Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34686 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34686 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
Sisma Sicilia-regime de minimisautocertificazione-anni
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26705/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del liquidatore p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Corte (p.e.c. EMAIL);
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che la rappresenta e difende;
-controricorrente e ricorrente incidentale -SEZIONE STACCATA DI CATANIA, n. 2738/2022, depositata il 29/03/2022, non avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La contribuente, RAGIONE_SOCIALE operante nel settore RAGIONE_SOCIALE costruzioni generali, il 28/12/2004 presentava istanza all’ufficio di Caltagirone dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE E ntrate per il rimborso di €.106.831,15, pari al 90% dei tributi versati a titolo di IRPEG, ILOR ed IVA in data anteriore al l’1/01/ 2003, momento di entrata in vigore della l. n. 289/2002 che all’art. 9, comma 17, regolava il regime del dovuto per gli anni di imposta 1991 e 1992, individuandolo nel 10% dell’ammontare ordinariamente previsto.
Avverso il rigetto espresso dell’istanza di rimborso, la RAGIONE_SOCIALE contribuente esperiva ricorso che era respinto dalla Commissione tributaria provinciale di Catania ma accolto dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione di Catania.
Contro tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, cui resisteva la RAGIONE_SOCIALE, rinunciando alla domanda relativa all’IVA .
La Corte, con ordinanza 30/12/2020, n. 29865, accoglieva il ricorso erariale, cassando la sentenza e rinviando alla CTR di Catania, in particolare perché, alla luce della sopravvenuta decisione comunitaria in materia di aiuti di RAGIONE_SOCIALE, accertasse la compatibilità del rimborso con la disciplina del regolamento de minimis , svolgendo la RAGIONE_SOCIALE attività di impresa.
Riassunto il giudizio, la CTR decideva il giudizio di rinvio rigettando l’appello della RAGIONE_SOCIALE. In particolare, evidenziava che la RAGIONE_SOCIALE non avesse provato il rispetto del regolamento de minimis , avendo affidato la prova del rispetto RAGIONE_SOCIALE condizioni ad una autocertificazione relativa agli anni 2002-2005 anziché agli anni 19901992.
La RAGIONE_SOCIALE ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, basato su tre motivi.
La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 16/11/2023.
Considerato che:
1. Con l’unico motivo del ricorso la RAGIONE_SOCIALE deduce error in iudicando : violazione e/o falsa applicazione di norme di legge: art. 1 co. 665. l. n. 190/2014, art. 9, comma 17, l. 289/2002 e s.m.c.c. e della normativa europea in tema di aiuti di stato (artt. 107 e 108 trattato sul funzionamento unione europea, decisione final della Commissione europea n. C2015/5549 del 14 /08/2015), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c . censurando la decisione della CTR per aver ritenuto che il triennio rilevante ai fini della prova del rispetto del regolamento de minimis sia il triennio 1990-1992.
Deduce infatti che, ai se nsi di quanto specificato dall’art. 2 della citata decisione UE, la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per la fruizione RAGIONE_SOCIALE agevolRAGIONE_SOCIALE va in concreto accertata con riferimento al momento della sua concessione e che, p er quanto riguarda l’aspetto cronologico, il Considerando 10 del citato Regolamento specifica che Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile (c.d . rolling basis ), nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis , si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti concessi nell’eserciz io finanziario in questione e nei due precedenti . A tale proposito, ai sensi dell’art. 3, par. 4 del Regolamento, il criterio da applicare non è di tipo finanziario, in quanto i contributi sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico RAGIONE_SOCIALE applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data della loro effettiva erogazione. Ne consegue che la valutazione RAGIONE_SOCIALE
condizioni per la fruizione del beneficio va fatta rispetto a quel momento o, al massimo , alla data di presentazione dell’istanza di rimborso. Da tale assunto, il triennio mobile cui, nella fattispecie, occorre far riferimento ai fini della corretta spettanza degli aiuti de minimis in questione, dovrebbe ritenersi quello 2005-2003 (anno cui si riferisce la richiesta di rimborso ed i due precedenti) ed è quello a cui la RAGIONE_SOCIALE ha fatto riferimento nella dichiarazione di non aver beneficiato di contributi pubblici, aiuti di RAGIONE_SOCIALE e/o altri finanziamenti equipollenti, comunque denominati.
Deduce, infine, a sostegno del motivo, che l’articolo 10 del D.M. 31/05/2017 n. 115, recante la disciplina di funzionamento del RAGIONE_SOCIALE, istituito presso il RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 52 della l. 234/2012, stabilisce che vada utilizzata, quale data di concessione dell’aiuto, quella in cui è effettuata la presentazione della relativa domanda e che la stessa RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE contenzioso e riscossione – Ufficio RAGIONE_SOCIALE processuale, nelle istruzioni fornite con la nota prot. n.225981 del 28/06/2019 dà rilevanza a tale momento.
1.1. Il ricorso incidentale condizionato è fondato su tre motivi.
Con il primo l’RAGIONE_SOCIALE deduce omessa pronuncia sui motivi di appello, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., non avendo i giudici d’appello pronunciato: a) sulla richiesta di riunione con altri due giudizi, pure attivati dalla RAGIONE_SOCIALE, sempre per aiuti di cui alla l. n. 289/2002; b) sulla questione della prova dell’ effettivo versamento RAGIONE_SOCIALE somme richieste a rimborso, non risultante all’ufficio .
Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 99 cod. proc. civ., dell’art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 ) cod. proc.
civ., evidenziando che la parte non abbia provato, come suo onere, l’effettivo versamento degli importi chiesti a rimborso, nonostante l’onere della prova gravasse a suo carico anche a prescindere dalla durata dell’obbligo di tenuta de lle scritture contabili.
Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione della l. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, della l. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, della decisione della Commissione europea (2015) 5549 final del 14/08/2015, degli artt. 107 e 108 TFUE, del Regolamento CE n. 69/2021 del 12/01/ 2001, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 ) cod. proc. civ., laddove la CTR ha ritenuto che il massimale fosse di 200.000,00 euro e non di 100.000,00 euro, ai sensi del Regolamento CE n. 69/2001, applicabile ratione temporis .
2.Il ricorso principale va respinto anche se la motivazione della CTR, di rigetto dell’originaria istanza di rimborso, va emendata , ai sensi dell’art. 384, u.c., cod. proc. civ.
Si premette che compito del giudice del rinvio era di accertare la compatibilità dell’aiuto invocato con la disciplina unionale de minimis, che prevede la compatibilità dell’agevolazione con la disciplina degli aiuti di RAGIONE_SOCIALE solo se essa rispetti determinati requisiti, tra cui, per quanto qui rileva, il mancato ottenimento, nel triennio dalla concessione, di altri aiuti che, sommati a quello oggetto di richiesta, determinino il superamento di determinate soglie.
Questa Corte (Cass. 19/10/2023, n. 29081; Cass. 23/08/2023, n. 25150; Cass. 26/07/2023, n. 22562; Cass. 5/04/2023, n. 9375 in motivazione; analogamente Cass. 26/06/2019, n. 17199) ha espressamente precisato che il periodo di tre anni, rispetto ai quali verificare che il contribuente intenzionato a fruire RAGIONE_SOCIALE agevolRAGIONE_SOCIALE tributarie riconosciute a fronte di una calamità naturale non abbia superato, con l’importo complessivo degli aiuti ottenuti, la soglia dei regolamenti de minimis , decorre dal momento dell’ottenimento del
primo aiuto e che, dunque, si deve considerare il triennio 2001-2003 (per effetto dell’entrata in vigore in tale ultimo anno , in data 1/01/2002, della l. n. 289/2002, che riconosce il beneficio per cui è causa), in linea con quanto chiarito nei regolamenti de minimis per cui Gli aiuti ‘ de minimis ‘ sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico RAGIONE_SOCIALE applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione (cfr. l’art. 3, § 4, di entrambi i Reg (UE) nn. 1407/20 13 e 717/2014) . Occorre altresì precisare che Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto ‘ de minimis ‘», si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti (cfr. il considerando nn. 10 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e 13 del Reg. (UE) n. 717/2014).
Analogamente il considerando n. 5 del regolamento UE n. 69/2001 prevede che L’aiuto de minimis si deve considerare erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso e che Il periodo di riferimento di tre anni deve avere carattere mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis , l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nei tre anni precedenti deve essere ricalcolato .
Ha quindi errato la CTR nel ritenere irrilevante l’autocertificazione depositata nel corso del giudizio di rinvio ritenendo necessario fare riferimento agli anni 1990-1992 (ed in tal senso la motivazione va emendata) ma erra la RAGIONE_SOCIALE a fare riferimento al diverso triennio, 2003-2005, in relazione al quale ha prodotto l’autocertificazione, facendolo decorrere dalla data della domanda.
Giova appena precisare che l’invocato art. 10 del d.m. 31/05/2017 n. 115, recante la disciplina di funzionamento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, istituito presso il RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 52 della l. 234/2012, prevede che la particolare procedura di registrazione degli aiuti di RAGIONE_SOCIALE si applica a tutti gli aiuti individuali di cui al comma 1 i cui presupposti per la fruizione si verificano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, relativamente agli aiuti fiscali, a quelli i cui presupposti per la fruizione si verificano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 , il che non ricorre nel caso di specie.
Il rigetto del ricorso principale implica che il ricorso incidentale, espressamente proposto come condizionato, non debba essere esaminato in quanto assorbito.
Alla soccombenza segue condanna alle spese, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, spese che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2023.