Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15502 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15502 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15433/2023 R.G. proposto da : COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. COGNOMECODICE_FISCALE unitamente agli Avv. COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE
-intimata-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Piemonte n. 6/2023 depositata il 16/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello del contribuente ed accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate con la riforma della decisione di primo grado, limitatamente alla parte in cui aveva escluso le sanzioni su revoca agevolazione prima casa imposta di registro;
ricorre per cassazione il contribuente con quattro motivi di ricorso;
l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve respingersi, con il raddoppio del contributo unificato. Nulla si dispone per le spese, stante la mancata costituzione dell’Agenzia delle Entrate.
Risulta infondato il secondo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dell’art. 1, nota II -bis, della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il primo ed il terzo motivo in parte sono assorbiti in quanto l’infondatezza del secondo motivo esclude logicamente la valutazione degli altri due.
Per il ricorrente la sentenza avrebbe affermato che la prova dell’impossidenza di altre unità immobiliari idonee all’uso abitativo dovrebbe essere fornita in sede di dichiarazione nell’atto notarile di compravendita. Dalla lettura della sentenza non risulta una tale affermazione, bensì la ritenuta assenza di prova (a carico del contribuente) nel giudizio: ‘nell’atto di acquisto ha semplicemente dichiarato di non essere titolare esclusivo di diritto di proprietà su altra casa adeguata alle proprie esigenze abitative, senza fornire alcun elemento di prova, nonostante l’elevato numero di uu.ii possedute, risultanti dalla dichiarazione fiscale dallo stesso presentata’. Evidentemente la sentenza si è riferita alle prove del processo e non a quelle che non sarebbero state fornite in sede di
stipula dell’atto notarile di acquisto unitamente alla dichiarazione di impossidenza.
In tal modo ricostruita la questione, deve rilevarsi che le due decisioni di merito, dall’analisi delle prove fornite in giudizio, hanno ritenuto insussistente la condizione di impossidenza di ‘altra casa di abitazione nel Comune in cui è situato l’immobile da acquistare’ (vedi art. 1, nota II-bis tariffa allegata al T.U. registro) per godere delle agevolazioni.
Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità: «In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento» (Sez. 2 – , Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019, Rv. 655229 – 01).
3. Del resto, «Con riguardo ai benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa”, ai sensi e nel vigore dell’art. 1, sesto comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168, il requisito della “impossidenza di altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione” sussiste nel caso di carenza di altro alloggio concretamente idoneo a sopperire ai bisogni abitativi e, quindi, non resta escluso dalla proprietà di un altro appartamento, ove l’interessato deduca e dimostri che (questo) non sia in grado, per dimensioni e complessive caratteristiche, di soddisfare dette esigenze; tale interpretazione trova conforto nella successiva disciplina in materia, la quale, nel rinnovare, con alcune modificazioni, la concessione del trattamento agevolato, ha adottato, per la condizione in discorso, l’espressione chiarificatrice di fabbricato o porzione di fabbricato “idoneo ad abitazione” (nota II bis dell’art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, riformulato dall’art. 16 del d.l. 22 maggio 1993, n. 155, conv. in legge 19 luglio 1993, n. 243), ovvero quella
equivalente di “casa d’abitazione” (art. 3, comma 131, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), con valore interpretativo della disciplina precedente» (Sez. 5, Sentenza n. 18128 del 07/08/2009, Rv. 610211 – 01).
La valutazione della sussistenza di altra (o altre) case idonee di abitazione è una valutazione di merito adeguatamente compiuta dalle decisioni in oggetto, peraltro in doppia conforme.
Infatti, il possesso di altri immobili non osta all’agevolazione della prima casa, solo se le case sono inidonee ad abitazione; inidoneità sia soggettiva sia oggettiva, con prova a carico del contribuente e con accertamento di fatto riservato al giudice di merito (v. Cass. n. 13118/19; n. 18098/18). Nel caso in giudizio, l’inidoneità di tutte le abitazioni del contribuente non è stata provata, come rilevato dalle decisioni di merito.
1. Relativamente al primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dell’art. 1, nota II -bis, comma 4-bis della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, prima comma, n. 3, cod. proc. civ.) effettivamente la dichiarazione del possesso di una precedente abitazione, poi immediatamente venduta, non impediva l’applicazione dei benefici ; sul punto la motivazione della sentenza impugnata deve correggersi, ma questo non ha inciso sulla soluzione della decisione (art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.).
Con il terzo motivo il ricorrente prospetta un omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.).
Il motivo, in parte assorbito, comunque risulta, nel resto, inammissibile in quanto con una doppia conforme di merito (sulle tesi del contribuente) non è ammesso il ricorso per la violazione dell’art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ. : «Nell’ipotesi di doppia conforme, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art.
360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (Sez. 3 – , Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023, Rv. 667202 – 01).
5 . Risulta infondato anche l’ultimo motivo di ricorso (violazione o falsa applicazione degli art. 8, d. lgs. 546 del 1992, 6, secondo comma, d. lgs 472 del 1997 e 10, terzo comma, l. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ .).
Accertata la sussistenza di altre idonee abitazioni nel Comune di Torino, non era ravvisabile alcuna incertezza ovvero oscillazione interpretativa da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione in punto assenza del presupposto per i benefici prima casa, mentre le decisioni di merito non sono dirimenti per affermare la sussistenza di un’incertezza normativa: « In tema di sanzioni amministrative per la violazione di obblighi tributari, deve escludersi la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza nell’interpretazione delle norme violate, nel caso in cui la giurisprudenza della S.C., alla quale soltanto spetta assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, ai sensi dell’art. 65 del r.d. n. 12 del 1941, sia consolidata, senza che assumano rilevanza eventuali contrasti nella giurisprudenza di merito» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 3431 del 06/02/2019, Rv. 652523 – 01).
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 21/01/2025 .