Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25752 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25752 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 22/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32458/2020 R.G. proposto da :
COGNOME con l’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, con l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sede di MESSINA n. 2148/2020 depositata il 23/04/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La contribuente ha impugnato l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate di Messina le aveva revocato le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa in ragione della titolarità proprietaria di altro immobile nel medesimo comune -ritenendo che lo stesso fosse inidoneo all’uso abitativo e, quindi, non ostativo alla fruizione del beneficio per un secondo acquisto.
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina ha respinto il ricorso con sentenza n. 365/03/12, ritenendo non dimostrata l’inidoneità dell’immobile precedente e condannando la contribuente alle spese.
La contribuente ha quindi proposto appello, ribadendo le medesime argomentazioni.
La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato il rigetto, con compensazione delle spese di lite, ritenendo non provata l’inidoneità abitativa dell’immobile già posseduto, condizione necessaria per accedere nuovamente alle agevolazioni “prima casa”, richiamando la normativa e la giurisprudenza della Cassazione, secondo cui il beneficio può spettare anche in caso di altro immobile già posseduto, ma solo se effettivamente inidoneo all’uso abitativo, condizione che deve essere dimostrata.
Avverso la suddetta sentenza di gravame la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, c. 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame di documenti decisivi per il giudizio, ed in particolare del documentato e non contestato uso dell’immobile acquistato ne l 2005, e quindi già di proprietà della ricorrente, come studio professionale e la sua concreta
non idoneità, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi propri e della famiglia.
La ricorrente contesta, in particolare, la decisione della Commissione Tributaria Regionale per non aver considerato le prove documentali che dimostravano l’inidoneità abitativa e l’uso esclusivamente professionale dell’immobile di INDIRIZZO un piccolo monolocale privo dei requisiti minimi per essere adibito a residenza. Secondo la ricorrente, l’omesso esame di tali elementi ha portato a una decisione errata, poiché avrebbe dovuto escludere la decadenza dalle agevolazioni fiscali “prima casa”.
Deduce, inoltre, che nel fascicolo di primo grado sono stati prodotti numerosi documenti a dimostrazione che l’immobile di INDIRIZZO era utilizzato esclusivamente per l’attività professionale di podologia e del tutto inidoneo all’uso abitativo. Tra questi: il rogito con planimetria che mostra la ridotta metratura (44 mq), il piano terra con una sola finestra, l’assenza di allaccio gas e di vano cucina; la convenzione per lo smaltimento di rifiuti sanitari; il contratto di leasing di attrezzature professionali; la targa dello studio comunicata al Comune; la delibera condominiale che autorizza l’uso professionale; e il domicilio fiscale dell’attività.
La ricorrente evidenzia dunque l’impossibilità materiale di far vivere una famiglia in tali condizioni, a maggior ragione se nello stesso spazio veniva esercitata anche un’attività sanitaria.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. Si tratta di censura formulata ai sensi dell’art. 360 c. 1 , n. 5 c.p.c., in presenza di c.d. doppia conforme.
1.3. La censura si scontra quindi con il divieto di cui all’art. 348 ter c.p.c. in presenza di c.d. doppia conforme, e senza che la ricorrente abbia dimostrato una divergenza delle ragioni di fatto alla base delle due decisioni di merito (Cass. 28/05/2024, n. 14846).
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione della nota II bis , tariffa parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986.
In particolare, la contribuente contesta che tra le condizioni contemplate dalla nota IIbis il requisito dell’assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare sia da intendersi in senso soggettivo, dovendosi valutare quindi l ‘effettiva e concreta idoneità dell’immobile posseduto a soddisfare le esigenze abitative del proprietario.
Il motivo, ancorché non rubricato sotto alcun vizio tipico dell’art. 360 c. 1 c.p.c. va ricondotto evidentemente all’ipotesi di violazione di legge di cui al n. 3.
2.1. La doglianza è infondata.
2.2. La CTR, nelle ultime righe della motivazione, ha espressamente valutato l’assenza di una prova documentata in tal senso da parte della contribuente, dopo aver richiamato proprio l’orientamento di questa Corte che come deduce il ricorrente -non rende ass oluto il principio dell’esclusione della agevolazione pur in presenza di altro immobile di proprietà.
Ne consegue che non vi è stata una violazione di legge in merito all’applicazione di detto principio, ma, all’opposto, una valutazione probatoria, qui insindacabile, che ha ritenuto carente la dimostrazione di tali presupposti.
2.3. Sotto altro profilo, laddove la censura fosse invece orientata ad una diversa applicazione della norma alla luce della rilettura del fatto, la stessa sarebbe inammissibile, perché non si può prospettare una censura di violazione di legge sulla base di accertamenti in fatto (in tesi) erronei: come ripetutamente rimarcato dalla Corte, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata
da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità
Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass., 27 luglio 2023, n. 22938; Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., 11 gennaio 2016, n. 195; Cass., 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., 11 agosto 2004, n. 15499).
2.4. Il motivo va quindi respinto, non sussistendo la dedotta violazione di legge.
Il ricorso va conseguentemente rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i requisiti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 16/09/2025 .
Il Presidente NOME COGNOME