Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3960 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3960 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 13/02/2024
Riscossione- aggio
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8068/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in forza di procura a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in forza di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Lombardia n. 4923/2014, depositata in data 24/09/2014;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal consigliere dott. NOME COGNOME.
Rilevato che:
La CTP di Lecco accoglieva il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE contro l’intimazione di pagamento con cui RAGIONE_SOCIALE, rimasta poi contumace in giudizio, aveva ingiunto il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 77.187,41 a titolo di differenza tra l’aggio versato il 15/12/2010 in misura ridotta (4,65 per cento), in adempimento alla cartella notificata al contribuente, e quello dovuto in misura piena (9 per cento), avendo la società pagato in ritardo rispetto ai termini di impugnazione RAGIONE_SOCIALE cartella.
La CTR RAGIONE_SOCIALE Lombardia accoglieva l’appello di RAGIONE_SOCIALE
In particolare, i giudici di appello evidenziavano che: la misura dell’aggio era stabilita con decreto ministeriale; RAGIONE_SOCIALE doveva rispettare le disposizioni di legge; non competeva al giudice tributario applicare sconti o riduzioni di qualsiasi genere; il pagamento era avvenuto in ritardo rispetto al termine previsto in cartella. Rigettava altresì l’eccezione di inammissibilità dell’appello per la circostanza che la procura a margine del ricorso non recasse la data di sottoscrizione, posto c he nell’appello era indicata la data del 23 luglio 2012.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione la società contribuente in base a quattro motivi, illustrati da successiva memoria.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14/12/2023.
Considerato che:
La ricorrente propone quattro motivi di ricorso.
Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione
dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione alla eccepita inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione di un capo RAGIONE_SOCIALE sentenza; deduce che i giudici di appello avevano omesso di esaminare, così implicitamente ma erroneamente rigettandola, l’eccezione di inammissibilità dell’appello per non aver RAGIONE_SOCIALE impugnato una delle due distinte rationes decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso in base alla ritenuta violazione: a) del principio di buona fede e tutela dell’affidamento; b) del principio di proporzionalità .
1.1. Il motivo è infondato.
Appare evidente che laddove l’appello di RAGIONE_SOCIALE ha fatto riferimento all ‘ obbligatorietà, normativamente prevista, RAGIONE_SOCIALE decorrenza e RAGIONE_SOCIALE misura dell’aggio , abbia inteso negare ogni discrezionalità dell’agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al riguardo non solo nel quantum ma anche n ell’ an del medesimo, implicitamente contestando ogni asserita violazione del principio di buona fede, essendo quindi l’impostazione logico -giuridica dell’appello di per se stessa incompatibile con l’acquiescenza alle consider azioni (invero scarne) RAGIONE_SOCIALE CTP su tale principio; inoltre è la stessa sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR a riportare in parte motiva che l’appello era volto a contestare la fondatezza delle affermazioni RAGIONE_SOCIALE società ricorrente sulla dedotta violazione dell’obbligo di buona fede e che esso precisava che <>.
Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la società deduce violazione e falsa applicazion e dell’art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 83 cod. proc. civ., evidenziando di aver eccepito che la procura a margine dell’atto di appello non recava alcuna data e che la data dell’appello (23/07/2012) era incompatibile con quella RAGIONE_SOCIALE pronuncia appellata
(9/05/2013); la CTR non aveva compreso i termini RAGIONE_SOCIALE censura, poiché l ‘anteriorità RAGIONE_SOCIALE data dell’appello risp etto alla data di deposito RAGIONE_SOCIALE sentenza cagionava assolu ta nullità dell’atto per la indeterminatezza RAGIONE_SOCIALE data di rilascio RAGIONE_SOCIALE procura e quindi conseguente difetto di rappresentanza tecnica.
2.1. Il motivo non è fondato.
E’ certamente vero che la mancanza di data in calce alla procura ne fa presumere il rilascio nella data indicata nell’atto (in questo caso di appello) che la contiene ma, come correttamente evidenziato dalla difesa RAGIONE_SOCIALE controricorrente, la circostanza che la procura sia posta a margine del ricorso in appello (come esplicitato dalla stessa ricorrente) lascia presumere, a prescindere dall ‘ errata indicazione RAGIONE_SOCIALE data, la riferibilità RAGIONE_SOCIALE procura stessa all ‘ impugnazione RAGIONE_SOCIALE sentenza gravata (in riferimento al ricorso per cassazione v. Cass. 27/12/2011, n. 28339, e con riferimento all’appello introdotto con ricorso Cass. 18/08/2003, n. 12080, che ha affermato il principio per cui la posizione topografica RAGIONE_SOCIALE procura è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza RAGIONE_SOCIALE provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità RAGIONE_SOCIALE procura stessa al giudizio cui l’atto accede, essendo altresì irrilevante la mancanza RAGIONE_SOCIALE data, in quanto nei giudizi introdotti mediante ricorso, con procura rilasciata a margine o in calce, ma priva RAGIONE_SOCIALE data del suo conferimento, nessuna sanzione di inesistenza è legittimamente predicabile, dovendosi necessariamente presumere la coincidenza RAGIONE_SOCIALE data di conferimento dell’atto de quo con quella del deposito del ricorso).
Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la società deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 RAGIONE_SOCIALE l. n. 212 del 2000 ; l’agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, infatti, prima avrebbe allungato i tempi RAGIONE_SOCIALE decisione
sulla istanza di rateizzazione e poi, in persona del suo Direttore, sollecitato il pagamento delle somme nel giro di pochi giorni, previa individuazione RAGIONE_SOCIALE misura dell’aggio in misura ridotta, per raggiungere il budget previsto per fine anno, creando un legittimo affidamento e, poi, dopo due anni chiesto l’ i mporto intero dell’aggio. Assume la ricorrente che tale questione, espressamente posta a base dei motivi di ricorso originari e decisa favorevolmente dalla CTP, ferma l’eccezione di mancato appello er ariale sul punto di cui al primo motivo del ricorso, sarebbe stata implicitamente rigettata dalla CTR (che di essa non parla esplicitamente) che ha accolto l’appello.
3.1. Il motivo è inammissibile.
Premesso che certamente l’art. 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 212 del 2000 espressamente prevede che le norme statutarie in generale si applichino anche all’Agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l a ricorrente non si confronta con la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE CTR che è fondata sulla natura vincolata dell’attività dell’agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e sulla rigida predeterminazione normativa dei tempi e modi RAGIONE_SOCIALE stessa e RAGIONE_SOCIALE misura dell’aggio, se pagato prima o dopo i sessanta giorni dalla notifica RAGIONE_SOCIALE cartella, circostanze che quindi impedirebbero alla asserita promessa (comunque contestata dall’appello dell’agente) di assurgere al rango di fatto idoneo a generare legittimo affidamento (occorre segnalare peraltro che in dottrina si è anche evidenziato che appare difficile configurare legittimo affidamento in assenza di un atto formale dell’amministrazione e che è onere del contribuente procurarsi una prova documentale delle informazioni ricevute, giacché solo ciò consentirebbe la tutela di cui all’art. 10, comma 2, dello Statuto); né il motivo si sofferma sulla natura dell’aggio e dei motivi per cui esso dovrebbe entrare nel perimetro di applicazione dell’art. 10 citato, laddove, in base al consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, l’aggio deve essere inteso come finalizzato non tanto a remunerare
le singole attività compiute dal soggetto incaricato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma a coprire i costi complessivi del RAGIONE_SOCIALE (Cass. 3/12/2020, n. 27650) e assume natura retributiva e non tributaria (Cass. 12/02/2020, n. 3416), trattandosi del compenso per l’attività esattoriale (Cass. 11/05/2020, n. 8714).
Con il quarto motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce l ‘illegittimità dell’atto impugnato e la non manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999 in relazione all’art. 97 Cost ., in quanto la misura dell’aggio lo rende paragonabile ad una sanzione impropria; la previsione sarebbe incostituzionale per violazione dei canoni di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 97 Cost. in relazione ai criteri di calcolo ed essendo la misura attuale del tutto scollegata dall’effettivo costo del RAGIONE_SOCIALE ; tali circostanze , costituendo l’aggio una sorta di sanzione, farebbero considerare la norma violativa anche del principio di proporzionalità di fonte unionale vigente in materia.
4.1. Il motivo è infondato né può darsi seguito alla prospettata questione di legittimità costituzionale.
In primo luogo, un consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, già sopra richiamato, afferma che l’aggio deve essere inteso come finalizzato non tanto a remunerare le singole attività compiute dal soggetto incaricato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma a coprire i costi complessivi del RAGIONE_SOCIALE e assume natura retributiva e non tributaria , trattandosi del compenso per l’attività esattoriale , per cui va esclusa una sua natura sanzionatoria o afflittiva (su tale ultimo punto in particolare Cass. 19/01/2018, n. 1311; Cass. 14/02/2018, n. 3524; Cass. 24/04/2023, n. 10846; Cass. 26/05/2023, n. 14824).
In secondo luogo, Corte Cost. n. 120 del 2021 ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17,
comma 1, del d.lgs. 13/04/1999, n. 112, come sostituito dall’art. 32, comma 1, lett. a), del d.l. 29/11/2008, n. 185, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76 e anche 97 RAGIONE_SOCIALE Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia.
Nel caso di specie, la Corte costituzionale ha ritenuto che, seppure le esigenze prospettate nel ricorso appaiano meritevoli di considerazione, le stesse implicano una modifica rientrante nell’ambito delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore.
Ciò peraltro è in linea con quanto già ritenuto da questa Corte per cui non si ravvisa violazione dell’art. 97 Cost., ipotizzata nella previsione di una quota fissa dovuta anche in assenza di altra attività dell’ente riscossore oltre alla mera notifica RAGIONE_SOCIALE cartella, non ravvisandosi, infatti, in quale modo tale meccanismo incida sul buon andamento e sulla imparzialità dell’amministrazione (Cass. 14/02/2018, n. 3524, cit; Cass. 11/05/2020, n. 8714, cit.).
E’ ben vero, come segnalato da Cass. 24/04/2023, n. 10846, che la sentenza di cui si tratta ha lanciato un monito al legislatore per la riforma dei compensi di RAGIONE_SOCIALE in ragione RAGIONE_SOCIALE complessiva inefficienza, foriera di sostanziale iniquità, del sistema di RAGIONE_SOCIALE mediante ruoli; ma è altrettanto vero che il ragionamento alla stessa sotteso poggia proprio sul presupposto – esplicitamente evinto dalla giurisprudenza di legittimità, per l’effetto da ritenersi quindi pienamente avallata – RAGIONE_SOCIALE natura retributiva di tali compensi, quale remunerazione, nondimeno, del RAGIONE_SOCIALE riscossivo nel suo complesso, e non già quale retribuzione corrispondente (in una sorta di valutazione sinallagmatica) alle singole attività compiute dall’agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in ciascun procedimento. La stessa decisione ha segnalato che, a mente del monito contenuto nella sentenza n. 120 del 2021 RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale, la discrezionalità legislativa ha in effetti trovato estrinsecazione nella modifica del d.lgs. n. 112 del 1999, art. 17, ad
opera RAGIONE_SOCIALE l. n. 234 del 2021, art. 1, comma 15, (cd. legge di bilancio per il 2022), che ha tendenzialmente fiscalizzato gli <> (stante la rubrica dell’art. 17 cit.), stabilendo, nel nuovo comma 1 dell’art. 17, il principio per cui <>. Ma ciò a partire del 1 gennaio 2022 (giusta la l. n. 234 del 2021, art. 1, comma 15), pure rientrando (in assenza di vincoli discendenti da Corte Cost. n. 120 del 2021 in punto di diritto intertemporale) nella discrezionalità legislativa e conseguentemente inserendosi (come notato da Cass. n. 3524/2018 cit.), nella <>.
Sicchè, confermata, anche dalla Corte costituzionale, la natura retributiva (e quindi giammai sanzionatoria o al limite impositiva) dei compensi di RAGIONE_SOCIALE, deve escludersi questione di incompatibilità con il principio di proporzionalità, di fonte unionale, con conseguente rigetto RAGIONE_SOCIALE richiesta di sospensione con rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea .
Occorre appena precisare che, per la giurisprudenza di questa Corte « non v’è diritto RAGIONE_SOCIALE parte all’automatico rinvio pregiudiziale ogniqualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesi difensive (Cass., S.U., 08/07/2016, n. 14043), bastando che le ragioni siano espresse (Corte EDU, in caso NOME COGNOME e Rezabek c. Belgio), ovvero implicite laddove la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile o manifestamente infondata (Corte EDU, in caso RAGIONE_SOCIALE c. RAGIONE_SOCIALE , § 36), ovverosia quando l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE norma e del caso siano evidenti (Cass., S.U., 24/05/2007, n. 12067). Infatti, un organo giurisdizionale di ultima istanza non è tenuto a presentare alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale (art. 267, terzo co., TFUE), qualora esista già una
giurisprudenza consolidata in materia o qualora la corretta interpretazione RAGIONE_SOCIALE norma di diritto di cui trattasi non lasci spazio a nessun ragionevole dubbio» (Cass., Sez. U., 19/06/2018, n. 16157, in motivazione, p. 5.5.; nello stesso senso, tra le tante, Cass. 07/06/2018, n. 14828; Cass. 16/06/2017, n. 15041, secondo cui il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea presuppone il dubbio interpretativo su una norma comunitaria, che non ricorre allorché l’interpretazione sia auto-evidente oppure il senso RAGIONE_SOCIALE norma sia già stato chiarito da precedenti pronunce RAGIONE_SOCIALE Corte, non rilevando, peraltro, il profilo applicativo di fatto, che è rimesso al giudice RAGIONE_SOCIALE).
Di conseguenza, il ricorso va respinto, esito cui consegue la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALE ricorrente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di lite in favore di RAGIONE_SOCIALE, spese che liquida in euro 5.800,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15%, ed accessori;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2023.