Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17728 Anno 2025
Oggetto: Tributi
Diniego di rimborso
Aggio di RAGIONE_SOCIALE
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17728 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2025
–
conciliazione giudiziale – diritto al rimborso -art. 17 del
d.lgs. n. 112 del 1999
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 13858 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , e RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , domiciliate in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende;
-controricorrenti – per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Lombardia n. 4929/13/2022, depositata in data 13 dicembre 2022, non notificata.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 10 aprile 2025 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
FATTI DI CAUSA
1.Dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince che: 1) in seguito all’impugnativa da parte di RAGIONE_SOCIALE di un avviso di accertamento avente natura esecutiva , non avendo quest’ultima provveduto , in pendenza di giudizio, ad effettuare il pagamento dell’imposta , a titolo provvisorio, entro i termini e per le somme prescritte dagli artt. 29 del D.L. n. 78/2010 e 15 del d.P.R. n. 602/1973, la D.R. dell’Emilia – Romagna aveva affidato in carico gli importi da versare a titolo provvisorio all’Agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che aveva notificato il 6.6.2017 alla suddetta società un avviso di presa in carico, totalmente pagato da quest’ultima in data 8.6.2017; 2) il giudizio, avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento era stato, con sentenza n. 641/06/2018, dichiarato estinto dalla RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Bologna, a seguito RAGIONE_SOCIALE conclusione di un accordo conciliativo tra la società contribuente e l’RAGIONE_SOCIALE con il quale veniva rideterminata la pretesa impositiva, definendo la relativa controversia; 3) RAGIONE_SOCIALE aveva presentato all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE istanza di rimborso degli ‘aggi’ per la RAGIONE_SOCIALE versati sul presupposto che, per effetto RAGIONE_SOCIALE successiva conciliazione, gli stessi non fossero più dovuti essendo venuti meno il titolo in
forza del quale erano stati richiesti e la pretesa fiscale sottostante; 4) avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla suddetta istanza, la società aveva proposto ricorso dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Milano che, con sentenza n. 2694/12/2021, lo aveva rigettato r itenendo preclusa l’azione di arricchimento senza causa e insussistenti i presupposti di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602/73 per la presentazione dell’istanza di rimborso in quanto l’obbligo d i pagamento dell’aggio era estraneo all’accordo conciliativo intercorso tra la contribuente e l’RAGIONE_SOCIALE; 5) avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello la società dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado che, con sentenza n. 4929/13/2022, depositata in data 13 dicembre 2022, lo aveva rigettato.
2. In punto di diritto, la CGT di II grado- confermando la sentenza di prime cureha osservato che: 1) l’estinzione dell’obbligazione di versamento dell’imposta accertata non aveva comportato il venire meno dell’obbligazione di versamento dell’aggio atteso che , mentre l’oggetto dell’accordo conciliativo era la pretesa tributaria, rimodulata in base all’accordo raggiunto tra ente impositore e contribuente, l’obbligazione di versamento dell’aggio era conseguita all’inadempimento RAGIONE_SOCIALE distinta obbligazione di cui all’art. 68 del d.lgs. n. 546/92 di versamento frazionato dell’imposta, a titolo provvisorio, in pendenza di giudizio; 2) la conciliazione intervenuta successivamente -a seguito RAGIONE_SOCIALE quale il giudice tributario aveva dichiarato la mera estinzione del giudizio -non aveva sancito l’illegittimità dell’azione accertatrice dell’Ufficio e RAGIONE_SOCIALE azioni attuate per conseguire il recupero RAGIONE_SOCIALE maggiore imposta accertata, sia pure a titolo provvisorio; 3) ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, nella versione vigente ratione temporis , l’applicazione dell’aggio seguiva all’iscrizione a ruolo del carico fiscale sul presupposto che dovessero porsi a carico del debitore inadempiente gli oneri di funzionamento dell’Agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE preposto all’attiv azione RAGIONE_SOCIALE procedura di RAGIONE_SOCIALE coattiva; andava esclusa l’applicazione RAGIONE_SOCIALE legge n. 234/2021 atteso che l’art. 1, comma 17 di tale legge faceva salvi, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata
in vigore RAGIONE_SOCIALE legge, l’aggio e gli oneri di RAGIONE_SOCIALE dell’agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la suddetta sentenza, RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
4.Resistono , con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
La società contribuente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la illegittimità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata in parte qua per violazione e falsa applicazione degli artt. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, nella versione vigente ratione temporis , 29, primo comma, lett. a), b) e f) del d.l. n. 78 del 2010, 48, quarto comma e 68 del d.lgs. n. 546/1992, per avere la CGT di II grado ritenuto legittimo il diniego di rimborso degli aggi corrisposti dalla società contribuente all’Agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulle imposte e interessi versati a titolo provvisorio, in pendenza di giudizio, in quanto, a prescindere dalla sottoscrizione dell’accordo conciliativo, l’obbligazione di versamento dell’aggio trovava origine nell’inadempimento dell’obbligo, ai sensi dell’art. 68 cit. , di versamento frazionato dell’imposta in pendenza di giudizio; ciò sebbene: 1) il pagamento di quanto dovuto, a titolo provvisorio, fosse intervenuto nel corso del giudizio di primo grado, prima del deposito RAGIONE_SOCIALE sentenza, in applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui all’art. 29 del d.l. n. 78 del 2010, senza che alcuna violazione dell’art. 68 cit. fosse configurabile; 2) al precedente titolo legale fondante l’obbligo di pagamento RAGIONE_SOCIALE somme accertate rappresentato dall’avviso di accertamento e dalla connessa intimazione di pagamento si fosse sostituito un nuovo titolo legale costituito dall’accordo conciliativo , avente carattere novativo, per cui erano venuti meno i presupposti per la debenza degli aggi relativi alle somme versate, a titolo provvisorio, in pendenza di giudizio; pertanto, ad avviso RAGIONE_SOCIALE ricorrente, la sottoscrizione dell ‘accordo conciliativo non lascerebbe – come ritenuto dalla
CGT -impregiudicata la legittimità dell’atto impositivo originariamente emesso, sostituendosi ad esso e comportando, stante l’estinzione RAGIONE_SOCIALE pretesa originaria, la sopravvenuta illegittimità anche degli oneri di RAGIONE_SOCIALE; né sarebbe richiesta, configurando l’aggio un componente meramente accessorio al ‘capitale’ rideterminato per effetto dell’accordo conciliativo una previsione esplicita dello stesso nell’accordo medesimo; peraltro, secondo la società contribuente sarebbe del tutto irragionevole mantenere ferma la debenza dell’aggio anche a seguito di un accordo conciliativo a meno di volere ‘sanzionare’, snaturando l’aggio, una condotta che risultava solo provvisoriamente omissiva; infine, la ricorrente evidenza come, già prima RAGIONE_SOCIALE novella di cui alla legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), che ha abrogato, per i carichi affidati all’Agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal 1° gennaio 2022 l’aggio precedentemente a carico del debitore, in conformità a quanto rilevato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 120 del 2021, era già immanente nel sistema il principio RAGIONE_SOCIALE contrarietà RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE degli aggi con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, non essendo correlati al sostenimento di spese da parte dell’Agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dovendo, in ogni caso, tali costi gravare sulla fiscalità generale.
2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la illegittimità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata in parte qua per violazione e falsa applicazione degli artt. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, nella versione vigente ratione temporis , 29, primo comma, lett. a), b) e f) del d.l. n. 78 del 2010, 48, quarto comma e 68 del d.lgs. n. 546/1992, nonché 2041 c.c. per avere la CGT di II grado ritenuto legittimo il diniego di rimborso degli ‘aggi’ per la RAGIONE_SOCIALE sebbene si trattasse di compensi corrisposti all’Agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulla quota parte RAGIONE_SOCIALE somme versate in pendenza di giudizio, a titolo di imposta e interessi, rimborsate alla società contribuente in quanto costituenti la parte eccedente il quantum risultante dall’accordo conciliativo . Al riguardo, ad avviso RAGIONE_SOCIALE ricorrente, la spettanza degli aggi risulterebbe inscindibilmente connessa alla effettiva debenza RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte accertate per cui venendo meno la ‘sorte capitale’ verrebbero meno anche gli aggi, quali accessori. Diversamente,
gli aggi concreterebbero un indebito arricchimento per l’Erario atteso che la società, in relazione alle somme rimborsate, avrebbe, sin dall’origine e puntualmente, ottemperato ai propri obblighi fiscali.
3.I motivi di ricorso- da trattare congiuntamente- sono infondati.
3.1.La questione di fondo RAGIONE_SOCIALE presente controversia attiene al fatto se la natura novativa RAGIONE_SOCIALE conciliazione giudiziale, cui consegue l’estinzione RAGIONE_SOCIALE pretesa originaria, determini la sopravvenuta illegittimità anche degli oneri di RAGIONE_SOCIALE che sono accessori alla pretesa e se, in relazione agli aggi, sia configurabile un ingiustificato arricchimento dell’Erario in relazione alle somme rimborsate (imposta e interessi) alla contribuente in quanto costituenti la parte eccedente il quantum risultante dall’accordo conciliativo.
3.2. Nella disciplina applicabile ratione temporis , l’aggio era strutturato come un meccanismo di finanziamento ordinario dell’intera attività di RAGIONE_SOCIALE, la quale vede nel rischio RAGIONE_SOCIALE “mancata esazione” uno dei suoi principali “fattori di costo”.
3.3. Secondo un orientamento ampiamente condiviso da questa Corte, l’aggio esattoriale ha natura retributiva, e non tributaria, integrando il compenso spettante all’agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, senza che tale connotazione muti in ragione del soggetto – contribuente, ente impositore od entrambi pro quota – a carico del quale è posto il pagamento nelle varie circostanze (Cass., Sez. 5, 11/5/2020, n. 8714; Cass. Sez. 5, ord. 3/1/2019, n. 41; Cass. Sez. 5, ord. 19/1/2018, n. 1311; Cass. 28/2/2017, n. 5154; Cass. Sez. 5, 14/2/2018, n. 3524; Cass. Sez. 5, 24/11/2016, n. 24020; Cass. Sez. 1, 10/5/2013, n. 11230). La valenza non tributaria, né sanzionatoria, ma accessoria al tributo, dell’aggio esattoriale è stata confermata anche dalla giurisprudenza fallimentare, la quale a più riprese ha affermato che tale compenso altro non è che la remunerazione per un RAGIONE_SOCIALE reso all’ente impositore e, pertanto, non può ritenersi in alcun modo inerente al tributo oggetto di RAGIONE_SOCIALE (Cass. Sez. 1, 10/5/2013, n. 11230; Cass. Sez. 1, 15/3/2013, n. 6646; Cass. Sez. 1, 3/4/2014, n. 7868; Cass. Sez. 1, 23/12/2015, n. 25932). In ragione di tale portata puramente
remuneratoria, la determinazione del compenso per la RAGIONE_SOCIALE è sottratta ai limiti imposti dal principio RAGIONE_SOCIALE capacità contributiva, rientrando nella discrezionalità del legislatore la fissazione, nel rispetto dei canoni di non arbitrarietà e non irrazionalità RAGIONE_SOCIALE scelta legislativa, tanto dei criteri di quantificazione, quanto dei presupposti di erogazione degli importi a tale titolo dovuti (Cass. sez. 5, Sentenza n. 27650 del 2020). La natura retributiva e non tributaria dell’aggio lascia alla discrezionalità del legislatore la fissazione dei criteri di quantificazione del compenso, non essendo irragionevole che una parte di esso sia comunque posta a carico del contribuente, anche nel caso in cui questi abbia osservato il termine di pagamento RAGIONE_SOCIALE cartella (Cass., Sez. 5, 28/2/2017, n. 5154, cit.; Cass. Sez. 5, 19/1/2018, n. 1311, cit.; Cass. Sez. 5, 14/2/2018, n. 3524, cit.; Sez. 5, Sentenza n. 27650 del 2020) Per la sua invariabile natura retributiva, l’aggio deve essere determinato secondo la disciplina vigente al tempo dell’attività di RAGIONE_SOCIALE, senza che possa farsi questione di (ir)retroattività rispetto all’anno d’imposta cui si riferisce l’iscrizione a ruolo ‘ (Sez. 5, n. 5154 del 2017, in motivazione, con argomentazioni successivamente ‘in toto’ condivise da Sez. 5, n. 3524 del 2018, Rv. 647033 -01; Cass. sez. 5 n. 10809 del 2023). Alcuni giudici di merito non hanno ritenuto manifestamente infondate questioni [di legittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza e di capacità contributiva], risultate poi inammissibili in punto di rilevanza (Corte cost. 21 giugno 2013, n. 158; Corte cost. 9 luglio 2015, n. 147 [cui ‘adde’ anche Corte cost. 2 6 maggio 2017, n. 129, e Corte cost. 29 marzo 2018, n. 65]) (Cass. Sez. 5, n. 5154 del 2017). Anche questa Corte ha già avuto modo di delibare la conformità RAGIONE_SOCIALE disposizioni sull’aggio esattoriale ai suindicati parametri costituzionali, pervenendo alla conclusione RAGIONE_SOCIALE manifesta infondatezza dei dubbi di incostituzionalità prospettati (Cass. Sez. 5, 11/5/2020, n. 8714; Cass., Sez. 5, 19/1/2018, n. 1311; Cass. Sez. 5, 28/2/2017, n. 5154; Cass. 14/2/2018, n. 3524).
3.4.Questa Corte ha precisato che la ragionevolezza RAGIONE_SOCIALE forma di corrispettivo che l’aggio rappresenta essendo esso ‘ correlato alla responsabilità d’esercizio
del concessionario e all’onere, sullo stesso gravante, di predisporre capitali e prestazione d’opera adeguati al soddisfacimento RAGIONE_SOCIALE suindicate finalità pubblicistiche ‘ (par. 2.2, p. 9) non è venuta meno, a far data dal 1° ottobre 2006, con il nuovo meccanismo di affidamento in concessione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 3 d.l. n. 203 del 2005: donde prosegue la RAGIONE_SOCIALE. -la conseguenza a termini RAGIONE_SOCIALE quale ‘la formulazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999 – che ancora la quantificazione RAGIONE_SOCIALE remunerazione del RAGIONE_SOCIALE esattoriale a percentuali dell’importo iscritto a ruolo normativamente predeterminate – non consente di attribuire, in via interpretativa, all’aggio la portata di compenso modulabile proporzionalmente all’entità dell’attività di volta in volta espletata dall’esattore, di guisa che la percentuale fissata ‘ope legis’ […] non può essere intesa alla stregua di un limite quantitativo massimo’ (Sez. 5, Sentenza n. 27650 del 2020, par. 2.3., p. 11).
3.5.Peraltro, si è affermato che la novella portata dall’art. 10, comma 12 -quater , d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011, sostituendo il termine ‘aggio’ con il termine ‘rimborso’, non ha confermato l’esegesi secondo cui la remunerazione consistente nell’aggio debba comprendere i soli costi effettivamente sostenuti, essen do, comunque, detto rimborso posto ‘a carico del debitore’ per il 51% ‘in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica RAGIONE_SOCIALE cartella’ e per la totalità ‘in caso contrario’: ciò, oltretutto, sen za contare che, nell’incessante affastellarsi RAGIONE_SOCIALE modifiche dell’art. 17 D.Lgs. n. 112 del 1999 (sino all’ultima, di cui all’art. 1, comma 15, l. n. 234 del 2021, che come si vedrà -ha realizzato una tendenziale statalizzazione dei ‘costi da sostenere per il RAGIONE_SOCIALE‘, ponendo ‘a carico del debitore’ la ‘quota’ di ‘spese esecutive’ e quella ‘correlata alla notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento’, entrambe da fissarsi con decreto ministeriale), il portato di detta novella è ris ultato pressoché immediatamente superato dall’art. 5, comma 1, d.l. n. 95 del 2012, conv. dalla l. n. 135 del 2012 (a tenore del quale, ‘ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dall’1 ° gennaio 2013, di un punto RAGIONE_SOCIALE percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del
RAGIONE_SOCIALE, le eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica, correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella RAGIONE_SOCIALE dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo RAGIONE_SOCIALE, da accertare con decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono destinate alla riduzione, fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali, dello stesso aggio. Il citato decreto stabilisce, altresì, le modalità con le quali al gruppo RAGIONE_SOCIALE è, comunque, assicurato il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato’) (Sez. 5, Sentenza n. 27650 del 2020). Inoltre, mette conto di considerare che i principi innanzi esposti, ben lungi dall’essere in alcun modo revocati in dubbio, trovano anzi espressa conferma nella sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 120 del 25/05/202110/06/2021, che ha dichiarato ‘inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 […], come sostituito dall’art. 32, comma 1, lettera a), del decreto -legge 29 novembre 2008, n. 185 […], convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76 e 97 RAGIONE_SOCIALE Costituzione, dalla RAGIONE_SOCIALE trib utaria provinciale di Venezia’. È ben vero, infatti, che la sentenza di cui si tratta (parr. 2.1 ss.) ha lanciato un monito al legislatore per la riforma dei compensi di RAGIONE_SOCIALE in ragione RAGIONE_SOCIALE complessiva inefficienza, foriera di sostanziale iniquità, del sistema di RAGIONE_SOCIALE mediante ruoli [atteso che i costi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ sono fortemente condizionati dall’abnorme dimensione RAGIONE_SOCIALE esecuzioni infruttuose, che quindi incidono altrettanto fortemente sulla proporzionalità dell’onere riversato sul contribuente che, sebbene inadempiente (o ricorrente avverso la pretesa tributaria), assolve il proprio debito tributario ‘]; ma è altrettanto vero che il ragionamento alla stessa sotteso poggia proprio sul presupposto -esplicitamente evinto dalla giurisprudenza di legittimità, per l’effetto pienamente avallata RAGIONE_SOCIALE natura retributiva di tali compensi, quale remunerazione, nondimeno, del RAGIONE_SOCIALE riscossivo nel suo complesso, e non già quale retribuzione corrispondente (in
una sorta di valutazione sinallagmatica) alle singole attività compiute dall’agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in ciascun procedimento (Sez. 5, Ordinanza n. 10809 del 2023).
3.6.A mente del monito contenuto nella sentenza n. 120 del 2021 RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale, la discrezionalità legislativa ha, in effetti, finalmente trovato estrinsecazione nella modifica dell’art . 17 D.Lgs. n. 112 del 1999 ad opera dell’art. 1, comma 15, l. n. 234 del 2021 (cd. legge di bilancio per il 2022), che ha tendenzialmente fiscalizzato gli ‘oneri di funzionamento del RAGIONE_SOCIALE‘ (stante la rubrica dell’art. 17 cit.), stabil endo, nel nuovo comma 1 dell’art. 17, il principio per cui ‘ l’agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato ‘. Talch é, a partire del 1° gennaio 2022 (giusta l’art. art. 1, comma 15, l. n. 234 del 2021), sono eliminati gli oneri di RAGIONE_SOCIALE stabiliti a carico del debitore dal vecchio art. 17, fermo tuttavia che il bilancio dello Stato si alimenta RAGIONE_SOCIALE ‘quote’ (poste attive) indicate nelle varie lettere del comma 3 del novellato art. 17, tra cui la lett. a) prevede ‘una quota, a carico del debitore, denominata ‘spese esecutive’, correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell’agente RAGIONE_SOCIALE ris cossione’, e la lett. b) ‘una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento e degli altri atti di RAGIONE_SOCIALE‘. Né è censurabile l’operatività solo ‘ pro futuro ‘ del regime testé illustrato, essa pure rientrando (in assenza di vincoli discendenti da Corte cost. n. 120 del 2021 in punto di diritto intertemporale) nella discrezionalità legislativa e conseguentemente inserendosi (come notato da Sez. 5, n. 3524 del 2018), nella ‘fisiologia RAGIONE_SOCIALE modifiche normative’ ( Sez. 5, Ordinanza n. 10809 del 2023).
3.7.Da ultimo, con la sentenza n. 46 del 2025, la Corte costituzionale -nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Liguria, che lamentava con riferimento all’art . 17, comma 1, del d.l. n. 112 del 1999, come sostituito dall’art. 32, comma 1, lettera a ), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, la lesione di
diversi parametri costituzionali, dal momento che la sostanziale abrogazione dell’aggio di RAGIONE_SOCIALE è stata prevista dal legislatore solo pro futur o, ovvero a decorrere dal 1° gennaio 2022 – ha precisato che la sentenza [RAGIONE_SOCIALE medesima Corte] numero 120 del 2021 , «appartiene al genus RAGIONE_SOCIALE pronunce qualificate dalla dottrina di ‘inammissibilità di sistema’, in quanto, pur riscontrando una dubbia compatibilità con i parametri costituzionali evocati, non si risolvono con una dichiarazione di illegittimità costituzionale, ma rimettono, in prima battuta, alla discrezionalità del legislatore (così, fra le altre, sentenze numero 130 e numero 71 del 2023 e numero 22 del 2022) il quomodo del necessario intervento -che può realizzarsi secondo un ventaglio di soluzioni plausibili -finalizzato a rimuovere il riscontrato vulnus». Da questo presupposto -ha chiarito la pronuncia -«deriva che, nel caso di specie, per dare seguito allo specifico invito formulato pro futuro dalla stessa sentenza, il legislatore non era tenuto a intervenire in modo retroattivo, come invece ritiene il giudice rimettente, dal momento che anche la disciplina dell’efficacia temporale rientrava nella sua discrezionalità». Peraltro, il Giudice RAGIONE_SOCIALE Leggi ha aggiunto che ‘ se da un lato, il legislatore non ha rimosso in modo retroattivo l’aggio, ha comunque consentito, dall’altro, che, l’aggio richiesto secondo il precedente regime possa non essere corrisposto qualora il contribuente ritenga di avvalersi RAGIONE_SOCIALE specifica disciplina di favore ‘ di cui all’art. 1, commi 231 e seguenti, RAGIONE_SOCIALE legge n. 197 del 2022 in materia di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento.
3.8.Attesa, quindi, nel regime vigente ratione temporis [ ante novella dell’ art. 17 D.Lgs. n. 112 del 1999 ad opera dell’art. 1, comma 15, l. n. 234 del 2021 ] la legittimità RAGIONE_SOCIALE notifica, in data 6.6.2017, dell’intimazione di pagamento contenente anche la richiesta di pagamento dell’aggio, in quanto basata su di un titolo, l’avviso di accertamento avente natura esecutiva, di per sé idoneo a legittimare la iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, si pone, quindi, la questione di stabilire quali effetti si producano sulla legittimità RAGIONE_SOCIALE pretesa al pagamento dell’aggio quando, in giudizio, la suddetta pretesa dell’amministrazione
finanziaria subisca RAGIONE_SOCIALE modifiche, sia per intervenuta pronuncia giudiziale che per accordo giudiziale, che ne riducano l’importo.
3.9. Rilevanti, dunque, sono gli esiti del giudizio dinanzi al quale si è stata contestata la legittimità RAGIONE_SOCIALE pretesa impositiva dell’amministrazione finanziaria.
3.10. Sotto tale profilo, assume rilievo la disciplina di cui all’art. 68, d.lgs. n. 546/1992, che stabilisce come deve essere regolata la pretesa dell’amministrazione finanziaria in relazione agli esiti dei giudizi di merito. In particolare, questa Corte ha precisato che, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l’ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l’obbligo di agire in conformità RAGIONE_SOCIALE statuizione giudiziale, adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell’eccedenza versata (Cass., Sez. Un., 13 gennaio 2017, n. 758; Cass. civ., 15 gennaio 2019, n. 740; Cass. civ., 27 luglio 2012, n. 13445).
3.11.Orbene, nella vicenda in esame, è incontroverso che, notificato alla società un avviso di accertamento ai fini Irap e Iva, per il 2011, avente natura esecutiva, sulla scorta del ruolo provvisorio, in pendenza del giudizio di primo grado di impugnazione del detto avviso di accertamento, venne notificata il 6.6.2017 dall’Agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE una intimazione di pagamento (preavviso di presa in carico) alla medesima società, che provvide, in data 8.6.2017, al suo integrale pagamento (inclusi gli aggi).
3.12. La successiva conciliazione giudiziale ha avuto l’effetto di ridurre la pretesa impositiva: l’effetto di tale accordo giudiziale, dunque, non è stato quello di eliminare in toto la pretesa, ma di definire in via consensuale l’esatto importo dovuto. Non è, dunque, questione di natura novativa del titolo consensuale intervenuto nel corso del giudizio, ma RAGIONE_SOCIALE incidenza dello stesso sulla pretesa originaria e sulla accessorietà ad essa dell’aggio richiesto con la intimazione di
pagamento. Per effetto RAGIONE_SOCIALE conciliazione giudiziale, invero, il pagamento eseguito dalla società in forza RAGIONE_SOCIALE intimazione di pagamento si mostra solo parzialmente indebito, sicchè la stessa ha diritto al rimborso di quanto versato sulla base RAGIONE_SOCIALE detta intimazione, ma solo ove la misura richiesta non sia più adeguata alla minore pretesa concordata tra le parti in sede di conciliazione giudiziale (Cass., sez. 5, n. 18916 del 2023).
3.13. Essendo stata, nella specie, l’intimazione di pagamento notificata sulla base dell’impugnato avviso di accertamento, avente natura esecutiva, prima RAGIONE_SOCIALE conciliazione giudiziale, a seguito RAGIONE_SOCIALE quale la pretesa tributaria è stata ridimensionata, rimane dovuto l’aggio per la RAGIONE_SOCIALE per l’intero, traendo lo stesso origine -come correttamente affermato dalla CGT di II grado- nella violazione ‘ dell’obbligo di versamento frazionato in pendenza di giudizio ‘ nei termini e secondo le somme prescritte dagli artt. 29 del d.l. n. 78/2010 e 15 del d.P.R. n. 602/73 , sul presupposto che ‘ debbano porsi a carico del debitore inadempiente gli oneri di funzionamento dell’Agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, preposto all’attivazione RAGIONE_SOCIALE procedura di RAGIONE_SOCIALE coattiva ‘. Non è, pertanto, configurabile alcun indebito arricchimento dell’Erario, stante la natura retributiva di tale compenso, quale remunerazione del RAGIONE_SOCIALE riscossivo nel suo complesso, non dovendo comprendere i soli costi effettivamente sostenuti ed essendo variabile la misura degli oneri di RAGIONE_SOCIALE posti ‘ a carico ‘ del debitore stabilita dall’art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999 in considerazione del momento del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme iscritte a ruolo provvisorio e dei relativi interessi di mora.
4.In conclusione, il ricorso va rigettato.
5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.800,00 per compensi oltre spese prenotate a debito;
Dà atto, ai sensi dell’art.13 comma 1quater D.P.R. n.115/2002, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 10 aprile 2025