Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 637 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 637 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
RAGIONE_SOCIALE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 28724/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, presso la quale, in INDIRIZZO, in Roma, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 4217/64/15, emessa in data 15 settembre 2015, pubblicata in data 29 settembre 2015 e notificata in data 9 ottobre 2015;
udita la relazione della causa nella pubblica udienza del 13 ottobre 2022, svoltasi nelle forme di cui all’art. 23, comma 8 -bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, tenuta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
dato atto che il pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza n. 4217/64/15 emessa in data 15 settembre 2015 e pubblicata in data 29 settembre 2015, riformava la decisione di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Cremona che aveva rigettato l’istanza di rimborso proposta dall’RAGIONE_SOCIALE, relativamente a Irap e Ires anno 2009. In particolare, la RAGIONE_SOCIALE aveva presentato istanza di rimborso sul presupposto della spettanza RAGIONE_SOCIALE agevolazioni Ires ed Irap, previste dal d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, dalla data della domanda di iscrizione nel registro di cui all’art. 11 del medesimo decreto, avvenuta il 17 dicembre 2009, e che avrebbero dovuto considerarsi efficaci p er l’intero anno 2009 .
La CTR, accogliendo l’appello della società contribuente e di conseguenza l ‘ istanza di rimborso, evidenziava che nella fattispecie si trattava di tributi non a rilevanza istantanea e perciò non frazionabili, per cui l’agevolazione era dovuta per l’intero anno di imposta 2009.
Contro tale sentenza propone ricorso l’RAGIONE_SOCIALE con unico motivo.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte.
La causa è stata rimessa con ordinanza alla pubblica udienza del 13 ottobre 2022, svoltasi nelle forme di cui all’art. 23, comma 8 -bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, per la quale la RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 15 d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e 1 e 4 d.m. 18 luglio 2003, n. 266, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Premette che è pacifico in causa che la domanda di iscrizione nel registro RAGIONE_SOCIALE, presentata nel dicembre 2009, sia stata rigettata nel gennaio 2010 ma sia poi stata accolta effettivamente dall’organo competente, a seguito di ricorso. Il combinato disposto RAGIONE_SOCIALE norme indicate determinerebbe che la massima efficacia retroattiva dell ‘ iscrizione, in relazione agli effetti agevolativi, sia riferibile alla data di costituzione dell ‘ organizzazione, ove la domanda sia presentata entro trenta giorni dalla costituzione dell’ente .
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
2.1. Il d.lgs. n. 460 del 1997, nel riordinare all ‘ epoca la disciplina tributaria degli enti non commerciali e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come defini te dall’art. 10, all’art. 11 istituì l’RAGIONE_SOCIALE presso il Ministero RAGIONE_SOCIALE finanze, prevedendo che i soggetti che intraprendono l’esercizio RAGIONE_SOCIALE attività previste all’articolo 10, ne danno comRAGIONE_SOCIALEzione entro trenta giorni alla direzione regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del Ministero RAGIONE_SOCIALE finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del AVV_NOTAIO finanze. La predetta comRAGIONE_SOCIALEzione è effettuata entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all’articolo 10. … 2. L’effettuazione RAGIONE_SOCIALE comRAGIONE_SOCIALEzioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare RAGIONE_SOCIALE agevolazioni previste dal presente decreto .
L’art. 11, comma 1, fissa quindi due termini entro cui deve essere effettuata la comRAGIONE_SOCIALEzione; le RAGIONE_SOCIALE di nuova costituzione, che si costituiscono a partire dal 1° gennaio 1998, in possesso dei requisiti elencati all’art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997 ed interessate ad accedere al regime tributario riservato alle RAGIONE_SOCIALE, devono effettuare la comRAGIONE_SOCIALEzione prescritta dall’art. 11 entro 30 giorni dalla data di redazione dello statuto o dell’atto costitutivo, se in forma di atto pubblico, o di autenticazione o di registrazione degli atti stessi, se redatti nella forma di scrittura privata autenticata o registrata; per le RAGIONE_SOCIALE già costituite alla data del 1° gennaio 1998 e che a tale data svolgevano le attività previst e dall’art. 10, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 460 del 1997, è riconosciuta la possibilità di fruire RAGIONE_SOCIALE agevolazioni, introdotte a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a decorrere dal 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE disposizioni del decreto. Tale disposizione, tuttavia, trova applicazione nei confronti dei soggetti interessati a condizione che gli stessi, entro il termine del 31 gennaio 1998, abbiano provveduto ad effettuare, ai sensi dell’art. 11, la prescritta comRAGIONE_SOCIALEzione alla Direzione regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE competente.
Il successivo d.m. 18 luglio 2003, n. 266, emanato ai sensi dell’art. 11 , comma 3, del medesimo d.lgs. n. 460 del 1997, all’art. 1 (rubricato ‹‹ RAGIONE_SOCIALE ›› ) ha previsto che 1. L’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) istituita ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 avviene a seguito di
apposita comRAGIONE_SOCIALEzione degli interessati alle direzioni regionali dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel cui àmbito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’organizzazione, previo controllo della esistenza dei requisiti, previsti dall’articolo 10 del predetto decreto legislativo, ed ha effetto costitutivo del diritto ad usufruire RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali di cui allo stesso decreto mentre all’art. 4 (rubricato ‹‹ Effetti dell’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE ›› ) che L’interessato usufruisce RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per effetto dell’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. 2. Gli effetti dell’iscrizione retroagiscono alla data di effettuazione della comRAGIONE_SOCIALEzione di cui all’articolo 1, comma 1. Se la comRAGIONE_SOCIALEzione è effettuata entro il termine di trenta giorni previsto dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, gli effetti retroagiscono alla data di costituzione dell’organizzazione .
I documenti di prassi hanno anche chiarito che la comRAGIONE_SOCIALEzione tardiva, effettuata quindi oltre il menzionato termine stabilito dalla norma, non comporta la perdita in via definitiva dei benefici fiscali ma ne differisce RAGIONE_SOCIALEmente la decorrenza alla data di presentazione del modello di comRAGIONE_SOCIALEzione.
2.2. Ora, è noto che la ragione della istituzione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 460 del 1997 e la ratio dell’intera disciplina sono prettamente fiscali, come del resto evidenzia il titolo stesso del decreto legislativo; il fine è appunto l’attribuzione di benefici di carattere fiscale, che costituiscono l’essenza della disciplina RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; tali benefici, per espressa previsione normativa, sono ricollegati alla iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE, che ha effetto dichiaratamente costitutivo.
L ‘ agevolazione fiscale in tema di Ires è quella prevista da ll’art. 111 -ter , oggi art. 150, t.u.i.r., secondo cui Per le RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), ad eccezione RAGIONE_SOCIALE società
cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà RAGIONE_SOCIALE. 2. I proventi derivanti dall’esercizio RAGIONE_SOCIALE attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile . Occorre precisare che il reddito complessivo di tali soggetti è determinato come somma dei redditi appartenenti alle singole categorie reddituali (redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi) e che quindi l’agevolazione prevista dall’art. 111ter t.u.i.r. riguarda esclusivamente il reddito d’impresa.
L’art. 21 del d.lgs. n. 460 del 1997 rimette poi alla decisione degli enti territoriali l ‘ estensione RAGIONE_SOCIALE agevolazioni alle imposte di loro pertinenza.
2.3. Occorre poi appena rammentare che le disposizioni agevolatorie, al pari RAGIONE_SOCIALE disposizioni di esenzione, derogano ai principi generali in materia tributaria e in particolare al principio di assoggettamento tributario di ogni manifestazione di capacità contributiva, sancito dall’art. 53 Cost.; esse, quindi, rivestono natura eccezionale ai sensi dell’art. 14 disp. prel. cod. civ. e debbono pertanto ritenersi di stretta interpretazione, non trovando applicazione oltre i casi espressamente e specificamente considerati ( ex multis : Cass., Sez. U., 2/05/2014, n. 9560; Cass. 27/09/2017, n. 22520; Cass. 7/02/2013, n. 2925; Cass. 16/11/2012, n. 20117; Cass. 1/06/2012, n. 8825; Cass. 21/07/1971, n. 2376).
Confermano la necessità di tale interpretazione rigorosa, in materia di disciplina RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Cass. 12/04/2019, n. 10300 (in relazione alla non corretta o incompleta compilazione della comRAGIONE_SOCIALEzione) e Cass. 18/09/2015, n. 18396 (in relazione alla interpretazione di ‹‹ persone svantaggiate ›› contenuta nell’art. 10).
2.4. Il dato testuale dell’art. 11 e la necessaria interpretazione restrittiva del medesimo depongono univocamente per la conclusione
che ai fini RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali si debba prendere in considerazione la data di richiesta di iscrizione al registro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 460 del 1997, e, ove la stessa sia avvenuta entro trenta giorni dalla costituzione dell’ente, quest’ultima data , senza che assuma rilevanza la differenza tra imposte istantanee ed imposte periodiche, dovendosi fare riferimento ai singoli componenti rilevanti ai fini della imposizione.
2.5. Né a diverse conclusioni si deve giungere in conseguenza della circolare 22E del 1999 dell’RAGIONE_SOCIALE cui ha fatto riferimento la controricorrente; a prescindere dalla nota efficacia non vincolante per il giudice RAGIONE_SOCIALE circolari stesse (vedi Cass. 9/10/2007, n. 23031), il documento di prassi in questione si riferisce chiaramente al caso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE già costituite alla data dell’1 gennaio 1998, preesistenti al nuovo regime normativo e che già svolgevano le attività previste dall’art. 10, caso espressamente regolato, come visto, dall’art. 11, comma 1, ultimo periodo, e a ll’ iter necessario per le stesse per ottenere l’accesso al regime agevolativo proprio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; in tale evenienza l’ RAGIONE_SOCIALE ha precisato che, ove esse non avessero provveduto ad effettuare entro il 31 gennaio 1998 la comRAGIONE_SOCIALEzione prevista dall’art. 11 del d. lgs. n. 460 del 1997, la presentazione del modello di comRAGIONE_SOCIALEzione oltre il termine del 31 gennaio 1998 differisse la decorrenza del regime agevolativo, del quale era possibile beneficiare a partire dalla data di presentazione della comRAGIONE_SOCIALEzione stessa; in tal caso per i tributi a rilevanza istantanea, ivi compresa l’imposta sul valore aggiunto, l’agevolazione spettava con riferimento a tutte le operazioni effettuate a partire dalla data di presentazione della comRAGIONE_SOCIALEzione stessa, mentre ai fini dei tributi per i quali rileva il periodo d’imposta (imposte sui redditi) i benefici di cui trattasi si rendevano applicabili fin dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la comRAGIONE_SOCIALEzione era effettuata.
Il medesimo criterio era precisato per il caso di adeguamento degli statuti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e degli enti non commerciali di tipo associativo ma sempre già esistenti.
Ebbene, appare evidente che i documenti di prassi fanno riferimento al caso espressamente contemplato dal legislatore, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE già esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, e che già svolgessero le attività di cui all’art. 10.
Nel caso di specie, invece, per quando dedotto, la RAGIONE_SOCIALE ha modificato il proprio statuto in data 14 dicembre 2009 con atto registrato in data 16 dicembre 2009, trasformandosi in RAGIONE_SOCIALE, procedendo poi a comRAGIONE_SOCIALEre la richiesta all’RAGIONE_SOCIALE nei successivi trenta giorni.
La sentenza impugnata estende quindi temporalmente l’ambito applicativo RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali , senza che le disposizioni in esame nulla prevedano al riguardo; essa va quindi, in accoglimento del ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, cassata , con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, che deciderà secondo il principio di cui al paragrafo n. 2.4, e cui è demandato di regolare altresì le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di regolare altresì le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2022.