Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8045 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8045 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5593/2024 R.G. proposto da: COGNOME rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE ed elettivamente domiciliata all’indirizzo di posta elettronica certificata PEC EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO VENETO n. 772/2023 depositata il 01/02/0023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, con la sentenza n.772/2023, rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME confermando la sentenza di primo grado che aveva disatteso l’impugnazione proposta dalla contribuente avverso l’ a vviso di liquidazione dell’imposta ed irrogazione delle sanzioni, in ragione dell’accertata decadenza delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di prima casa.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di tre motivi.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in riferimento alle disposizioni di cui all’art. 7 comma 5 -bis d.lgs. n.546/1992 ed all’art.18 -bis d.P.R. n.2/1989. La contribuente deduce che la Corte di giustizia adita avrebbe errato nell’interpretazione della normativa in materia di notifica, in quanto avrebbe dovuto essere l’ente emittente il provvedimento di diniego di trasferimento della residenza a pr ovare l’invio tempestivo della notifica. Osserva, altresì, che i giudici di appello, non considerando che la normativa relativa al trasferimento della residenza prevede che se entro i 45 giorni successivi all’istanza di trasferimento di residenza il Comune interessato non dimostra di aver inviato comunicazione di diniego, si forma il silenzio assenso – fatto che, nel caso di specie, si era verificato – avevano trascurato di considerare che l’atto impositivo era illegittimo poichè la residenza era stata trasferita correttamente al momento del deposito della domanda. 2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione di norme di
diritto con riferimento al silenzio-assenso ex art. 18 bis del d.P.R. 30.5.1989, n. 2, rispetto alla domanda di trasferimento residenza a suo tempo avanzata. Lamenta che la sentenza impugnata era erronea, non avendo considerato che era stata offerta la prova della formazione del silenzio-assenso nel momento in cui il Comune di Sirmione non aveva dimostrato di aver rispettato il termine perentorio per l’invio della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione con riferimento all’art. 15 del d.lgs. n.546/1992, avendo errato nel ritenere che la parte soccombente era stata correttamente condannata a rimborsare le spese del giudizio di primo grado in favore dell’Agenzia delle entrate rappresentata e difesa da un proprio funzionario, dovendosi tenere conto della evoluzione della giurisprudenziale in materia.
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni appresso specificate. 5. I primi due motivi -da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi -sono da ritenere inammissibili o, comunque, privi di fondamento.
Va premesso che secondo il costante orientamento di questa Corte (vedi per tutte Cass. n. 2527/14), per conservare i benefici fiscali sulla prima casa, non è sufficiente al momento dell’acquisto dichiarare la volontà di destinare l’immobile ad abitazione entro i termini previsti dalla legge; i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa (abitazione non di lusso) spettano alla sola condizione che, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dall’atto, il contribuente stabilisca, nel comune ove sia ubicato l’immobile, la propria residenza (ai sensi della lettera a del comma 1 della nota 2-bis all’art. 1 della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).
La C.T.R. ha, correttamente, fondato la propria decisione sulla base della ritenuta mancata dimostrazione da parte della ricorrente del
trasferimento di residenza entro il termine di diciotto mesi dalla stipula dell’atto, ciò sulla scorta di una ricostruzione in fatto oggetto di congrua motivazione, escludendo che si fosse formato il silenzioassenso in ordine al trasferimento della residenza e che potesse essere disapplicato il successivo diniego di cambio residenza.
Orbene, osserva il Collegio che la ricorrente lamenta in sostanza, in ordine alla questione afferente la tardività della comunicazione di rigetto dell’istanza di trasferimento della residenza da parte del Comune di Sirmione, che la Corte di Giustizia adita avrebbe errato nel ritenere non provata la tardività di tale comunicazione, nonostante le prove dedotte da controparte.
Tuttavia giova osservare che nel prospettare una erronea disamina della documentazione versata in atti e nell’assumere che: ‘ La missiva comunale, di possibile rigetto della istanza, prot. n.11586, datata 26.06.2017 è stata in realtà spedita a mezzo raccomandata a.r. (n.NUMERO_DOCUMENTO2 cfr. all.4 fascicolo di primo grado) con consegna all’Ufficio Postale in data 28.06.2017, come da timbro postale visibile sulla busta (all.4 fascicolo primo grado allegato al ricorso CTP) e come da ricerca della raccomandata ( all.11 fasc. primo grado allegato al ricorso CTP -documento comunale consegnato con accesso agli atti alla voce ‘esito della spedizione’ cfr. all.10 fasc. primo grado della contribuente) e ricevuta dalla Sig.ra COGNOME in data 30.06.2017, dopo ben 3 giorni la scadenza del termine la predetta comunicazione (cfr. All.4-10-11 fasc. primo grado allegato al ricorso alla CTP) ‘ , la stessa finisce per sollecitare una nuova valutazione dei dati fattuali che sono stati esaminati dai giudici di appello i quali sono pervenuti, con sentenza c.d. doppia conforme, alla conclusione che agli atti della presente causa non vi era alcun documento che provasse, in modo certo, il mancato rispetto da parte del Comune di Sirmione del termine perentorio della procedura amministrativa di iscrizione anagrafica fondata sul silenzio-assenso, in particolare accertando che la sola busta con
timbro non era sufficiente a superare il contrario indizio derivante dalla comunicazione del Comune.
Appare, quindi, evidente che parte ricorrente da un lato sollecita una rivisitazione di elementi fattuali -laddove assume che sarebbe stato dimostrato che il diniego del Comune di Sirmione al cambio di residenza sarebbe stato notificato alla parte successivamente alla scadenza del termine previsto per la maturazione del silenzio rifiuto – e, sotto altro verso, non considera che era suo onere dare prova dell’adempimento dell’obbligo di trasferimento della residenza nei diciotto mesi, prova non fornita alla luce di quanto accertato dai giudici di merito i quali, contrariamente a quanto lamentato, non hanno operato alcuna inversione dell’onere della prova.
Il terzo motivo, concernente la liquidazione da parte della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle spese processuali in favore dell’ufficio ancorché costituitosi soltanto a mezzo funzionari, va rigettato.
6.1. Questa Corte ha univocamente chiarito che, in tema di contenzioso tributario, all’Amministrazione finanziaria assistita in giudizio dai propri funzionari, in caso di vittoria nella lite, spetta, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la liquidazione delle spese che va effettuata applicandosi la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato, quale rimborso per la sottrazione di attività lavorativa dei funzionari medesimi, utilizzabile altrimenti in compiti interni di ufficio e tenuto conto dell’identità della prestazione professionale profusa dal funzionario rispetto a quella del difensore abilitato (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24675 del 23/11/2011; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23055 del 17/09/2019; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27634 del 11/10/2021).
Va, pure, segnalato che la Corte Costituzionale, con la pronunzia n. 170/2022, ha ritenuto inammissibile la questione di costituzionalità di tale norma che prevede la liquidazione delle spese di lite a favore
dell’Amministrazione finanziaria che si difenda a mezzo di propri funzionari.
6.2. Privo di pregio appare, dunque, il richiamo ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il contribuente non può essere condannato al pagamento delle spese legali se l’ente pubblico si è difeso con un suo funzionario.
In proposito va precisato, da un lato, che non è condivisibile quanto affermato (con orientamento successivamente superato) da Cass. n. 27444/2020 -la quale ha accolto il motivo di impugnazione volto a censurare la pronunzia della C.T.R. che aveva ‘erroneamente’ liquidato le spese di giudizio pur in mancanza di costituzione dell’Agenzia delle entrate a mezzo dell’Avvocatura dello stato o di un legale -in quanto tale pronunzia non si confronta con il chiaro dettato di cui all’art.15, comma 2-bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e, sotto altro profilo, che gli altri precedenti citati da parte ricorrente riguardano controversie non aventi ad oggetto cause tributarie (quale quella in esame) per le quali opera, per espressa previsione normativa, una diversa disciplina.
In conclusione il ricorso va rigettato; le spese vanno poste a carico della contribuente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in favore dell’ Ufficio in euro 2.400,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 21 gennaio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME