Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2482 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2482 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25600/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’Avv. COGNOME ARTURO (CODICE_FISCALE)
-ricorrente e controricorrente incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA)
– controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del Lazio, n. 1339/2021 depositata il 05/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La CTR con la sentenza in epigrafe indicata ha accolto l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE relativamente al solo avviso di liquidazione per l’imposta di registro e sanzioni in merito al contratto di acquisto di immobile (dichiarava non impugnato l’avviso relativo all’imposta sostitutiva per il contratto di mutuo ipotecario), dichiarando legittimo l’avviso impugnato;
ricorre per cassazione il contribuente con due motivi di ricorso integrati da memoria;
l’ RAGIONE_SOCIALE replica con controricorso e propone ricorso incidentale con un solo motivo di ricorso;
il contribuente replica all’incidentale con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Entrambi i ricorsi sono infondati e devono respingersi; spese compensate interamente; raddoppio del contributo unificato per il contribuente ricorrente principale; nei confronti dell’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2022 n. 115 («Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo. », Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 – 01).
Con il primo motivo del ricorso principale il contribuente prospetta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
la violazione dell’art. 112 e 342, cod. proc. civ. per omissione di pronuncia sulla eccepita inammissibilità dell’appello.
Il motivo -impropriamente proposto per omessa pronuncia su eccezione di natura processuale -è comunque infondato in quanto la CTR avendo deciso nel merito ha implicitamente rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello : «Non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l’eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza» (Cass. Sez. 2, 26/09/2024, n. 25710, Rv. 672295 – 02).
Con il secondo motivo di ricorso il contribuente prospetta la violazione di legge, art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. dell’art. 1, nota II bis, primo comma, lettera C della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986; per il contribuente l’acqu isto della casa nel 1993 (quando era minorenne) era da considerare una donazione indiretta (dei suoi genitori) e, conseguentemente, non poteva rilevare per l’acquisto (con i benefici prima casa) successivo , oggetto dell’avviso impugnato.
Il contribuente all’atto del secondo acquisto (nel 2013) aveva già usufruito RAGIONE_SOCIALE agevolazioni prima casa nel 1993, in quanto, come rilevato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (e non contraddetto dal contribuente), l’atto del 1993 era stato tassato non quale atto di donazione, ma come acquisto con l’imposta di registro (con i benefici della prima abitazione).
La norma agevolativa (art. 1, nota II bis, primo comma, lettera C della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986) esclude il secondo beneficio quando il contribuente sia già titolare di un immobile
acquisito con le agevolazioni. Il problema della donazione indiretta non è rilevante, in quanto fiscalmente il contribuente non può ottenere due volte il beneficio prima casa.
Cosa diversa sarebbe la donazione indiretta di un immobile senza i benefici prima casa, che nel caso in giudizio non ricorre.
Quello che risulta determinante è il doppio beneficio, non consentito dalla norma, anche se l’immobile è pervenuto con una donazione indiretta. Anche con la donazione indiretta il contribuente diventa titolare dell’abitazione (proprietario) e usufruisce dei benefici della prima casa. Al secondo acquisto non può riottenere lo stesso beneficio.
4. Anche l’appello incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE risulta infondato. La CTR ha correttamente interpretato l’appello ritenendo lo stesso letteralmente riferito ad un solo avviso (quello espressamente citato nell’impugnazione). L’avviso relativo all’imposta sostituti va sul valore del mutuo non risulta impugnato. Con il ricorso incidentale l’agenzia prospetta, con l’unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli art. 324, 329 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
Per l’RAGIONE_SOCIALE la ratio della decisione di primo grado era unica e con l’appello si era impugnata l’erronea statuizione del giudice di primo grado anche per il secondo avviso, pur non richiamato nell’appello.
In tema d’interpretazione degli atti processuali, la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d’inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell’atto oggetto di erronea interpretazione. (Cass. Sez. 2, 31/01/2025, n. 2360, Rv. 673613 –
01; vedi anche Cass. Sez. 1, 02/08/2016, n. 16057, Rv. 641316 01).
Nessuna prospettazione RAGIONE_SOCIALE violazioni di ermeneutica risulta proposta nel ricorso per cassazione, che si limita a ritenere impugnata in appello anche la ratio decidendi del secondo avviso, pur non ricompreso nell’esposizione del fatto e nel petitum dell’impugnazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.
Compensa integralmente le spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16/09/2025 .
Il Presidente NOME COGNOME