Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5217 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5217 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , derivante dalla fusione per unione di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in margine al ricorso, dagli AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno indicato recapito PEC, avendo la ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del primo difensore, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , successore di RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Firenze, che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
Oggetto: Ires ed Irap 2005 Cartella di pagamento -Aggio esattoriale – Rinunzia al ricorso – Estinzione del giudizio.
la sentenza n. 5327, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 6.11.2015, e pubblicata il 9.12.2015; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
L’Incaricato per la riscossione, RAGIONE_SOCIALE, notificava il 24.8.2012 al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poi fusa in RAGIONE_SOCIALE BPM Spa, la cartella di pagamento n. 135 NUMERO_CARTA 0006880580, attinente ad Ires ed Irap in relazione all’anno 2005.
La contribuente impugnava l’atto esattivo, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE, limitatamente alla somma richiesta quale aggio esattoriale (fino ad Euro 2.048.258,54), contestandone la natura ‘sostanzialmente sanzionatoria’ (ric., p. 6), e comunque censurando l’illegittimità del compenso per l’esazione, anche alla luce dei principi costituzionali. La CTP rigettava il ricorso.
Spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita dai primi giudici, la società, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. La CTR confermava la decisione di primo grado.
Avverso la decisione adottata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a due strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso RAGIONE_SOCIALE.
La società ha quindi depositato memoria con la quale, preso atto dell’evoluzione giurisprudenziale registratasi nella materia controversa, ha dichiarato tramite il suo difensore, AVV_NOTAIO, di rinunziare al ricorso. Ha depositato memoria anche la controricorrente.
Motivi della decisione
Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, in conseguenza della rinunzia al ricorso depositata.
RAGIONE_SOCIALE BPM Spa, tramite il suo difensore, ha infatti depositato dichiarazione di rinunzia al ricorso, richiamandosi all’evoluzione giurisprudenziale che ora afferma la legittimità dell’aggio esattoriale.
La rinunzia al ricorso operata dalla ricorrente comporta che il processo deve essere dichiarato estinto.
In materia di spese di lite, la controricorrente non ha concordato sulla loro compensazione.
Occorre però tener conto che l’orientamento della giurisprudenza di legittimità circa la legittimità della pretesa dell’aggio esattoriale, non avente natura sanzionatoria, si è consolidato successivamente alla proposizione del ricorso, e sempre in epoca successiva si è pronunciata in materia la Corte costituzionale.
Appare pertanto equo dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
3.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione -l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all’atto della proposizione dell’impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400).
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio proposto da RAGIONE_SOCIALE, poi fusa in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , e compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il 22 febbraio 2024.