Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29663 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 29663 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2023
Oggetto: agevolazioni ‘prima casa’
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23602/2017 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio, giusta procura speciale in calce al ricorso.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in INDIRIZZO, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata.
-intimata – avverso la sentenza n. 1341/2017 della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del Lazio, depositata il 15/3/2017.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO.
udito il AVV_NOTAIO, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chi edendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi.
Udito l’AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DELLA CAUSA
Con cinque motivi di cassazione la ricorrente impugna la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la RAGIONE_SOCIALE del Lazio, in accoglimento del l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE , ha riformato la decisione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale di Roma, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di liquidazione RAGIONE_SOCIALE ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale, emesso a seguito della revoca RAGIONE_SOCIALE agevolazioni ‘prima casa’ richieste per l’acquisto, a rogito del AVV_NOTAIO in data 22/10/2007, di una abitazione ubicata in INDIRIZZO, comune nel quale l’acquirente aveva dichiarato di svolgere la propria ‘ attività prevalente’.
La CTR, disattesa l’eccezione di decadenza sollevata ai sensi dell’art. 76, comma 2, d.p.r. n. 131 del 1986, rilevava che la qualità, in capo al COGNOME, di ‘socio accomandante di quattro RAGIONE_SOCIALE (e quindi normalmente estraneo ad atti di amministrazione e di attività negoziale riservati ai soci accomandatari) non è, per sé sola, idonea e sufficiente a denotare che i redditi di partecipazione siano conseguenti ad attività di lavoro nella medesima località dell’immobile di interesse ‘, e che, quindi, ‘non risulta provato il carattere di attività lavorativa prevalente dichiarato nell’atto di acquisto’ tassato. Aggiung eva, quanto alle sanzioni irrogate, che l’avviso impugnato ‘riporta analiticamente i dati del calcolo effettuato’ dall’Ufficio e che il contribuente non aveva ‘specificamente rappresentato’ errori onde far valere un eventuale diritto alla ripetizione di quanto indebitamente versato.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE si è costituita <>.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod.proc.civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 31 e 61, d.lgs. n. 546 del 1992, 101 e 156, comma 2, cod.proc.civ., non avendo le parti avuto la possibilità di partecipare alla udienza di trattazione innanzi alla CTR del Lazio, che doveva svolgersi in seduta pubblica come richiesto dall’appellante RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 76, comma 2, d.p.r. n. 131 del 1986, 13, d.lgs. n. 347 del 1990, perché la CTR non ha considerato che l’RAGIONE_SOCIALE ha notificato l’avviso di liquidazione oltre il previsto termine decadenziale triennale del potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.
Con il terzo motivo deduce , in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ ., la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c od.proc.civ., perché la CTR ha escluso l’eccepita decadenza dell’Ufficio valutando un profilo della vicenda per cui è causa (il momento del trasferimento della residenza anagrafica da parte del contribuente) mai prospettato per sostenere la legittimità della revoca RAGIONE_SOCIALE agevolazioni ‘prima casa’.
Con il quarto motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma I, IV periodo, nota II bis, della tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, 10, comma 2, e Nota dell’art. 1, della tariffa del d.lgs. n. 347 del 1990, perché la CTR, disattendendo le conclusioni del giudice di prime cure, ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per l’applicazione del beneficio richiesto dall’acquirente dell’immobile, che aveva dichiarato di aver svolto e di svolgere la propria attività
lavorativa prevalente nel Comune di Roma, senza considerare che non è necessario che si tratti di attività remunerata.
Con il quinto motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, p erché la CTR non ha considerato che l’Ufficio, nonostante avesse indicato la misura della sanzione da applicare nella misura del 30% della maggiore imposta dovuta, ha in concreto determinato la sanzione in misura pari al 46%, per cui il giudice tributario avrebbe dovuto provvedere alla corretta quantificazione della pretesa.
Con il primo motivo del ricorso per cassazione viene dedotto un ” error in procedendo “, per cui il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è basato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione sviluppata al riguardo, posto che la Corte di cassazione, in tali casi, è giudice anche del fatto (Cass. n. 20716/2018).
Tanto premesso, dall’esame del fascicolo di ufficio risulta: che l’avviso di trattazione dell’udienza pubblica di appello del 21/11/2016 è stato inviato in data 20-9-2016 all’appellante RAGIONE_SOCIALE ed anche all’appellato COGNOME, pure appellante in via incidentale; che l’udienza si è tenuta in assenza RAGIONE_SOCIALE parti costituite (così dal verbale d’udienza), è la causa è stata rinviata <> per l’acquisizione del fascicolo di primo grado; che la nuova udienza di trattazione è stata tenuta il 12/12/2016, un assenza RAGIONE_SOCIALE parti (così dal verbale d’udienza), cui non risulta, per detta udienza, alcuna comunicazione da parte della segreteria, la quale si è limitata alla successiva comunicazione del dispositivo della sentenza.
Per orientamento consolidato di questa Corte “Nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall’art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque
pronunciata. (Vedi Cass. n. 12683 e n. 13386 del 2020; n. 18279 del 2018; n. 1786 del 2016; n. 11487 del 2013).
Né rileva se la trattazione sia in udienza pubblica o in camera di consiglio perché la possibilità di presentare memorie o documenti ex art. 32 sussiste in entrambi i casi, ed anzi è possibile chiedere l’udienza pubblica con istanza notificata entro dieci giorni prima dell’udienza di trattazione.
Questa Corte, altresì, ha affermato il principio che <> (Cass. n. 8133/2001).
La richiamata pronuncia pone in evidenza che l’art. 31, d.lgs. n. 546 del 1992, esige la comunicazione alle parti costituite – a cura della segreteria ed almeno trenta giorni prima – della data stabilita per la trattazione della controversia e che <> ed inoltre che <>.
Nel caso di specie, tuttavia, risulta applicabile l’orientamento secondo cui <> (Cass. n. 8239/2021).
Infatti, il principio del doppio grado di giurisdizione non è coperto da garanzia costituzionale ed il diritto di difesa può essere ampiamente salvaguardato dalla previsione del potere dovere del giudice di appello di decidere la causa nel merito, per cui la retrocessione del processo al grado precedente risulta superflua allorché non siano necessari accertamenti di fatto nel merito o debba essere decisa una questione di mero diritto.
La presente controversia aveva ad oggetto proprio l’accertamento, in fatto, della sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per accedere alle agevolazioni previste per l’acquisto della c.d. ‘prima casa’ previste dalla nota 1-bis, dell’art. 2 della Tariffa di cui al d.p.r. n. 131 del 1986, nonché dell’art. 10, comma 2, in punto di imposta di registro, e nella nota dell’art. 1 della Tariffa del d.lgs. n. 347 del 1990, in punto di imposte ipocatastali, avendo il COGNOME dichiarato, nell’atto di compravendita tassato, di <>, luogo di ubicazione dell’immobile acquistato.
Il contribuente, in giudizio, aveva preliminarmente dedotto l’intervenuta decadenza per l’Amministrazione finanziaria dalla potestà di richiedere le maggiori imposte, ai sensi dell’art. 76 d.P.R. n. 131 del 1986, assumendo che
fosse sin dal momento della registrazione del rogito di compravendita (art. 11), registrato in data 30/10/2007, pienamente edotta della dichiarazione resa dal contribuente <>.
A riprova di quanto sostenuto il contribuente ha anche evidenziato che l’RAGIONE_SOCIALE, con la lettera prot. 2011/4999, <<aveva invitato il contribuente a <>.
L’appello erariale non è stato accolto su tale questione di diritto, disattesa della CTR, ma, nel merito, all’esito di una valutazione sfavorevole alle tesi del contribuente circa il rilievo probatorio RAGIONE_SOCIALE risultanze documentali prodotte dal COGNOME avuto riguardo al dichiarato svolgimento di lavorativa nel Comune di Roma, desumibile, ad avviso dell’odierno ricorrente, da numerosi incarichi riferibili al 2006 (anno antecedente all’acquisto) ed al 2007 (anno in cui si è perfezionato il contratto di compravendita), avuto riguardo ai redditi percepiti ed alla qualità di socio accomandante di quattro società, elementi, ad avviso del giudice del gravame, inidonei <>.
Si legge nella sentenza impugnata che soltanto in apparenza la <>, in quanto <>.
La CTR del Lazio, erroneamente, ha ritenuto che la norma di riferimento rechi la sostanziale <>, ai fini che qui interessano, tra l’ipotesi in cui l’acquirente dichiari l’intenzione di stabilire la propria residenza entro diciotto mesi nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato e quella,
alternativa, del luogo di svolgimento della (effettiva) attività lavorativa dell’acquirente nel luogo di ubicazione dell’immobile.
Viceversa, come è stato ulteriormente precisato da questa Corte, <> (Cass. n. 24542/2020; Cass. n. 6501/2018).
Ed il contribuente, nella specie, ha provveduto a trascrivere l’art. 11 del rogito di compravendita ed ha dedotto di aver reso la seguente dichiarazione: <>.
Pertanto, l’RAGIONE_SOCIALE, cui spettava di verificare la spettanza dell’agevolazione richiesta, disponeva del termine triennale di cui all’art. 76, comma 2, d.P.R. n. 131 del 1986, valevole anche ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte ipotecarie e catastali in forza del disposto di cui all’art. 213 d.lgs. n. 374 del 1990, a decorrere dalla data (30/10/2007) della richiesta di registrazione dell’atto di compravendita, essendo sin da subito in condizione di verificare la sussistenza dei presupposti agevolativi.
Il riferimento nell’avviso di liquidazione ad ulteriori motivi di decadenza dall’agevolazione appare piuttosto indicare profili non pertinenti che nulla aggiungono al riguardo.
Per le suesposte considerazioni, assorbito l’esame dei restanti motivi, si impone l’accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito della causa, non necessitando di ulteriori accertamenti in fatto, con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.
Spese processuali RAGIONE_SOCIALE fasi di merito sono compensate, atteso il progressivo consolidarsi dei principi sopra richiamati, mentre quelle afferenti il presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio che liquida in € 4.000,00 ed € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura di legge.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2023.