Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26703 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26703 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2024
Oggetto: – iva – agevolazioni prima casa – aliquota 4%dichiarazioni in atto del coniuge coacquirente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 20226/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL);
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Siracusa, n. 7067/04/21 depositata in data 02/08/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 13/09/2024 dal RAGIONE_SOCIALEigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
–COGNOME NOME impugnava l’avviso di liquidazione notificatogli con il quale l’RAGIONE_SOCIALE Finanziaria disconosceva le agevolazioni fiscali IVA (consistenti nell’applicazione dell’aliquota nella misura del 4%) richieste dal medesimo quale solo acquirente in atto pubblico di un immobile nella misura del 50%, immobile rientrante nel regime di comunione legale dei beni tra coniugi;
-l’Ufficio rilevava il mancato intervento in atto del coniuge del contribuente e quindi l’omissione RAGIONE_SOCIALE di lei dichiarazioni previste ai fini della concessione RAGIONE_SOCIALE agevolazioni in argomento; richiedeva pertanto l’applicazione dell’IVA secondo l’aliquota ordinaria oltre a interessi e sanzioni di legge;
il giudice di primo grado accoglieva il ricorso;
appellava l’RAGIONE_SOCIALE;
con la pronuncia gravata la CTR ha confermato la sentenza di primo grado;
ricorre a questa Corte l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria con atto affidato a un solo motivo di censura;
resiste COGNOME NOME NOME controricorso;
RAGIONE_SOCIALEiderato che:
il solo motivo di ricorso formulato pone in primo luogo una specifica questione di diritto sottraendosi quindi alle eccezioni di inammissibilità formulate in controricorso, che vanno pertanto disattese sia quanto alla denunciata mancanza di specificità del motivo (che non sussiste come appena detto) sia quanto alla manifesta difformità della censura rispetto alla giurisprudenza di questa Corte (che neppure sussiste alla luce di quanto nel prosieguo si dirà), sia, infine, quanto alla dedotta, e non fondata, non ascrivibilità alle norme di diritto della tariffa;
RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE. AVV_NOTAIO COGNOME – 2
la censura si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, c.d. TUR (testo unico dell’imposta di registro);
ritiene parte ricorrente che la sentenza di merito abbia erroneamente ritenute applicabili le agevolazioni richieste dal AVV_NOTAIO per l’acquisto di un immobile in regime di comunione legale tra coniugi, anche senza l’intervento in atto di acquisto – e quindi senza che siano state formulate le dichiarazioni di cui alla nota 2 bis dell’art. 1 della tariffa in argomento – del di lui coniuge;
il motivo è fondato;
questa Corte (Cass. n. 1988 del 2015, conforme si veda Cass. n. 14326-2018) ha già avuto modo di rilevare che «a norma dell’art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, nota II bis lett. b) e c), per il godimento RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali c.d. “prima casa” occorre che l’acquirente dichiari in seno all’atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare, e di non averne in precedenza, fruito, neppure pro quota , in riferimento all’intero territorio nazionale; la circostanza che l’acquisto si attui per effetto del regime della comunione legale non costituisce, in assenza di specifiche disposizioni in tal senso, eccezione alla regola anzidetta» e che «nel caso d’acquisto di un fabbricato con richiesta RAGIONE_SOCIALE agevolazioni prima casa, da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni, le dichiarazioni prescritte dalla legge debbano riguardare non solo il coniuge intervenuto nell’atto ma, anche, quello non intervenuto e debbano essere necessariamente rese da quest’ultimo»;
pertanto, nel pronunciare in aperto contrasto con i principi sopra enunciati, il giudice del merito ha evidentemente commesso errore di diritto;
– in conclusione, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che deciderà in applicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto sopra enunciate e statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità;
p.q.m.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia sezione in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche in ordine alle spese di lite del presente giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, in data 13 settembre 2024.