Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29603 Anno 2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28728/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME
-intimato-
Oggetto:
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29603 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2023
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Sicilia, Catania, n. 3371/13/2021, pronunciata il 18 marzo 2021 e depositata il 13 aprile 2021, non notificata;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2023 dal Co: NOME COGNOME;
RILEVATO
Il contribuente, residente in Comune di Riposto e svolgente la sua attività lavorativa nel Comune di Giarre, impugnava il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso avente ad oggetto il 50 % di quanto versato a titolo di Irpef, addizionali ai sensi della legge n. 1011/2006 e pari ad euro 12.263,34, ivi allegando le dichiarazioni dei redditi. L’Ufficio si costitutiva in giudizio eccependo l’inammissibilità del rimborso per gli anni 2002/2003 ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973 per intervenuta decadenza dei termini di legge e la sua infondatezza nel merito. La CTP aderiva alla tesi del contribuente, accogliendo il ricorso.
Interponeva appello l’Amministrazione finanziaria dolendosi dell’assenza dei presupposti di legge, a nulla rilevando il comune in cui il contribuente svolgeva la sua attività, peraltro da ricondurre al Comune di Messina. Rimasto intimato il contribuente, la CTR respingeva l’appello. Affermava invero come fosse ubicata in Messina la sede legale del datore di lavoro, sebbene egli svolgesse la sua attività nel territorio di Messina e Catania e, segnatamente, in Giarre, come documentato nel corso del primo grado di giudizio.
Invoca la cassazione della sentenza l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che svolge un unico motivo di ricorso. Rimane intimato il contribuente.
CONSIDERATO
Con l’unico motivo di doglianza il patrono erariale prospetta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, co. 1011, legge n. 296/2006 e dell’ordinanza P.d.C.M. n. 3442 del 17.06.2005 in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
1.1 In sostanza denunzia l’illegittimità della sentenza giacché il rimborso richiesto può essere riconosciuto solo in favore dei contribuenti residenti in uno dei comuni indicati all’art. 1, co., della citata ordinanza n. 3442/2005, tra cui non compare il Comune di Riposto, ovvero in favore dei datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa negli stessi comuni (comma 2), a nulla rilevando la circostanza di fatto incontroversa che il contribuente lavorasse in Giarre, quale comune compreso nel citato comma 1.
Il motivo è quindi infondato e va respinto.
La questione oggetto di scrutinio è già stata affrontata da questa Corte con un orientamento cui si intende dare continuità, secondo cui «In tema di agevolazioni tributarie, la sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ai sensi del combinato disposto del d.l. 4 novembre 2002, n. 245, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, e dell’art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si applica non solo ai residenti ma anche ai soggetti che alla data del 29 e del 31 ottobre 2002 esercitavano la propria attività lavorativa nei Comuni calamitati, in quanto il tenore di tale disciplina e la sua ratio, che è quella di favorire i contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili, alla stregua di una interpretazione letterale, logica e costituzionalmente orientata, non consente di limitare la portata generale RAGIONE_SOCIALE agevolazioni da essa previste, introducendo limitazioni soggettive non contemplate». (cfr. Cass., V, n. 4819/2022).
In conclusione il ricorso va rigettato. Nulla per le spese non avendo la parte contribuente svolto attività difensiva.
Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art.
13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. Corte di Cassazione – copia non ufficiale 10 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26280; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 28/09/2023.