicando in sede di rinvio, respingeva l’appello della contribuente, compensando le spese di tutti i gradi di giudizio, sulla base, essenzialmente, della seguente motivazione:
Quanto alla verifica della condizione demandata a questo Giudice si deve rilevare che, nella specie, non è stata data la prova che la fattispecie rientra nei limiti del regime de minimis.
Infatti parte ricorrente non ha dimostrato di non avere beneficiato di contributi pubblici concessi in regime de minimis (Reg. CE n. 1407/2013 e/o Reg. CE n. 1998/2006 del 15/12/2006, GUCE L 379 del 28/12/2006 e/o Reg. CE n. 717/2014) e di non aver superato il relativo ammontare né nel triennio 990/1992 né in anni precedenti nè in tutti i trienni successivi fino ad oggi.
In tema di aiuti di Stato, il requisito richiesto a fini della fruizione, può essere attestato con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del richiedente. Ma nella specie tale prova non è stata fornita neppure con la predetta autocertificazione.
Ne consegue che è legittimo il provvedimento di diniego .
Proponeva la contribuente ricorso per cassazione con un motivo. Resisteva l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso. Il Consigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. Il difensore della contribuente depositava istanza di decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, pare utile rammentare che, giusta Cass. Sez. U n. 9611 del 2024, non sussiste alcuna incompatibilità dell’estensore della proposta di definizione anticipata alla partecipazione al Collegio in seguito ad istanza di decisione.
Può pertanto procedersi alla disamina del ricorso.
Con l’unico motivo in cui esso si articola si denuncia: ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 7 d.lgs. n. 546/92, 2697 c.c., 6 e 10 l. 212/2000, 6 del regolamento UE 1407/2013, 46 l. 234/2012 e 47 d.p.r. 445/2000 in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. ‘.
Deduce la contribuente che ‘ la dichiarazione sul rispetto dei limiti sugli aiuti di stato de minimis era stata espressamente resa dalla contribuente nell’atto di riassunzione del giudizio (doc. 3), ove, alle pagine 3 e 4, si legge: ‘La spettanza del cennato rimborso potrà essere senz’altro confermata … ove risulti che il beneficio per suo tramite conseguito dalla società sia tale da non eccedere (come in effetti non eccede) le soglie massimali assentite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis …. La richiesta di rimborso avanzata dalla società in relazione all’intero triennio 1990/1992 si attesta sul complessivo importo di € 58.165,00 il quale si colloca ben al di sotto RAGIONE_SOCIALE cennate soglie de minimis …’. Tale affermazione non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘.
Il motivo, come rilevato nella proposta di definizione anticipata, condivisa dal Collegio, è infondato.
La sentenza rescindente evidenziava come incombesse alla contribuente la prova del rispetto dei requisiti ‘de minimis’.
In tal senso, del resto, è l’unanime giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ‘ in materia di contributi pubblici, conseguibili senza che intervenga la violazione della disciplina dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato, ed in riferimento al sisma verificatosi in Sicilia nel 1990, un’impresa assoggettata al regime dell’IVA deve rispettare i principi europei anche in relazione a tributi diversi ed è suo onere assicurare la prova del possesso dei requisiti previsti dalla legge per poterne fruire, sia in generale, dimostrando il rispetto della disciplina “de minimis”, sia in particolare, fornendo la prova dell’esistenza di un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti in seguito alla calamità naturale e l’aiuto di Stato concesso ‘ (Cass. n. 27053 del 2022; nello stesso senso, ‘ex multis’, Cass. n. 3490 del 2025; n. 864 del 2025; n. 7704 del 2020).
La pretesa – sostenuta nel motivo – che l’affermazione contenuta nel ricorso in riassunzione (‘ La spettanza del cennato rimborso potrà essere senz’altro confermata … ove risulti che il beneficio per suo tramite conseguito dalla società sia tale da non eccedere (come in effetti non eccede) le soglie massimali assentite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis ‘) tenga luogo della cd. autocertificazione ‘de minimis’ non può essere condivisa.
Anzitutto, trattasi di affermazione, al cospetto della riportata giurisprudenza, generica e perplessa (come in particolare emerge dall’espressione: ‘ ove risulti che’ ).
Peraltro, pur a prescindere da ciò, detta affermazione costituisce una pura e semplice allegazione difensiva, rassegnata in un atto giudiziario proveniente dal difensore, siccome solo da questi sottoscritto (cfr. il doc 3 allegato al ricorso per cassazione), senza che, a tutto voler concedere, sia dedotto e dimostrato che il medesimo fosse altresì costituito procuratore
speciale ‘ad negotium’, in rappresentanza sostanziale, oltreché processuale, della contribuente.
Detta affermazione, dunque, non costituisce una dichiarazione avente valore autocertificativo proveniente dalla parte interessata, con corrispondente assunzione di responsabilità, poiché di una tale dichiarazione non possiede le caratteristiche né formali né sostanziali.
A quanto innanzi, oppone tuttavia la contribuente (solo) nell’istanza di decisione che oltre alla dichiarazione resa nell’atto di riassunzione, la contribuente ha attestato il rispetto del de minimis con apposita autocertificazione (si veda doc. 5 prodotto in allegato al ricorso in cassazione);
che in particolare tale dichiarazione sostitutiva è stata notificata all’RAGIONE_SOCIALE in data 19/12/2024, prot. 7490 del 14/01/2025 (doc. 2), come da ricevute pec che si allegano alla presente (doc. 3 e 4) .
Trattasi di deduzioni che non colgono nel segno.
Tenuto presente che la sentenza impugnata è stata deliberata il 9 maggio 2023, l’autocertificazione di cui al doc. 5 allegato (solo) al ricorso per cassazione, di là dalla genericità che, nuovamente, l’affligge, reca la data, ben successiva, del ‘ 18.12.2024 ‘; né, per vero, il ‘thema’ dell’idoneità di tale documento, pur allegato (solo) al ricorso per cassazione, a sopperire al ‘deficit’ probatorio rilevato nella sentenza impugnata trova in alcun modo sviluppo nel ricorso stesso, essendo stato tardivamente introdotto (solo) nell’istanza di decisione.
Ora, tranciante è la considerazione che, involgendo tale autocertificazione profili di fatto rilevanti probatoriamente, il cui apprezzamento, per specifico mandato della sentenza rescindente, era devoluto al giudice di rinvio, la sua allegazione al ricorso per cassazione,
attesi natura e limiti del giudizio di legittimità quale momento di controllo della mera conformità a legge RAGIONE_SOCIALE pronunce ricorse, non determina alcuna utile devoluzione a questa Suprema Corte (cfr. in termini Cass. n. 18673 del 2015): ciò tanto meno, come invece la contribuente pretenderebbe nella specie, in funzione recuperatoria di un onere probatorio rimasto inadempiuto (alla stregua di non contrastato accertamento rassegnato nella sentenza impugnata) dinanzi al giudice di rinvio, quale unico giudice competente.
In definitiva, il ricorso è da rigettarsi con le statuizioni consequenziali ex artt. artt. 96, commi 3 e 4, e 380 -bis, comma 3, cod. proc. civ.
Pertanto, il contribuente deve essere condannato a rifondere le spese in ragione di complessivi euro 7.500, (di cui euro 5.000 a titolo di spese propriamente dette ed euro 2.500 a titolo di maggiorazione ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.), oltre spese prenotate a debito.
Il medesimo deve essere altresì condannato a pagare la somma di euro 1.500 alla Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -Riscossione le spese di lite, liquidate, complessivamente, in euro 7.500, oltre spese prenotate a debito.
Condanna parte ricorrente a pagare la somma di euro 1.500 alla Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 2 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME