Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24340 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24340 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/09/2019
ORDINANZA
sul ricorso 22144-2014 proposto da: da :
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME; in ROMA difeso
– ricorrente –
contro
2019 3848 AGENZIA RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; pro INDIRIZZO
– controricorrente –
nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI DI
avverso la sentenza n. 261/2014 della COMM.TRIB.REG. di TRIESTE, depositata il 17/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2019 dal Consigliere Dott. NOME di NOME
COGNOME
Premesso che:
1. con sentenza in data 17 giugno 2014, n.261, la commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia dichiarava legittimi gli avvisi di liqui dell’imposta di registro in misura ordinariaicati dalla Agenzia delle Entrate lriotif a NOME COGNOME a seguito del disconoscimento del diritto alle agevolazio fiscali previste dalla legge 6 agosto 1954, n.604, delle quali il contribuente avvalso al momento della registrazione di due contratti di acquisto appezzamenti di terreno;
2. il particolare la commissione evidenziava che “quando, come nel caso di specie, sia stata resa nell’atto notarile esplicita dichiarazione di voler conseg agevolazioni tributarie di cui alla legge 604/54 e non sia stato prodotto certificato provvisorio previsto dal primo comma dell’art. 4 né quello defin previsto dall’art.3, sono dovute le normall imposte ipotecarie e catast aggiungeva che i certificati definitivi erano stati non solo prodotti (il 31 2012) ma anche richiesti (il 4 maggio 2011) successivamente alla scadenza del termine decadenziale previsto dall’art.4;
3. il contribuente ricorre per la cassazione della suddetta sentenza dolendosi, relazione all’art.360, comma 1, nn.3 e 5, della falsa applicazione degli art 5, I. 6 agosto 1954, n.604 e successive modifiche, nonché dell’omesso esame di un fatto controverso e decisivo ai fini dell’esito del processo, per non ave commissione tenuto conto della circostanza, dedotta da esso ricorrente fino da primo grado di giudizio e asseritamente comprovata dagli atti, per cui domanda per l’ottenimento dei certificati definitivi era stata in realtà pres una prima volta 1’8 giugno 2007, pienamente in termini, e ripresentata il maggio 2011 solo a fini sollecitatori di fronte all’inerzia dell’amministrazio
4. l’Agenzia delle Entrate resiste con contror’corso;
considerato che:
1. l’articolo 3, I. 6 aqosto 1954, n.604, a seguito delle modifiche di cui al I. 26 maggio 1965, n. 590 stabilisce che, “per conseguire le agevolazion tributarie di cui alla legge 6 agosto 1954, n.604, e successive modificazioni integrazioni, l’acquirente, i permutanti e l’enfiteuta debbono produrr momento della registrazione, insieme all’atto, lo stato di famiglia e un certi dell’ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che atte
sussistenza dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’articolo precedente” che: “1) l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta sia persona che de abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra; 2) il venduto, permutato o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione o all’arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in ogni caso, in aggiu a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprieta’ od enfiteusi dall’ac o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacita’ lavorativa dei membri contadi del nucleo familiare stesso; 3) l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta nel b precedente all’atto di acquisto o della concessione in enfiteuti non abbia vend altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superf complessiva non sia superiore ad un ettaro”);
2. l’art.4, 1.604/1954, e successive modifiche, dispone che “in luogo d certificato dell’Ispettorato provinciale agrario richiesto ai sensi del 10 comma, lettera b), dell’articolo precedente, può essere prodotta un’attestaz provvisoria dell’Ispettorato medesimo, dalla quale risulti che sono in cors accertamenti per il rilascio del certificato. In tal caso le agevolazioni t sono concesse al momento della registrazione, ma entro tre anni da tale formalità l’interessato deve presentare all’Ufficio del registro il cer definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento stipula dell’atto; in difetto sono dovute le normali imposte, salvo quanto sta dall’articolo seguente…”;
3. l’art.5′ I. 604/1954, modificato dall’art. 35 I. 26 maggio 1965 n. 590 pre che “quando sia stata resa nell’atto esplicita dichiarazione di voler conseguir agevolazioni tributarie di cui alla presente legge e non sia stato prodotto certificato provvisorio previsto dal primo comma dell’articolo 4, né qu definitivo previsto dall’articolo 3, sono dovute le normali imposte di regist ipotecarie, ma non è precluso il diritto al rimborso se nel termine trienna prescrizione gli acquirenti, permutanti o enfiteuti presentino apposita doman all’ufficio del registro competente per territorio, corredato dal cer dell’ispettorato provinciale agrario di cui al secondo ccmma dell’articolo 4”;
4. la sentenza impugnata trova la propria nell’affermazione -non censurata rado e non censurabile in quanto perfettamente in linea con il disposto dell’ar
1.604/54- per cui, negli atti di compravendita di che trattasi, l’odierno ric aveva reso esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni previs dalla 1.604 ma non aveva prodotto il certificato provvisorio previsto dal pr comma dell’articolo 4, né quello definitivo previsto dall’articolo 3, talché gli di liquidazione delle normali imposte di regist vano essere ritenuti legittimi; -o dove 5. le censure mosse dal ricorrente sono inammissibili perché non attingono la ratio della decisione essendo invece inceitrate sulle irrilevanti circos costituite dalla dedotta tempestività della domanda volta all’ottenimento certificati definitivi e della dedotta imputabilità all’amministrazione del nella presentazione di tali certificati all’ufficio del registro;
6. il ricorso deve essere rigettato;
7. le spese seguono la soccombenza;
8. al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del t unico approvato cori il D.P.R. 30 maggio 2302, n. 115, introdotto dall’art comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), l’obblig e a carico del ricorrente, di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di cont unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, de stesso articolo;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entr spese del presente giudizio, liquidate in C 4100,00, oltre spese prenotate debito;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembr 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, d parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 luglio 2019.