Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2487 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2487 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5284/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVA)
-ricorrente-
contro
rappresentato e difeso dall’Avv.
NOME COGNOME, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia, n. 7204/2021 depositata il 11/08/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, con la conferma della decisione di primo grado, che aveva annullato l’avviso di liquidazione ed irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, relativo alla revoca dei benefici per l’acquisto della prima casa;
ricorre per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, con un solo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione degli art. 1, nota II bis, lettera a, della parte I della tariffa allegata al d.P.R. 131 del 1986 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.);
resiste con controricorso il contribuente che chiede di dichiarare inammissibile o improcedibile il ricorso per violazione degli art. 369 e 366 cod. proc. civ.; nel merito chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Infondate le eccezioni del contribuente (pregiudiziali) sulla improcedibilità o inammissibilità del ricorso per non avere la ricorrente depositato in Cassazione l’avviso di liquidazione ed il contratto di acquisto dell’immobile , e per violazione del principio di autosufficienza.
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui all’art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell’assolvimento dell’onere di deposito previsto dall’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l’atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad
identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati. ‘ (Cass. Sez. 1, 19/04/2022, n. 12481, Rv. 664738 – 01).
Nel caso in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE rappresenta in sintesi, nel ricorso, il contenuto degli atti e li indica nel fascicolo processuale, come anche riconosciuto nelle controdeduzioni.
Nessuna violazione del principio di autosufficienza, inoltre, sussiste, in quanto nel ricorso è chiaramente indicata la specifica questione proposta al giudizio della Corte.
Del resto, «Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. -quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri vs Italia del 28 ottobre 2021; vedi anche CEDU NOME vs Italia, del 23 maggio 2024 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno RAGIONE_SOCIALE censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito» (Sez. U – , Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022, Rv. 664409 – 01).
2. Nel merito si è riscontrato, sul punto decisivo, un contrasto di giurisprudenza (mentre una prima decisione ritiene sussistente la forza maggiore – caso di acquisto di prima casa e mancato trasferimento residenza nel Comune di acquisto per occupazione dell’immobile da inquilino che non lascia l’immobile : ‘ In tema di benefici fiscali cosiddetti “prima casa”, la forza maggiore idonea ad impedirne la decadenza dell’acquirente di un immobile ubicato in un comune diverso da quello di sua residenza, qualora egli non abbia trasferito ivi quest’ultima nel perentorio termine di diciotto mesi dall’acquisto, deve consistere in un evento non prevedibile, che
sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente di abitare nella prima casa entro il termine suddetto. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto la sussistenza di forza maggiore negli ostacoli frapposti dall’inquilina all’esecuzione per rilascio in tre diversi accessi, con differimento di circa dieci mesi nell’acquisizione del possesso dell’immobile) ‘ – (Cass. Sez. 6, 17/12/2015, n. 25437, Rv. 638158 – 01).
Altre ordinanze, non massimate 3095/2019 e 12466/2021 escludono la forza maggiore.
Le Sezioni Unite con la decisione n. 8094 del 2020 hanno superato il contrasto («In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui all’art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000, nella formulazione vigente “ratione temporis”, si applica anche qualora l’edificazione non sia realizzata nel termine di legge, purché tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all’acquirente, tempestivamente attivatosi, ma da una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare la forza maggiore ovvero il “factum principis”, ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell’ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto. » (Cass. Sez. U., 23/04/2020, n. 8094, Rv. 657535 – 01).
Si legge in Cass. ord. n. 12466/21 cit.: ‘ Le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di pronunciarsi sulla rilevanza della forza maggiore in materia di agevolazioni tributarie previste dall’art. 33, comma 3, della I. n. 388 del 2000 ( Sez. U, Sentenza n. 8094 del 23/04/2020 ) ed è stato così affermato il principio secondo cui la mancata realizzazione dell’intento da cui dipende l’agevolazione deve derivare, affinché operi la forza maggiore, non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all’acquirente, tempestivamente attivatosi, ma da una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, ciò rendendo
inesigibile, secondo una regola generale immanente nell’ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto. Tale principio può trovare applicazione anche nel caso di specie ove si controverte di agevolazione “prima casa”, ricorrendo la medesima ratio. Reputa questo collegio che il fatto che l’immobile fosse occupato dal conduttore era noto all’acquirente al momento della stipula dell’atto ed era altresì prevedibile, che nel termine previsto l’immobile stesso non sarebbe stato disponibile pe trasferire ivi la residenza, considerato il tempo occorrente per far valere i propri diritti in giudizio. Dunque difetta il requisito dell’imprevedibilità dell’evento ostativo affinché possa affermarsi la sussistenza della forza maggiore ‘ .
Nel caso in giudizio, manca parimenti il carattere di imprevedibilità (ed inevitabilità) tale da configurare una forza maggiore, in quanto il contratto di locazione dell’immobile era noto al contribuente.
Infine, il trasferimento poteva avvenire nel Comune di Palermo, anche in altra situazione abitativa, non necessariamente, quindi, nella casa oggetto dei benefici. La norma (art. 1, nota II bis lett. A, parte prima della tariffa, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986), infatti, non richiede il trasferimento nella casa acquistata, ma nel Comune.
La sentenza deve cassarsi con la decisione nel merito, di rigetto dell’originario ricorso del contribuente, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Le spese possono compensarsi interamente, in considerazione del consolidamento della giurisprudenza della Cassazione solo dopo la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente; spese compensate interamente . Così deciso in Roma, il 16/09/2025 .
Il Presidente NOME COGNOME