Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2476 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2476 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2822/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVA)
-ricorrente-
contro
GALZIO NOME
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA, SEZ.DIST. SIRACUSA n. 5993/2019 depositata il 15/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La CTR con la sentenza indicata in epigrafe accoglieva l’appello del contribuente e, in parziale riforma della decisione di primo grado, annullava l’avviso di liquidazione imposta di registro in revoca RAGIONE_SOCIALE agevolazioni prima casa, al 50 % (relativo all’acquisto del coniuge, in comunione dei beni, che non aveva reso le dichiarazioni nell’atto notarile di acquisto);
ricorre per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con un solo motivo di ricorso;
il contribuente è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
il ricorso è fondato e la decisione impugnata deve cassarsi con la decisione nel merito da parte di questa Corte di Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di rigetto dell’originario ricorso del contribuente. Spese compensate in considerazione del consolidamento della giurisprudenza di questa Corte solo successivamente alla proposizione del ricorso.
La questione è prospettata con l’unico motivo di ricorso (violazione dell’art. 1, , nota II bis lettere B e lettera C, della tariffa allegata al d.P.R. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.).
La CTR ha ritenuto che nelle ipotesi di acquisto in comunione legale dei beni da parte di un coniuge, la dichiarazione resa dal coniuge intervenuto nell’atto di acquisto si estenda (per effetto della comunione legale) anche alla posizione dell’altro coniuge (che acquista la comproprietà automaticamente).
La questione è stata già affrontata e decisa da questa Corte di Cassazione con decisioni condivisibili alle quali deve darsi continuità: «In tema di imposta di registro, ai fini del godimento RAGIONE_SOCIALE agevolazioni cd. “prima casa” da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni, la dichiarazione di cui all’art. 1, nota II bis lett. b) e c) della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, deve essere resa da entrambi i coniugi, anche quello non intervenuto
nell’atto»(Cass. Sez. 6, 05/06/2018, n. 14326, Rv. 648871 -01; vedi anche Cass. Sez. 5, 14/10/2024, n. 26703, Rv. 672614 – 01).
Il coniuge non intervenuto nell’atto potrebbe, infatti, essere proprietario di altro immobile ostativo e, conseguentemente, per il beneficio risulta obbligatoria la sua specifica dichiarazione e correlativa assunzione di responsabilità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente .
Spese compensate interamente.
Così deciso in Roma, il 16/09/2025 .
Il Presidente NOME COGNOME