Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12434 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12434 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma ;
-ricorrente – contro
COGNOME
OGGETTO: Irpef 2002/2003 Eventi vulcanologici Catania 2001/2002 -Agevolazioni tributarie – Regime europeo ‘de minimis’.
-intimato – avverso
la sentenza n. 5677, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 14.10.2020, e pubblicata il 22.10.2020;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
COGNOME NOMECOGNOME titolare di ditta individuale e residente in uno dei Comuni interessati dagli eventi vulcanologici verificatisi nella Provincia di Catania negli anni 2001 e 2002, domandava di fruire delle agevolazioni fiscali previste, con riferimento al tributo
dell’Irpef, in relazione agli anni 2002 e 2003. L’Amministrazione finanziaria opponeva il proprio diniego al rimborso richiesto, con atto n. 2008/20407, sostenendo che il contribuente non possedeva i requisiti per accedere al beneficio.
NOME COGNOME impugnava il provvedimento di diniego innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, che riteneva fondate le sue difese, e disponeva procedersi al rimborso domandato.
L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania. La CTR confermava la decisione dei primi giudici.
L’Agenzia delle Entrate ha introdotto ricorso per cassazione avverso la pronuncia adottata dalla CTR, affidandosi a due motivi di impugnazione. Il contribuente non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006, dell’ordinanza della CGUE 15.7.2014 (causa C -82/14), nonché degli artt. 2 e 22 della sesta Direttiva dell’Unione Europea, per non avere la CTR rilevato che il contribuente non disponeva dei requisiti per accedere all’agevolazione richiesta.
Inoltre, con censura introdotta ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., l’Ente impositore censura la violazione degli artt. 107 e 108 del TFUE, della Decisione (2015) 5549 Final del 14.8.2015 e dell’art. 112 cod. proc. civ., per non avere la CTR tenuto conto della disciplina europea del regime ‘de minimis’.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate critica la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 92 cod. proc. civ., per non avere il giudice dell’appello motivato la sua decisione di addossarle interamente le spese di lite.
Il primo motivo di ricorso proposto dalla ricorrente presenta limiti nella formulazione tecnica, perché commistiona profili di censura diversi e tra loro anche non compatibili. Le questioni sottoposte sono comunque agevolmente intellegibili, ed il motivo di ricorso, contenente più censure, può essere scrutinato.
3.1. In sostanza l’Amministrazione finanziaria, senza riproporre alcune censure che pur hanno costituito oggetto di pronuncia sfavorevole per la ricorrente da parte della CTR, premesso che negli anni in questione il contribuente aveva percepito ‘redditi d’impresa’ (ric., p. 9), critica che il giudice del gravame non si è espresso circa il se il contribuente possedesse, o meno, i requisiti per poter accedere al regime agevolativo invocato che comunque, ai sensi della vincolante giurisprudenza europea segnalata, non potrebbe trovare applicazione con riferimento all’Iva.
3.2. In effetti la CTR, nella sua pur ampia decisione, non affronta la compatibilità dell’agevolazione richiesta dal contribuente con la disciplina europea degli aiuti di Stato e, se del caso, con le regole dettate dal regime de minimis .
Premesso che non risulta accertato negli atti disponibili a questa Corte quale natura avesse il reddito percepito dal contribuente (d’impresa, da lavoro autonomo, da lavoro dipendente, da capitale), il problema del rispetto delle regole europee sugli aiuti di Stato avrebbe dovuto essere scrutinato dal giudice dell’appello, non solo perché l’Amministrazione finanziaria ha avuto cura di indicare come gli avesse proposto la questione
(ric., p. 5), ma anche perché trattasi di questione da esaminarsi anche d’ufficio.
3.3. In materia questa Corte ha avuto ripetutamente occasione di pronunciarsi ed ha statuito, tra l’altro, che ‘in tema di agevolazioni tributarie erogate a un’impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il regolamento “de minimis” applicabile ovvero se ricorrano le condizioni che rendono l’aiuto compatibile con il mercato interno (ai sensi dell’art. 107, § 2, lett. b), TFUE) in quanto destinato a compensare i danni causati da calamità naturali, con la conseguenza che il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del “de minimis”, che l’ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni, decorrente dal momento dell’ottenimento del primo aiuto, non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l’applicazione dell’ipotesi prevista dall’art. 107, § 2. lett. b) TFUE, di avere la sede operativa nell’area colpita dalla calamità al momento dell’evento ed anche l’assenza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto). Ai fini di detta prova, per effetto dello “ius superveniens” costituito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015 e della sua immediata applicabilità, è consentita alle parti l’esibizione di documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di fatti che non erano in precedenza indispensabili’, Cass. sez. VI-V, 26.6.2019, n. 17199; e non si è mancato di chiarire pure che ‘in tema di agevolazioni tributarie, l’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 1990 in Sicilia, non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d’impresa, costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549
del 14 agosto 2015, secondo cui gli aiuti individuali già concessi prima della data di avvio della decisione e dell’ingiunzione di sospensione sono compatibili con il mercato interno se, in virtù della deroga prevista dall’art. 107, par. 2, lett. b) del TFUE, sussiste un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall’impresa in seguito alla calamità naturale e l’aiuto di Stato concesso, dovendosi evitare i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti, dovuta al cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino in linea con il regolamento de minimis applicabile’, Cass. sez. V, 10.1.2025, n. 644; e si è ancor più di recente confermato che ‘in tema di agevolazioni tributarie erogate a un’impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale è conforme al regolamento de minimis applicabile oppure è erogato (ricorrendo le ulteriori condizioni prescritte) al fine di compensare i danni causati da una calamità naturale, tenendo presente che la regola de minimis costituisce un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, in caso di superamento della soglia dell’irrilevanza, il beneficio va negato nella sua interezza, e tenendo altresì conto del fatto che, per il rispetto del principio de minimis, non basta che l’importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell’UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo. Sul versante della prova, in ipotesi di impugnazione del rigetto di un’istanza di rimborso, il contribuente, che assume la posizione di attore in senso sostanziale, è onerato, come tale, di asseverare i predetti fatti, costitutivi della pretesa azionata’, Cass. sez. V, 11.2.2025, n. 3490.
Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto, con assorbimento del secondo, la sentenza impugnata deve perciò essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte
di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, perché proceda a nuovo esame.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso proposto dall’ Agenzia delle Entrate , assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14.4.2025.