Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24337 Anno 2019
2019
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Civile Ord. Sez. 5 Num. 24337 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/09/2019
ORDINANZA
sul ricorso 25664-2014 proposto da: da :
COGNOME, domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME; in ROMA DI avvccati
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; PERUGIA presso
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 77/2013 della COMM.TRIB.REG. di PERUGIA, depositata il 26/07/2013; REG di udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2019 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME di NOME
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso in guanto infondato. in Dott ricorso
v
Rg 25664/2014
Fatto
NOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, contro l’Agenzia delle Entrate, impugnando la sentenz della CTR di Perugia indicata in epigrafe che ha rigettato il loro appello e confermato la legittimità dell’avviso di liquidazione emesso dall’Uff conseguente alla revoca del beneficio prima casa originariamente riconosciuto in relazione al superamento del limite di superficie utile complessiva di cu D.M. 2.8.1969 tale da imporre la qualificazione del cespite quale immobile d lusso.
Si è costituita l’Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto delle conclusioni
Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
Diritto
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art 1,parte I nota 2 bis della tariffa allegata al DPR nr 131 del 1986 in combinato disposto con il DM 2.8.1969,art 6 e con l’art 104 del Regolamento edilizio del Comune di Perugia approvato con delibera nr 205 del 17.10.2005 in relazione all’art 360,comma 1 nr 3 c.p.c.
Lamentano i contribuenti che la sentenza impugnata avrebbe travisato il dato giuridico dell’art 6 del DM dando la prevalenza ad un elemento fattuale riguardante l’impiego soggettivo del bene e operando un richiamo alla decisione nr 23591 del 2012 che non sarebbe idonea a dirimere il contenzioso in oggetto.
Osservano infatti che,contrariamente a quanto affermato dalla CTR, le aree seminterrate che da un punto di vista edilizio ( titoli concessori) urbanistic abitabilità/agibilità) e catastale sono individuati come cantine avrebbero dov essere escluse dal predetto computo per espresso disposto normativo.
Con un secondo motivo i ricorrenti denunciano l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art 360 nr 5 c.p.c.
Sostengono i contribuenti di aver dedotto elementi sintomatici dell’assenza di carattere di lusso dell’abitazione già enunciati nell’atto di acquisto e non esaminati dalla CTR.
Il primo motivo è infondato.
Questa Corte, decidendo analoghe controversie, ha avuto modo di affermare il principio secondo cui, “in tema di imposta di registro, per stabili un’abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l’acquisto prima casa ai sensi del D.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, parte pr nota D bis della tariffa allegata, occorre fare riferimento alla nozio “superficie utile complessiva” di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, 6, in forza del quale è irrilevante il requisito della “abitabilità” dell’ siccome da esso non richiamato, essendo invece rilevante quello della “utilizzabilità” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abi (Cass 2019 nr 8409;Cass. n. 14964 del 2018, che richiama Cass. n. 1173/2016;Cass 2017 nr 8421,Cass n. 861/2014; n. 25674/2013; n. 22279/2011).
In questa prospettiva va ricordato che per stabilire se un’abitazione sia di l e, quindi, sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” di c all’art. 1, comma 3, tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, occorre avere riguardo alla nozione di superficie utile complessiva di cui al D.M. 2 agosto 1969, art. 6, pari a quella che residua una volta detratta, dall’estensione globale riportata nell’atto di acquisto, la superficie di balconi, terrazze, c soffitte, scale e posto macchina, in maniera tale che la superficie superi i 2 mq (Cass. 31 marzo 2017, n. 842108/06/2018, n. 14964):
La CTR, dunque, ha fatto corretta applicazione del principio che precede.
Il giudice di appello infatti, esaminando la perizia di parte, ha escluso ch fini del calcolo della superficie complessiva rilevante per la qualificazio “lusso” dell’immobile, possa valutarsi l’abitabilità o meno di taluni dei van lo compongono, perchè non conformi ai parametri previsti dalla normativa edilizia, trattandosi di requisito non richiamato dall’art. 6 del D.M. Pubblici 2 agosto 1969, che fa riferimento alle “singole unita immobiliari ave superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terra e cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) mentre costituisce parame idoneo “utilizzabilità” degli ambienti, nel caso di specie oggettivame sussistente, per cui, ferma restando la congruità motivazionale della sentenz impugnata, non v’è spazio, in questa sede, per una diversa delibazione fattuale.
Relativamente al secondo profilo di contestazione va preliminarmente osservato che ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), – nel t “novellato” dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, 134 (applicabile “rati temporis” al presente giudizio) – il sindacato di questa Corte è destina ormai, ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “min costituzionale” (cfr Cass 2019 nr 10422;. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 201 n. 8053, Rv. 629830-01, nonchè, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01).
Ciò esclude, pertanto, che possano essere formulate censure alla sentenza impugnata sotto il profilo del difetto di motivazione, ormai configurabile “quando, benchè graficamente esistente”, essa “non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare
all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche cong (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232
Tale evenienza non è configurabile nel caso in esame atteso che la CTR ha fondato il suo convincimento sulla non rilevanza ai fini della qualificazione dell’abitazione come bene di lusso dei requisiti di natura edilizio/urbanistica ciò escludendo per via deduttiva la rilevanza di altri elementi fattuali alleg dai contribuenti.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.
rigettato.
Le spese vanno poste a carico dei ricorrenti secondo il principio della soccombenza e liquidate secondo i criteri del D.M. 37/2018
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrentt al pagamento delle sp processuali che si liquidano in complessive C 2100,00 oltre accessori di legg ed al 15 % per spese generali ;dà atto ,ai sensi del DPR nr 115 del 2002 ,ar 13,comma quater,della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del-ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dì contributo unificat quello dovuto per il ricorso.
Roma 5.7.2019